sabato 14 aprile 2012

Contratto di solidarietà 2012

Con contratto di solidarietà, si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta.

Quindi i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa ultima tipologia ha avuto scarsissima applicazione.

La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

Il Ministero del lavoro, con nota del 16 gennaio 2012 ha fornito importanti chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai contratti di solidarietà c.d. difensivi. Il Ministero del lavoro ha ribadito alcuni contenuti della precedente circolare n. 20 del 2004, nell’intento di dare orientamenti chiari al proprio personale ispettivo nell’ambito delle verifiche sulla corretta gestione dei contratti di solidarietà. E’ stato chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero di chiarire la portata della disposizione contenuta nel citato art. 5, comma 10, del D.L. n. 148 del 1993, che rimette al contratto di solidarietà la determinazione delle modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto in forza della solidarietà.

Il Ministero ha evidenziato pertanto come la determinazione, da parte del contratto di solidarietà, delle “modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro” sono peraltro finalizzate ad evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale.

Quanto alle motivazioni che spingono l’azienda a richiedere prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, la nota del 16 gennaio ha ricordato che le stesse sono ricondotte dallo stesso Legislatore alle ipotesi di “temporanee esigenze di maggior lavoro”. In tale definizione viene dunque fatta rientrare una “normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell’azienda, faccia sorgere l’esigenza di una maggiore prestazione di lavoro”. È infatti la sola azienda a poter valutare la tempistica secondo cui richiamare i lavoratori per rispondere alle richieste del mercato e quindi recuperare la necessaria competitività. Si tratta, pertanto, di una valutazione che non può essere sindacata dall’organo ispettivo e sulla quale non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.

Il contratto di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine lavoro nei cantieri, ad eccezione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e ancora nei rapporti a termine instaurati per attività stagionali.

Quanto al capitolo sgravi per il datore di lavoro, agevola ricordare che per i contratti difensivi stipulati dopo il 15 giugno del 1996, il datore può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area di applicazione. Nei contratti espansivi per ogni lavoratore assunto, il datore può godere di un contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda: 15% per i primi 12 mesi, 10% per i successivi 12 mesi, 5% per i successivi 12 mesi.

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