domenica 3 febbraio 2013

INPS: maternità e domande online


Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all'Inps e al datore di lavoro. La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni.


Per le lavoratrici dipendenti la paga durante l'astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria. Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge; per le parasubordinate l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati.

Mentre  per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Il congedo di maternità è pagato in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'Inps tramite il conguaglio dei contributi. Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle parasubordinate, l'indennità è  pagata direttamente dall'Inps.

L'indennità di maternità o "indennità per astensione obbligatoria"', è sostitutiva della retribuzione e viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno.

L’indennità di maternità spetta anche nei casi di adozione o di affidamento, secondo le seguenti modalità.

In caso di adozione nazionale:
l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall’età del minore.

In caso di adozione internazionale:
l'indennità spetta per un totale di 5 mesi, a prescindere dall'età del minore. Il congedo può essere utilizzato, anche parzialmente, prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero necessario per l'incontro col minore e per il completamento della procedura adottiva.

Per ricevere l'indennità di maternità:

le lavoratrici dipendenti, domestiche e operaie agricole devono presentare la domanda (modulo MAT.) sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro;
le lavoratrici parasubordinate devono presentare la domanda prima dell’inizio del congedo di maternità (modulo MAT./ GEST.SEP) sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro;

le lavoratrici autonome devono presentare la domanda (modulo MAT.AUT) dopo il parto, e solo alla sede Inps competente per residenza.

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