domenica 27 ottobre 2013

Diritto alla disoccupazione (ASPI) e procedura di licenziamento disciplinare



L’Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), l’ex indennità di disoccupazione, spetta anche ai lavoratori destinatari di un licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, la negazione di tale diritto “costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria” nei confronti del lavoratore.

Il lavoratore che subisce un licenziamento disciplinare, per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, ha diritto all’indennità ASPI, l’ex indennità di disoccupazione. Ed il datore di lavoro deve versare all’Inps il ticket di licenziamento, il contributo all’ASPI del 41%. A precisarlo è il Ministero del Lavoro con interpello n. 29/2013 del 23 Ottobre 2013, col quale equipara il caso a quello riguardante l’indennità di maternità.

Le considerazioni partono dal contenuto generale della Norma cioè dell’articolo 2, comma 31, della Legge del 28 Giugno 2012, n. 92 recante le “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Tra l’altro, va evidenziato che quanto sarà detto su tale articolo è stato, ancora, oggetto di modifiche con la Legge di Stabilità del 2013 (ovvero Legge n. 228 del 24 Dicembre del 2012 ), i cui effetti sono iniziati a decorrere, per l’appunto, dal 1° Gennaio 2013.

Tanto premesso, tale comma, sancisce che: quando c’è una interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dai requisiti contributivi ) che da diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria cioè ASpI, a partire dal 1° Gennaio 2013, il Datore di Lavoro deve versare all’INPS una somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Nel conteggio dell’anzianità aziendale, del lavoratore, devono essere compresi i periodi di lavoro caratterizzati da un contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione al cosiddetto “contributo addizionale” ( a carico del datore di lavoro per i contratti a tempo determinato ) pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Fatta tale premessa, la questione verte su un punto fondamentale e cioè se il licenziamento disciplinare possa rappresentare uno status di disoccupazione involontaria e come tale degno di essere coperto dall’indennità di disoccupazione – ASPI.

L’istanza di interpello è stata avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l’ASPI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. In particolare la richiesta riguarda se il licenziamento disciplinare possa costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della indennità di disoccupazione ASPI.

Da tale normativa emergono nel complesso i seguenti punti fondamentali:
- le cause di esclusione del diritto all’ASPI sono rigide e tassative e riguardano i casi di dimissioni del lavoratore;
- in più l’esclusione di tale diritto opera quando c’è una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ( accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore ).

In buona sostanza, pertanto, si assume che l’indennità di disoccupazione – ASPI – spetta anche la lavoratore licenziato per motivi disciplinari.

I motivi si riconducono al fatto che il licenziamento disciplinare già di per se è una punizione del lavoratore e perciò non se ne può aggiungere un’altra dettata dalla privazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
Tale prerogativa trova fondamento della Costituzione Italiana, ed in particolare begli articoli 31 e 37, dal momento che dalla loro portata si evince che tale causa di licenziamento è già una efficace sanzione.

A ciò si aggiunge anche la linea interpretativa adottata dalla Corte Costituzionale nel punto in cui afferma che il licenziamento disciplinare può essere considerato un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore.

Inoltre, si aggiunge qualche pronunciamento della Corte di Cassazione, laddove afferma che “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere discrezionale”, non ritenendosi, pertanto, l’automatica o conseguente la privazione del diritto all’indennità di disoccupazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene legittima la concessione dell’ASPI al lavoratore licenziato per motivi disciplinari.

La Corte Costituzionale dichiarò illegittimo negare l’indennità di maternità post licenziamento disciplinare. Il Ministero collega il diritto all’Aspi a quello dell’indennità di maternità: “A supporto di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 405/2001, aveva statuito in merito all’opportunità che, in caso di licenziamento disciplinare, venisse corrisposta l’indennità di maternità, pronunciandosi nel senso di ritenere che una sua esclusione integrasse una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto alla protezione della maternità andava attribuito un rilievo superiore rispetto alla ragione del licenziamento, trovando già “il fatto che ha dato causa al licenziamento (…) comunque in esso efficace sanzione”.


Aspi come presentare domanda all’Inps



L’indennità di disoccupazione ASPI è una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. E’ un servizio a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto in modo involontario l’occupazione.

Ricordiamo che ASPI e mini ASPI sono regolamentate dall’art. 2 della Legge 92/2012: la circolare INPS n.140 del 14 dicembre 2012 fornisce alle aziende le indicazioni operative per l’applicazione dell’ASPI, dal primo gennaio 2013.

L’indennità spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione compresi:
•    gli apprendisti;
•    i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
•    il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
•    i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Mentre non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASPI:
•    i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
•    gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
•    i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

I  requisiti per poter fare domanda dello stato di disoccupazione involontario sono i seguenti:
l’interessato deve presentare, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
•    nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
•    a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

La domanda dell'assegno ASPI o mini ASPI di disoccupazione 2013 va presentata via web, tramite contact center o attraverso i patronati: le istruzioni INPS per ricevere le nuove indennità introdotte dalla Riforma del Lavoro.

Domanda online

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla perdita dell’occupazione.

Ecco le procedure online per chiedere l’ASPI, il nuovo sussidio di disoccupazione INPS dal 2013: le domande vanno presentate dal lavoratore rimasto senza impiego per via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
•Web - Servizio INPS online accessibile tramite PIN e codice fiscale
•Contact Center multicanale – al numero verde 803164
•Patronati e intermediari – che a loro volta utilizzeranno i servizi telematici INPS

Presentazione domande

Dal portale web INPS (www.inps.it) bisogna entrare nell’area Servizi per il cittadino ed effettuare il seguente percorso: “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito“, “ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili”, “Indennità ASPI”. Per l’autenticazione serve il PIN Dispositivo diverso dal normale PIN online: per il suo rilascio è infatti prevista una procedura più complessa (per i dettagli: circolare INPS numero 50 del 15 marzo 2011). Senza il PIN dispositivo la domanda resta in attesa ma viene comunque protocollata, facendo quindi salva la data di presentazione (ai fini del rispetto del termine di 60 giorni). La domanda si compone di diverse sezioni: anagrafica, altri recapiti, ultima posizione lavorativa, dati domanda, dichiarazioni, attestazione dello status di disoccupato, riepilogo dati e invio della domanda. C’è un manuale accessibile direttamente dalla procedura e scaricabile tramite apposito pulsante collocato nella parte superiore di ogni schermata dell’applicazione.

Presentazione come intermediari i patronati
I patronati comunicano con l’INPS telematicamente, ma i cittadini possono compilare la domanda offline, per inserirla successivamente e inviarla all’istituto. E’ stato aggiornato anche il programma di acquisizione offline per consentire l’invio delle domande di indennità di disoccupazione ASPI, mini-ASPI e mini-ASPI 2012 dal 1 gennaio 2013. Per le domande online, invece, esiste apposita applicazione web a disposizione dei patronati (Patronati e Servizi per i patronati) andando su “Disoccupazione e Mobilità“, che per inviare la domanda devono avere la delega del lavoratore patrocinato opportunamente registrata nel menù “Gestione” (presente tra i servizi per il Patronato).

Presentazione tramite contact center
Anche questo è un servizio disponibile solo per i lavoratori già in possesso di PIN dispositivo. Bisogna telefonare al numero gratuito 803 164 e l’operatore fornirà tutte le indicazioni per l’invio della domanda, ed eventualmente anche per convertire il PIN online in dispositivo (vedi sopra); gli operatori possono anche fonire le istruzioni necessarie per richiedere il PIN ex novo e presentare domanda di ASPI, mini ASPI e mini ASPI 2012.

L’indennità di disoccupazione ASPI decorre:

•    dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
•    dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
•    dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
•    dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la domanda” , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

La misura della prestazione è pari:
•    al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

•    al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.


Temporary manager per gestire i risanamenti aziendali



Per Temporary Management si intende l’affidamento della gestione di un’impresa o di un progetto a manager "esterni", al fine di garantire continuità all’organizzazione, accrescendone le competenze manageriali esistenti. L’obiettivo del temporary manager è quello di ricoprire una responsabilità precisa in azienda, per un periodo di tempo limitato.

E’ anche detto "manager a tempo", che interviene, nei momenti critici della vita di un'azienda, sia negativi (fasi di difficoltà e di crisi che richiedono interventi di riequilibrio), sia positivi (crescita, sviluppo di nuovi business e di nuovi progetti), per gestire l’accelerazione del cambiamento e dell’innovazione necessari per competere.

A fronte degli obiettivi di risanamento o di crescita, concordati con la Proprietà, il temporary manager progetta, propone e realizza interventi operativi, per migliorare le performance aziendali e le capacità di gestione.

Il temporary manager non si limita ad analizzare la situazione e a prescrivere soluzioni. Egli, al contrario si fa carico di realizzare "sul campo" gli obiettivi concordati.

Negli ultimi anni è emersa in modo significativo questa figura capace di aiutare le imprese a far fronte alla crisi. L'attuale situazione di crisi, unita da una parte alle difficoltà oggettive da parte delle aziende di accedere al credito tradizionale, e dall'altra alle nuove opportunità di gestione delle crisi introdotte dalla recentemente riformata legge fallimentare, ha favorito la crescita del numero di temporary manager, che sono manager specializzati nella gestione di progetti di risanamento aziendale.

E’ credibile, adesso salvare e recuperare aziende che prima era troppo complicato e venivano spesso abbandonate al loro destino, grazie soprattutto all'orientamento al recupero dell'impresa in difficoltà e al mantenimento della sua continuità e al grande spazio attribuito all'autonomia negoziale privata. In termini operativi, tre sono i nuovi strumenti a disposizione: i piani di risanamento attestati, il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
"I temporary manager –ha analizzato- Maurizio Quarta, Managing Partner-Temporary Management & Capital Advisors - tendono ancora a preferire gli interventi di temporary legati in qualche modo alla crisi e alle differenti situazioni di forte discontinuità che essa genera. Possono pertanto essere diverse le modalità di intervento a seconda delle differenti situazioni di discontinuità in cui l'impresa si trova o può venire a trovarsi".

Se l'intervento  ha lo scopo anti-ciclico e preventivo, sarà sufficiente un processo di ristrutturazione e di risanamento funzionale in una o più delle aree maggiormente soggette a pressione; se l'impresa è già in una situazione di declino, l'intervento sarà certamente più ampio e guidato da un nuovo amministratore delegato, tendenzialmente con il solo coinvolgimento di risorse interne e di portatori di interessi sempre interni. In simili situazioni non è infrequente l'intervento di un team di manager funzionali a supporto della direzione d'azienda, tipicamente uomini di operations e di finanza". Altrimenti se l'azienda è già in fase di crisi, ma reversibile, alle azioni di cui sopra si accompagnerà molto verosimilmente un'operazione di ristrutturazione del debito e un rilevante sacrificio verrà richiesto alle parti in causa. Se invece la crisi è irreversibile, ad esempio in una situazione patrimoniale negativa, è necessario avviare e realizzare un vero e proprio cambiamento di rotta, che spesso porta a una discontinuità tra società e azienda".

Sempre più spesso gli imprenditori si accorgono che la "formula" adottata per creare e portare la loro azienda al successo potrebbe non essere più adatta nelle nuove condizioni di mercato e di concorrenza.

Infine, ci sono momenti, o fasi della vita di ogni azienda in cui si rende necessario cambiare, innovare e sviluppare nuovi progetti ossia, per l'apertura di nuovi mercati; accelerazione dello sviluppo; ristrutturazione della rete di vendita; ristrutturazione dell'organizzazione e dei processi produttivi; lancio di nuove iniziative, nuovi progetti, prodotti o servizi.

In questi casi, il temporary management rappresenta valida soluzione per introdurre in azienda nuova cultura d'impresa ed accelerare i cambiamenti necessari per competere.



sabato 26 ottobre 2013

Lavoro: disoccupati e sfiduciati, 6 mln senza lavoro



Sono oltre 6 milioni le persone impiegabili nel processo produttivo. Di queste 3,07 milioni sono disoccupate e 2,99 milioni, di cui fanno parte gli scoraggiati, non cercano ma sono disponibili a lavorare, oppure cercano lavoro ma non sono disponibili immediatamente. Così le tabelle Istat sul 2° trimestre 2013. Su 3.075.000 disoccupati quasi la metà sono al Sud (1.458.000) e più della metà sono giovani (1.538.000 tra i 15 e i 34 anni, 935.000 se invece si considera la fascia d'età 25-34 anni).

Oltre ai disoccupati e agli sfiduciati si aggiungono ben sette italiani su dieci (70 per cento) che si sentono minacciati dal pericolo di perdere il lavoro in questo autunno di crisi. Lo afferma un'indagine Coldiretti/Ixe' a commento dei dati Istat sul fatto che le persone potenzialmente impiegabili nel processo produttivo sono oltre 6 milioni, se ai 3,07 milioni di disoccupati si sommano i 2,99 milioni del secondo trimestre dell'anno. Dallo studio si prevede che una famiglia su quattro si troverà a fare sacrifici economici.

Nel secondo trimestre 2013 - secondo la tabella sulle 'forze lavoro potenziali' - c'erano 2.899.000 persone tra i 15 e i 74 anni che pur non cercando attivamente lavoro sarebbero state disponibili a lavorare (con una percentuale dell'11,4% più che tripla rispetto alla media europea pari al 3,6% nel secondo trimestre 2013). A queste si aggiungono circa 99.000 persone che pur cercando non erano disponibili immediatamente a lavorare. Nel primo gruppo, ovvero gli inattivi che non cercano pur essendo disponibili a lavorare, ci sono quasi 1,3 milioni di persone 'scoraggiate', ovvero che non si sono attivate nella ricerca di un lavoro pensando di non poter trovare impiego. Trovare un lavoro resta una chimera soprattutto al Sud e tra i giovani: su 3.075.000 disoccupati segnati nel secondo trimestre 2013 quasi la metà sono al Sud (1.458.000) mentre oltre la metà sono giovani (1.538.000 tra i 15 e i 34 anni, 935.000 se si considera la fascia 25-34 anni). Se si guarda alle forze lavoro potenziali il Sud fa la parte del leone con 1.888.000 persone sui 2.998.000 inattivi potenzialmente occupabili. Se si guarda alla fascia dei più giovani sono potenzialmente occupabili nel complesso (ma inattivi) 538.000 persone tra i 15 e i 24 anni e 720.000 tra i 25 e i 34 anni con una grandissima prevalenza di coloro che non cercano pur essendo disponibili a lavorare. L'Istat infine individua nell'area della ''sotto-occupazione'' nel secondo trimestre 2013 circa 650.000 persone mentre oltre 2,5 milioni di persone sono occupati con un 'part time involontario', in crescita di oltre 200.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2012.


Federconsumatori quanto costa un figlio? da 0 a 18 anni 171 mila euro




Crescere e mantenere un figlio fino alla maggiore età sta diventando un lusso, con una spesa media che si aggira attorno ai 171 mila euro dalla nascita ai 18 anni, senza considerare che anche dopo la maturità in senso anagrafico le spese spesso ampliano. E' quanto ha rilevato uno studio dell'osservatorio nazionale Federconsumatori, che in questi anni ha effettuato numerose rilevazioni i cui risultati sono tutti concordi nel dimostrare quanto sia oneroso per una famiglia mantenere ed educare un figlio.

Come primo elemento si segnala che per un famiglia i costi diretti di mantenimento e crescita di un figlio fino a 18 anni comportano tra il 25% ed il 35% di spese in più rispetto ad una coppia senza figli. Chiaramente la spesa varia molto in base al reddito familiare. Per una famiglia con reddito disponibile netto di 34.000 euro annui crescere un figlio fino alla maggiore età costa mediamente 171.000 euro. Sempre prendendo come riferimento tale reddito familiare, inoltre, la spesa differisce a seconda della zona di residenza: in un'area urbana, ad esempio, il costo medio annuo può variare da 8.900 Euro al Sud e nelle Isole a 12.325 nel Nord Est. Le spese più consistenti riguardano i costi di abitazione, alimentazione e trasporti, rispettivamente pari al 29%, al 16% ed ancora al 16% del totale.

Un costo che, complessivamente, risulta invariato rispetto alla ricerca effettuata lo scorso anno: "E' interessante notare, però, il vero e proprio slalom messo in atto dalle famiglie per contenere il budget anche a fronte dell'aumento dei costi (nel periodo di riferimento vi è stato un incremento dell'Iva)". Aumenta, infatti, la spesa per i trasporti (energia, carburanti, assicurazioni) e quella per l'educazione, mentre i genitori tagliano sempre più quella per l'abbigliamento, per il tempo libero, per i servizi per la casa, intaccando persino la spesa per la salute. "Questo dimostra come oggi - dichiara Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori - fare un figlio stia diventando un lusso riservato a pochi. Per questo rivendichiamo la necessità di politiche a sostegno della famiglia e della natalità".



Tirocinio per traduttori al Parlamento europeo anno 2013 - 2014



Il Parlamento Europeo offre varie possibilità di tirocinio per traduttori al fine di contribuire alla formazione professionale dei giovani cittadini dell'Unione Europea e far conoscere loro il funzionamento dell'istituzione.

Le condizioni generali sono le seguenti:

possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato;
avere oltre 18 anni;
non aver beneficiato di un tirocinio (retribuito o non retribuito) o di un impiego retribuito presso un'istituzione dell'Unione Europea.
I tirocini si svolgeranno a Lussemburgo.
Tirocini Retribuiti per traduttori
I candidati ad un Tirocinio Retribuito per traduttori devono:
- aver completato studi universitari di una durata minima di tre anni;
- possedere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, o della lingua ufficiale di un paese candidato, e una conoscenza approfondita di altre due lingue.
La durata dei tirocini retribuiti per traduttori è di tre mesi.

Scade il 15 novembre 2013 il bando per tirocini retribuiti di tre mesi come traduttori in Lussemburgo
Il Parlamento Europeo da la possibilità di svolgere tirocini retribuiti nell’ambito della traduzione ed i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato
• avere compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio
• aver completato, entro la data limite per la presentazione dell'atto di candidatura, studi universitari di una durata minima di tre anni, sanciti da un diploma
• avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di uno dei paesi candidati e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell'Unione europea
• non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione europea
Il tirocinio avrà inizio l’1 aprile 2014 e avrà la durata di tre mesi in Lussemburgo.

 Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 15 novembre 2013. Per maggiori informazioni, si veda:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html

Date e scadenze dei prossimi tirocini:

1° Gennaio - Periodo per presentare domanda: dal 15 Giugno al 15 Agosto 
1° Aprile - Periodo per presentare domanda: dal 15 Settembre al 15 Novembre 
1° Luglio - Periodo per presentare domanda: dal 15 Dicembre al 15 Febbraio 
1° Ottobre - Periodo per presentare domanda: dal 15 Marzo al 15 Maggio
Tirocini per traduttori Non Retribuiti
I candidati per Tirocini Non Retribuiti devono:
- possedere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, o della lingua ufficiale di un paese candidato, e una buona conoscenza di altre due lingue.
Verrà data priorità ai giovani a cui è richiesto un periodo di tirocinio per il completamento del loro corso di studi.
I Tirocini non Retribuiti hanno una durata da uno a tre mesi.

Date e scadenze dei prossimi tirocini:

1° Gennaio - Periodo per presentare domanda: dal 15 Giugno al 15 Agosto
1° Aprile - Periodo per presentare domanda: dal 15 Settembre al 15 Novembre 
1° Luglio - Periodo per presentare domanda: dal 15 Dicembre al 15 Febbraio 
1° Ottobre - Periodo per presentare domanda: dal 15 Marzo al 15 Maggio

domenica 20 ottobre 2013

Aspi e Miniaspi in unica soluzione con la circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013 per nuove imprese



L’Inps ha chiarito nella circolare n. 145 2013 e ha fornito chiarimenti sulle modalità per la fruizione della liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del trattamento non ancora percepiti dal lavoratore intenzionato ad dell'intraprendere una attività imprenditoriale.

Sono destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:

intraprendere un'attività di lavoro autonomo;- avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;

sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;

intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

Per attività di lavoro autonomo: si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti- attività di auto impresa o di micro impresa: si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012 che prevede un'agevolazione contributiva nel caso di assunzione di percettore di ASPI.

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma non ancora percepita. Per la liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini ASpI occorre inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.

Ai fini della presentazione della domanda in particolare si ricorda che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS - a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI - entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Posto quanto sopra, qualora l'attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l'associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza.
Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì - alla data di pubblicazione della odierna circolare (9/10/2013) - già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della circolare.

Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma, la prestazione verrà erogata in misura intera.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni, si fa presente che detta domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:
- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto,- tramite Patronato/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:
- ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
- ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI; effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.

Come di consueto, all'istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'ordinamento.

Erogazione della prestazione
Ai fini dell’erogazione della prestazione l'INPS accerta preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI. Ciò premesso, l'INPS dovrà accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione.

Le Strutture territoriali determinano l'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.

L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.


La rete di imprese: una nuova forma di aggregazione di imprese




La rete d’imprese, o per meglio dire “il contratto di rete”, è un istituto di recente introduzione nel nostro ordinamento. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

La definizione di contratto di rete è contenuta nell’articolo 3 del Decreto Legge n.5/2009 (convertito in Legge n.33/2009), il quale lo definisce come quel contratto mediante il quale “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Il programma comune di rete, elemento imprescindibile, al cui interno sono indicati gli obblighi e i diritti reciproci delle parti, consente di differenziare la rete dagli altri contratti previsti dal Legislatore. Siamo stati infatti abituati a conoscere un Legislatore che definisce in maniera chiara e precisa (talvolta troppo precisa) il contenuto dei singoli negozi giuridici; col contratto di rete invece, si è voluto dar vita a un contratto “confezionato su misura”.

Il contratto di rete è stato oggetto di numerose modifiche e/o integrazioni che si sono susseguite a distanza di tempo anche ravvicinato, ma le più importanti sono certamente quelle contenute nei decreti crescita e crescita-bis (D.L. 83/2012 e D.L. 179/2012) che hanno previsto, oltre alla possibilità di istituire “reti-soggetto”, l’applicazione in capo al network di alcuni articoli del codice civile in tema di consorzi con attività esterna.

Ci sarebbe molto da dire: si potrebbe infatti parlare degli aspetti civilistici in tema di responsabilità della rete verso i creditori (artt. 2614 e 2615 cod.civ.), degli aspetti contabili e di rendicontazione civilistica (art. 2615-bis cod.civ.) ma mi soffermerò sugli aspetti fiscali, in particolar modo agevolativi, e sulle novità 2013.

L’art. 42 D.L. 78/2010 ha previsto un’agevolazione fiscale, fruibile fino al periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2012, consistente in un regime di sospensione d’imposta sugli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. La Commissione Europea, espressasi con la Decisione definitiva C(2010) 8939 del 26 Gennaio 2011, ha ritenuto che questa agevolazione non costituisse Aiuto di Stato sul presupposto che la rete non potesse essere considerata un’entità distinta. Con il riconoscimento della soggettività giuridica accennata prima, ben si comprende l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, formalizzato nella Circolare n. 20/E del 18 Giugno 2013 con cui si è previsto che le “reti-soggetto” non possono beneficiare del regime di sospensione di imposta che invece resta fruibile solo per le “reti-contratto” (tuttavia si ricorda che UNICO2013 ha rappresentato l’ultima chance per beneficiare dell’agevolazione).

A testimonianza dell’attualità dell’argomento evidenzio che il legislatore è recentissimamente intervenuto (Decreto Legge 28 Giugno 2013 n.76 convertito in Legge 9 Agosto 2013 n.99) per disciplinare alcuni aspetti giuslavoristici del contratto di rete, introducendo l’istituto della “codatorialità” e, mettendo mano alla disciplina del “distacco” o “comando”. Tralasciando la “codatorialità” che riguarda solo alcuni tipi di network (settore agricolo e agroalimentare) mi concentro sul distacco di lavoratori, che ricordo essere una fattispecie a confine con la somministrazione di manodopera. La Corte di Cassazione (sentenza n.594 del 17/01/2000) ha previsto che il distacco non si qualifica come somministrazione illecita di manodopera se in capo al distaccante esiste un “’interesse di natura anche non economica, tecnica o produttiva, ma anche morale o solidaristica” mentre, nell’ipotesi contraria, il D.Lgs. n. 276/2003 prevede come sanzione civilistica l’imputazione dei rapporti di lavoro in capo all’effettivo datore di lavoro.

Il Legislatore del 2013 ha previsto che qualora il distacco interessi lavoratori di imprese che sono parti di un contratto di rete, vi sia l’automatico riconoscimento dell’interesse del distaccante.
Con l’avvento del mercato globale, la necessità di competere con le grandi aziende multinazionali ha indotto il modello distrettuale ad evolversi in forme diverse, slegate dal legame con il territorio, ma ancora caratterizzate dalla nota della collaborazione interimprenditoriale, quali ad esempio la filiera produttiva, la catena di subfornitura, le reti di distribuzione (franchising) e, in generale, le c.d. reti tra imprese, sulle quali oggi si concentra l’attenzione del Legislatore e degli operatori italiani.

Licenziamento illegittimo se il dirigente rifiuta il lavoro perché declassante



Con sentenza n. 4673 del 2008 questa Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma con la quale quest'ultima, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società A.T. di Fiuggi con lettera del 24 maggio 1995, con condanna della società al pagamento di una somma per l'anticipato recesso e di altra somma per l'accertata dequalificazione professionale.

La Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza del 3 ottobre 2013, n. 22625 ha stabilito che nel rapporto di lavoro subordinato è illegittimo il licenziamento del dirigente, che si rifiuta di svolgere qualsiasi prestazione,in quanto vi era stata la totale sottrazione delle mansioni. In tale ipotesi, si applica il principio di autotutela di cui all’art. 1460 c.c., in cui si afferma che il rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione può essere legittimo, e quindi inidoneo a giustificare il licenziamento, a condizione che sia proporzionato all'illegittimo comportamento datoriale.

Il dipendente licenziato era stato assunto con la qualifica di direttore generale con contratto a tempo determinato scadente il 31 dicembre 96; nel mese di agosto 1994 il consiglio di amministrazione era stato rinnovato con la nomina di un nuovo presidente ed erano state introdotte modifiche allo statuto aziendale in base alle quali il direttore generale non aveva più la rappresentanza legale attribuita al presidente; il licenziato aveva ritenuto che tale modifica e alcuni comportamenti aziendali avessero determinato la sua dequalificazione, e si era pertanto rifiutato di rendere la prestazione; con lettera del 24 maggio 95 l'azienda lo aveva licenziato per giusta causa contestandogli il rifiuto della prestazione e l'abbandono del servizio.

La Corte ha rilevato, con riferimento alla denunciata dequalificazione, che dalle deduzioni del ricorso di primo grado non contestate e dall'esito della prova testimoniale, era emerso che la privazione di compiti in precedenza attribuiti al lavoratore si era estesa ben oltre l'attuazione della modifica statutaria. La Corte d'Appello ha affermato infatti che il nuovo statuto del 1994 si era limitato a sottrarre al direttore generale la rappresentanza legale dell'azienda attribuendola al presidente, mantenendo però in capo al direttore generale i poteri di gestione.

Il nuovo statuto non consentiva al presidente di intromettersi nella gestione della società così come, invece, era avvenuto, essendosi il Presidente attribuito il potere di firma su ogni atto esterno e quindi anche sugli atti di gestione, come quelli relativi ai rapporti con le banche, i fornitori, i consulenti, gli enti , interpretando il concetto di rappresentanza legale in modo così ampio da inglobare qualsiasi potere relativo ai rapporti esterni benché lo Statuto attribuisse al direttore competenze di rilevanza esterna sotto la sua esclusiva responsabilità. Ha osservato, altresì, che il presidente si inseriva anche materialmente nella gestione tenendo contatti diretti con i dipendenti, con i professionisti esterni, i consulenti, seppure non impedendoli al direttore, di cui però controllava ogni attività esterna al momento della firma sugli atti istruiti dal dipendente licenziato.


Professionisti sul web offerte di lavoro per freelance



La svolta del mondo di internet e del web ha cambiato non solo le abitudini ma anche il modo di lavorare e di produrre.

Adesso è fondamentale avere le condizioni per creare senza limiti, aprire nuove prospettive, lanciare nuove idee e  al tempo stesso sono necessarie una solida formazione e specializzazioni sempre più pertinenti. In questo contesto si muovono e aumentano sempre di più gli esperti e i professionisti del lavoro freelance sul web. Infatti, scegliere un freelance significa poter affidare un importante progetto della propria azienda ad un esperto che conosce perfettamente la materia, che si tratti di un web designer, di un programmatore, di un traduttore o di un copywriter. scegliere un freelance significa poter "assumere" temporaneamente un professionista senza dover coprire i costi aggiuntivi tipici dell'impiego fisso.

Vediamo come funzionano le offerte di lavoro per i freelance sul web.

Un esperto autonomo può dedicarsi a diversi clienti, ottimizzando il proprio profilo professionale e aggiornando in continuazione le proprie capacità. E’ questo il nuovo modo di produrre che permette di liberare le potenzialità della web economy, dell'e-commerce e di tutta la realtà digitale proponendo e cercando i progetti che le aziende offrono per tagliare i costi. Il lavoro di freelance funziona su due livelli: uno è una proposta del proprio progetto o individuare il progetto presentato dall’aziende che si avvicini alle proprie caratteristiche lavorative, specializzazione.

Chi sono i freelance? sono risorse specializzate nel proprio settore di competenza, elementi sempre più rilevanti per far fronte alle esigenze aziendali su progetti a breve o medio termine; il più delle volte sono figure di alto profilo, che possono  quindi affidabili, di grande qualità e a prezzi competitivi. Un mercato da cui le aziende possono “attingere” selezionando al meglio secondo le proprie necessità. In generale i professionisti maggiormente ricercati dalle aziende fanno capo al mondo tecnologico e dell’online, così come quello della grafica e del copywriting.

Innanzitutto questa tipologia di lavoro si può chiamare cloudworking, crowdsearching oppure semplicemente collaborazione a distanza. Ormai è fatto noto che copywriter, ingegneri, designer, giornalisti, architetti, assistenti virtuali frequentano i grandi mercati online che incrociano domanda e offerta di lavoro in outsearching in cerca di opportunità globali.

I datori di lavoro italiani iscritti a Freelancer sono 6.500 e finora hanno messo in Rete oltre 33.000 progetti da realizzare in tutto il mondo. Dove? L'Asia è in pole position: quasi il 30% sono affidati in India (immaginate, basta un click e sei in contatto con un abile ed economico programmatore di Bangalore), seguono Pakistan e Bangladesh (8 e 7%). I vantaggi sono presto detti: con 350-400 euro cominci il tuo e-commerce e risparmi sul costo del lavoro di una o più persone a contratto e comunque dai lavoro.

I portali di riferimento tra la domanda e l’offerta di lavoro in questa specifica modalità sono numerosi e rappresentano un punto di riferimento per i tanti professionisti sparpagliati in tutto il mondo. Tra le piattaforme di outsearching più interessanti troviamo:

odesk.com;
elance.com ;
freelancer.com;.
twago.it

Secondo i dati di freelancer.com, i 10 campi di lavoro in maggiore crescita nel primo trimestre dell’anno sono: BPO - Business Process Outsourcing, Article Submission, Technical Writing, 3D Modeling, Email Marketing, Android, PowerPoint, Wordpress, HTML5 consulting, Illustrator design

Networking per mamme consulenti



L’obiettivo è di trovare mamme pronte a dare i giusti consigli su come affrontare la febbre del vostro bambino, su come impostare il nuovo sito internet della vostra azienda, su come risolvere al meglio i piccoli contenziosi di tutti i giorni. Consigli in pillole di 15 minuti ciascuna, prolungabili anche fino a mezz’ora o un’ora. La tariffa stabilita è di un euro al minuto. Un compenso interamente destinato alle “mamas”. «Mentre il guadagno per la piattaforma è garantito da un mini abbonamento che le utenti sottoscrivono ogni mese per mantenersi sempre aggiornate sulle ultime offerte».

L’Italia non è un Paese per mamme: o meglio non è un Paese per mamme lavoratrici. Spulciando i dati nazionali, si scopre che il 25% delle donne attive professionalmente, con l’arrivo di un figlio sono costrette a scegliere fra lavoro e famiglia e molto spesso optano per quest’ultima per evidenti problemi di gestione. Quindi una rete per mamme consulenti.

Architetti, blogger, avvocati, medici, designer, pubblicitari e molto altro. Sono le professioni maggiormente richieste su Network Mamas, un interessante progetto online nato da un'idea di Cristina Interliggi.

La Interliggi ha deciso di creare opportunità alle mamme con Networkmamas, un sito che da settembre 2013 permetterà a madri con competenze differenti di vendere consulenze a 15 euro per ogni quarto d'ora.

Sono web e networking le nuove frontiere in un mondo del lavoro. «Se le opportunità non si trovano con metodi normali è fondamentale promuoversi – ha spiegato Stefano Saladino, presidente dell’associazione Luoghi di relazione, organizzatore dei Digital Festival -. Non sottolineando il titolo di studio, ma puntando sulle competenze». Ed è proprio sull'offerta di queste che fanno leva tanti progetti e siti web tra cui Digital Festival, che propone incontri tra aziende e professionisti del mondo digital: «In questo settore il lavoro è destrutturato: non contratti, ma collaborazioni. E contano le capacità, non il job titol».

L'iniziativa si appoggia su un format statunitense, quello dell'elevator pitch, una presentazione lampo. Tabbid.com è il nuovo social network che mette in contatto prestazioni d'opera e richiesta delle stesse: «Hai bisogno che qualcuno monti un mobile? Pubblichi, indichi il budget che vuoi investire e Tabbid avvisa gli iscritti con quella competenza che possono proporsi con una controfferta», spiegano i fondatori Alessandro Notarbartolo e Laura Volpi. Tutto gratuitamente: il sito richiede solo una fee dell'1%, che viene annullata postando su Facebook la propria esperienza.

Skillbross è il primo marketplace della conoscenza, come lo definisce l'ideatore Davide Neve: «Offriamo la possibilità di avviare corsi, con location dove tenerli gratuitamente. Presto si faranno anche in streaming». Skillbross si sta verticalizzando su tematiche digital, che hanno il più alto potenziale nel mercato della formazione online. Ma quanto si guadagna? «Un corso di WordPress di un giorno costa 100 euro a persona, noi tratteniamo all'insegnante il 15%».



mercoledì 16 ottobre 2013

Legge stabilità 2013 tanto lavoro per un aumento in busta paga 14 euro al mese



Aumento non per tutti. Il taglio del cuneo fiscale introdotto dalla legge di stabilità potrebbe garantire ai lavoratori dipendenti una busta paga più "pesante" fino a 14 euro netti al mese. Cgia: "Dal cuneo fiscale in busta paga 14 euro al mese" - Il taglio del cuneo fiscale potrebbe garantire ai lavoratori dipendenti una busta paga più 'pesante' fino a 14 euro netti al mese: a sostenerlo la Cgia di Mestre, che ha elaborato alcuni calcoli sui risparmi sulla base dei dati circolanti. A trarre maggior vantaggio, i lavoratori con redditi tra i 15mila e i 20mila euro, pari a un netto mensile compreso tra i 950 e i 1.250 euro.

Non piacciono per nulla ai sindacati le misure contenute nella Legge di stabilità circa il pubblico impiego. In particolare il segretario della Uil, Luigi Angeletti, si dice pronto a proteste "molto forti", compreso lo sciopero. In particolare le critiche si rivolgono al blocco dei contratti e del turn-over, al taglio degli straordinari e alle misure sulla liquidazione.

Giorgio Squinzi: direzione giusta ma poco coraggio. Se dai sindacati non arrivano segnali positivi, l'insoddisfazione è evidente anche tra gli industriali, con il presidente Squinzi che commenta così il provvedimento: "I passi andrebbero anche nella direzione giusta ma ancora una volta non sono sufficienti per farci ritrovare la crescita".

Quella legge, continua Squinzi, "non incide realmente sul costo del lavoro. Noi avevamo indicato come priorità assoluta il cuneo fiscale. Cosa fare? Non sono il primo ministro di questo Paese ma vorrei dire che ci vuole più coraggio". Non basta, secondo il numero uno di Viale dell'Astronomia, mantenere "lo status quo. Anche se ci sono passi nella direzione giusta che possiamo valutare positivamente non cambiano l'andamento economico né la visione del futuro del Paese".

"Sì alla mobilitazione, ma dialoghiamo con il governo" - Mobilitazione da una parte, dialogo con il governo dall'altra: questa la strategia messa in campo dal leader della Cgil Susanna Camusso, che spiega: "Noi abbiamo già una piattaforma aperta con Cisl e Uil e valuteremo come trasformarla in mobilitazione nei prossimi giorni. Credo che prevedremo e penseremo a tutte le forme utili per determinare un percorso che da un lato accompagni la discussione in Parlamento e dall'altro continui a tenere aperto il dialogo con il governo". Il segretario Cgil aggiunge che quella legge va cambiata e "decideremo tutte le cose utili per questo fine".

"Sulla riduzione delle tasse il segnale è ancora troppo debole. Alla fine ha vinto il partito della spesa pubblica improduttiva e intoccabile". Così il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, ha commentato la Legge di stabilità. "Veniamo da anni in cui ci hanno caricato di tasse e balzelli - ha aggiunto -. Nella manovra del governo c'è ora una inversione di tendenza sul fisco. Ma è ancora un segnale troppo debole. I lavoratori e i pensionati giustamente vogliono di più".

I calcoli sono stati realizzati dall'Ufficio studi della Cgia. I vantaggi economici più "tangibili" sarebbero per i dipendenti con un reddito imponibile Irpef che oscilla tra i 15.000 ai 20.000 euro all'anno, che corrisponde ad un stipendio mensile netto compreso tra i 950 e i 1.250 euro.

Nel dettaglio i lavoratori dipendenti più "fortunati" sono quelli con un reddito imponibile Irpef annuo di 15.000 euro, pari ad uno stipendio mensile netto di 971 euro, il vantaggio sarebbe di 172 euro all'anno, che si tradurrebbe in 14 euro mensili in più in busta paga. Invece, per un dipendente con un reddito annuo di 20.000 euro, equivalente a uno stipendio mensile netto di 1.233 euro, il vantaggio fiscale annuo sarebbe di 151 euro (13 euro al mese); Per i redditi piu' elevati, sino ad arrivare alla soglia limite dei 55.000 euro, i vantaggi fiscali si dovrebbero progressivamente ridurre fino ad arrivare a importi mensili pressoché inconsistenti.

"Comprendo che il momento è difficile e risorse in cassa ce ne sono poche - dichiara il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi - Tuttavia, ritenere che con queste cifre mensili nette si possa dare un po' di serenità alle famiglie e' una chimera. Certo, e' meglio riceverli anziché doverli pagare: stiamo però parlando di cifre irrisorie che non permetterebbero ad una persona di concedersi neanche una birra e una pizza".


domenica 13 ottobre 2013

Esodati: i contributi volontari da versare. E chi sono?




Gli esodati, infatti, sono tutti quei lavoratori che, prossimi alla pensione hanno deciso di lasciare il lavoro dietro corresponsione da parte della propria azienda di una buonuscita, firmando il licenziamento o accettando di essere messi in mobilità. ecco i soggetti interessati:

Lavoratori in mobilità ordinaria (art. 2 a):
cessati dal lavoro alla data del 4 dicembre 2011
perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
Lavoratori in mobilità lunga (art. 2 b):
cessati dal lavoro alla data del 4 dicembre 2011

Lavoratori "bancari e assicurativi" titolari di VOCred (art. 2 c):
titolari di VO Cred anche in data successiva al 4 dicembre 2011 purché autorizzati dall'INPS;
questi lavoratori restano a carico dei Fondi fino a 62 anni (art. 4)

Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente il 4 dicembre 2011 (art. 2 d):
che perfezionino tutti i requisiti (età, contributi e finestra) richiesti prima della riforma entro il 6 dicembre 2013 (praticamente : età e contributi entro il novembre 2012 se dipendenti)
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile prima del 6 dicembre 2011
non devono aver ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

Lavoratori pubblici dipendenti esonerati dal servizio (art. 2 e):
esonero avvenuto entro il 4 dicembre 2011

Lavoratori in congedo straordinario per assistenza ai figli gravemente disabili (art. 2 f):
essere in congedo alla data del 31 ottobre 2011
perfezionamento requisito dei 40 anni di contributi entro 24 mesi dall'inizio del congedo stesso

Lavoratori esodati in forza di accordi individuali (art. 2 g):
cessazione rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011
non più rioccupati
accordi depositati e certificati
requisiti per il pensionamento (età, contribuiti e finestra) entro il 6 dicembre 2013) (praticamente : età e contributi entro il novembre 2012 se dipendenti, maggio 2012 se "misti")

Lavoratori esodati in forza di accordi collettivi (art. 2 h):
cessazione rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011
non più rioccupati
accordi depositati e certificati
requisiti per il pensionamento (età, contribuiti e finestra) entro il 6 dicembre 2013) (praticamente : età e contributi entro il novembre 2012 se dipendenti, maggio 2012 se "misti")

Gli Esodati prosecutori volontari della prima salvaguardia con versamenti sufficienti per il diritto alla pensione possono scegliere se continuare a pagare per aumentare l’assegno previdenziale, ma senza obbligo: circolare INPS.

Nuove precisazioni per i prosecutori volontari interessati alla salvaguardia prevista dal primo Decreto Esodati effettuando da sé i versamenti: con il Messaggio 10406 del 27 giugno 2013 l’INPS sottolinea che è il lavoratore a scegliere se pagare l’intero periodo indicato nei bollettini o solo la parte necessaria a perfezionare il diritto a pensione.

I requisiti per maturare la pensione con le regole pre-riforma Fornero sono:
che risulti accreditato o accreditabile almeno 1 contributo volontario al 6 dicembre 2011
che risulti versata tutta la contribuzione volontaria (di cui siano scaduti i termini  di versamento), necessaria al raggiungimento del requisito contributivo sulla base delle norme ante legge 214/2011 (di conversione del Salva Italia).

Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello cui si riferisce. Nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D.Lgs. 184/97).Chi non effettua il pagamento entro il termine stabilito non potrà essere ammesso nella platea dei Salvaguardati.

E’ possibile non pagare l’intero periodo di contributi volontari, ma i soli versamenti necessari per il diritto alla pensione.

Se il prosecutore verserà contributi relativi a periodi precedenti alla data di accesso al pensionamento, questi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.

Se invece il lavoratore verserà contribuzione volontaria relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione.
Per i lavoratori che scelgono questa strada, infatti, l’INPS provvede alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini.

Gli interessati a calcolare la sola quota necessaria al raggiungimento del requisito pensionistico possono rivolgersi per consulenze alle sedi INPS o Patronati.

Chi è in grado di calcolare da sè l’ammontare, può procedere autonomamente al pagamento del solo periodo necessario al perfezionamento del requisito pensionistico (anche se inferiore a quello indicato nei bollettini inviati), modificando e stampando i bollettini MAV frazionati direttamente dal sito INPS, seguendo il percorso servizi on line – Portale dei pagamenti – Versamenti Volontari.

I contributi volontari sono servono solo a perfezionare i requisiti per la pensione ma anche a incrementare l’importo del trattamento previdenziale, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Resta salva la facoltà dei lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi, di versare la contribuzione volontaria al fine di essere valutati all’interno del plafond dei prosecutori volontari, fermo restando la sussistenza di tutte le condizioni di legge previste per quest’ultima categoria.

Chi deve presentare istanza e dove
I lavoratori pubblici esonerati dal servizio
alle direzioni territoriali del lavoro competenti per residenza degli stessi
corredata di una certificazione sostitutiva relativa al provvedimento di esonero con indicazione degli estremi

Lavoratori in congedo straordinario
alle direzioni territoriali del lavoro competenti per residenza degli stessi
corredata di una certificazione sostitutiva relativa al provvedimento di congedo con indicazione degli estremi dello stesso

Lavoratori esodati in forza di accordi individuali (art. 2 g):
alle direzioni territoriali del lavoro innanzi alla quale è stato sottoscritto l'accordo
corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

Lavoratori esodati in forza di accordi collettivi (art. 2 h):
alle direzioni territoriali del lavoro competenti per residenza degli stessi

Esito istanze. Le decisioni saranno comunicate tempestivamente dall'INPS anche per via telematica. Possibilità di presentare riesame avverso provvedimento negativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi le direzioni territoriali del lavoro.


Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata dopo il Decreto Lavoro”9 agosto 2013



Il lavoro a chiamata costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall'espletamento di prestazioni di carattere «discontinuo o intermittente». La prestazione può essere considerata discontinua anche se sia resa per periodi di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Rispetto alla disciplina del 2003 la riforma Fornero, ovvero la legge n. 92/2012 ha limitato i casi di ricorso a tale tipologia contrattuale.

E’ stato eliminato il lavoro intermittente per i c.d. periodi predeterminati (ovvero le vacanze pasquali o natalizie, le ferie estive) nell’arco dell’anno, del mese o della settimana.

La tipologia contrattuale in esame rimane possibile nelle situazioni determinate dalla stessa contrattazione collettiva nazionale (territoriale e/o aziendale) e nelle ipotesi di soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni devono concludersi entro il 25esimo anno di età) oppure di età superiore ai 55 anni.

E’ prevista una indennità di disponibilità nella ipotesi in cui nel contratto di lavoro il prestatore si obbliga a rispondere alla chiamata.

La riforma del 2012 ha stabilito che il datore effettui, oltre alla comunicazione obbligatoria pre – assuntiva, anche una comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata dello stesso lavoratore, anche se all’interno di un ciclo mensile che sia stato già comunicato.

Tale comunicazione dovrà essere fatta alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) attraverso mezzi telematici. Le citate modalità operative (per la comunicazione) sono state definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 nonché dalla Circolare ministeriale del 27 giugno 2013 n. 27.

A partire dalla data del 3 luglio 2013 i datori di lavoro, con alle proprie dipendenze lavoratori a chiamata, dovranno provvedere all’obbligo di comunicazione di chiamata del lavoratore, tramite il nuovo sistema previsto dal DM del 27 marzo 2013.

Il “Decreto Lavoro” convertito dalla legge 99 del 9 agosto 2013, apporta alcune modifiche alla disciplina del lavoro intermittente che riepiloghiamo anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro (circ. n. 35/2003). Innanzitutto ricordiamo che il lavoro a chiamata è caratterizzato dall’espletamento di mansioni di carattere discontinuo e intermittente, tuttavia, poiché la prestazione può anche essere resa per periodi di durata significativa, il Ministero chiarisce che detti periodi dovranno essere intervallati da interruzioni in modo tale che non vi sia coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Il lavoro intermittente è ammesso:
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base a quanto stabilito dai CCNL, che fisseranno sia le esigenze, sia i periodi predeterminati;
- per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al RD del 1923 n. 2657 (in assenza di una regolamentazione da parte dei CCNL), quali, ad esempio, commessi di negozio, barbieri, parrucchieri, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, ecc.;
- per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età, indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL e fino al compimento del 25mo anno di età del soggetto;
- per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età, anche pensionati, indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato:
- senza obbligo delle ragioni di carattere sostitutivo, produttivo e organizzativo;
- senza il rispetto degli intervalli di 10 o 20 giorni, fra un contratto e l’altro,  in caso di riassunzione dello stesso lavoratore;
- senza il vincolo di un solo rinnovo.

Il “Decreto Lavoro“  limitata ulteriormente la possibilità di utilizzo del lavoro intermittente,  in quanto, per ciascun lavoratore, è ammesso per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare  pena, in caso di superamento, della trasformazione del rapporto di lavoro  a tempo pieno e indeterminato.

Per triennio si deve intendere:
- un intervallo di tempo mobile della durata di tre anni;
- calcolato a ritroso, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione;
- tenendo conto delle giornate prestate successivamente al 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore), indipendentemente dall’orario svolto.

Pertanto, il primo triennio solare per la verifica dell’eventuale raggiungimento della soglia delle 400 giornate, andrà a scadere il 27 giugno 2016.
Il vincolo temporale delle 400 giornate non opera  nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
E’ confermato l’obbligo della comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro competente della prestazione di lavoro  intermittente, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ogni lavoratore interessato. 

Il “Decreto Lavoro” ha prorogato al 31 dicembre 2013 la validità dei contatti di lavoro intermittenti stipulati prima del 18 luglio 2012, sottoscritti in forza di precedenti requisiti soggettivi o oggettivi, e  incompatibili con la nuova disciplina.

Il Ministero precisa che a partire dal 1° gennaio 2014 i contratti di lavoro a chiamata non compatibili con le nuove disposizioni cesseranno di produrre effetti, prescindendo dalla volontà del datore di lavoro, in quanto si configura un vero e proprio obbligo di legge.

Ciò comporta:
- il riconoscimento di un “normale” rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- l’applicazione del regime sanzionatorio in materia di lavoro “nero” in assenza di una “tracciabilità” della prestazione.

L’utilizzo del lavoro intermittente è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- per la sostituzione di lavoratori posti in mobilità, cassa integrazione o destinatari di contratti di solidarietà;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Numero massimo di giornate di lavoro

Il legislatore non aveva mai posto un limite al numero di prestazioni eseguibili dal prestatore di lavoro intermittente nel periodo contrattuale.

Il decreto n. 76/2013 ha introdotto il limite complessivo di 400 giorni nell’arco di tre anni solari, a superamento dei quali il rapporto si trasforma a tempo pieno ed indeterminato[1].

Regime sanzionatorio

Il datore che non provvede all’inoltro della comunicazione di chiamata entro il termine previsto, è passibile di una sanzione pecuniaria.

L’articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 76/2013 prevede che tale sanzione non trova applicazione qualora il datore abbia assolto gli obblighi contributivi riferiti al periodo oggetto della chiamata non comunicata.

Contratti di lavoro sottoscritti per le ipotesi previste dalla vecchia normativa: proroga della scadenza

La legge n. 92/2012 aveva già stabilito la cessazione dei contratti sottoscritti in virtù di tale disposizione a partire dalla data del 17 luglio 2013. Il decreto legge n. 76/2013 ha esteso tale termine fino alla data del 1 gennaio 2014.


Dichiarazioni redditi 2013 .Minimi e ritenute, possibile recupero diretto con Unico


L'Unico è un modello unificato con il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali. Lo usano le persone fisiche che, nel 2012, possedevano redditi di terreni, di fabbricati, di partecipazione, di lavoro autonomo occasionale o continuativo, d'impresa, di lavoro dipendente e di pensione. Sono obbligati a usare l'Unico i contribuenti che devono presentare almeno due tra le seguenti dichiarazioni: quella dei redditi, dell'Iva, dell'Irap.

Il Modello Unico Persone Fisiche 2013 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale Iva, ed è composto da 3 fascicoli. Per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse, è disponibile anche una versione semplificata, "Unico Mini".

I ricavi e i compensi dei soggetti che operano in regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/11) non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Unico onere del contribuente minimo è quello di rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito prodotto è soggetto al regime di favore e quindi a imposta sostitutiva del 5% (Provvedimento direttore agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011).

L'esonero da ritenuta è giustificato dal fatto che il contribuente minimo subisce in via definitiva un'imposta sostitutiva del 5% e quindi ampiamente inferiore alla ritenuta del 20% (o del 12,50% sulle provvigioni). In coerenza con questo assetto il quadro LM del modello Unico PF 2013 dedicato ai minimi non contiene uno specifico campo per effettuare lo scomputo delle ritenute. Si è posto quindi il problema di come gestire eventuali ritenute erroneamente subite dal soggetto agevolato. In merito l'Agenzia si è pronunciata in pieno periodo dichiarativo con due distinte risoluzioni, la 47/E del 5 luglio 2013 e la 55/E del 5 agosto 2013. Si tratta di chiarimenti giunti a ridosso del termine di versamento delle imposte e quindi in molti casi non fruiti e da tener presenti proprio in questa fase di compilazione e trasmissione di Unico 2013.

La successiva risoluzione 55/E/13 ha esteso le conclusioni raggiunte in relazione alle ritenute su interventi di recupero edilizio a tutte le tipologie di ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti nel regime dei minimi (cosiddetto regime di svantaggio). Quindi in ogni caso di ritenuta erroneamente subita nel 2012 il minimo può recuperarla nel modello Unico compilando in base alle precise indicazioni fornite dalle risoluzioni citate.

Compilazione modello Unico 2013
In assenza di apposito rigo nel quadro LM di Unico PF 2013 il soggetto minimo può scomputare le ritenute inserendo in primo luogo il codice 1 nel campo "Situazioni particolari" posto nel frontespizio della dichiarazione in corrispondenza del riquadro dedicato alla firma. In secondo luogo le ritenute erroneamente subite vanno complessivamente e indistintamente riportate nel quadro RS, rigo RS33, colonna 2 (ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi). Infine, le ritenute così esposte potranno essere scomputate o nel quadro LM, rigo LM13 (ritenute consorzio) o nel quadro RN 32.

Il meccanismo è applicabile in primo luogo in via eccezionale per il solo 2012, considerato in qualche modo ancora un anno di transizione per il nuovo regime; non sono previste estensioni automatiche agli anni successivi. Inoltre, il recupero sul 2012 è operabile solo a condizione che le ritenute subite siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta, che a sua volta è tenuto ad esporle nel modello 770. Pertanto è necessario che il soggetto minimo sia in possesso della certificazione del sostituto d'imposta, ancorché erroneamente tale. Si specifica, infine, che quanto alle modalità di recupero l'Agenzia lascia a discrezione del contribuente la scelta fra scomputo dall'imposta sostitutiva da regime dei minimi (quadro LM) e imposta complessiva Irpef (quadro RN). Si tratta di un'opportunità da non sottovalutare visto che non sono infrequenti i casi di minimi con imposta sull'attività non capiente e invece Irpef dovuta per altri motivi; pare peraltro possibile anche uno scomputo parziale sui due fronti.

Inps: i versamenti volontari il pagamento


Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello cui si riferisce. Nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D.Lgs. 184/97).Chi non effettua il pagamento entro il termine stabilito non potrà essere ammesso nella platea dei Salvaguardati.

E’ possibile non pagare l’intero periodo di contributi volontari, ma i soli versamenti necessari per il diritto alla pensione.

Se il prosecutore verserà contributi relativi a periodi precedenti alla data di accesso al pensionamento, questi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.
Se invece il lavoratore verserà contribuzione volontaria relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione.

Per i lavoratori che scelgono questa strada, infatti, l’INPS provvede alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini.

L’importo dei contributi volontari da versare viene determinato dall’Inps in base alla retribuzione imponibile percepita nell’anno precedente la data della domanda. L’importo minimo di retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi non può essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge anno per anno.

I contributi volontari si pagano entro il trimestre successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

Scadenza Trimestre
30 giugno Gennaio - marzo
30 settembre Aprile - giugno
31 dicembre Luglio - settembre
31 marzo Ottobre - dicembre

Se l’assicurato riprende a versare i contributi volontari dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere che sia rideterminato l’importo del contributo da lui dovuto. La somma dei contributi viene così calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per non perdere il diritto al versamento dei contributi.

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria sede Inps sull’apposito modulo 010/M/02 (reperibile presso qualunque sede Inps oppure sul sito Internet www.inps.it, nella sezione “moduli”) allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Inoltre, è necessario aggiungere la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l’anno di presentazione della domanda (su mod. 01/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all’anno precedente. La domanda può essere inviata anche tramite Internet all’ufficio Inps di residenza, che provvederà a richiedere la documentazione aggiuntiva.

Gli artigiani e i commercianti devono allegare il certificato che attesta la cancellazione dagli elenchi di categoria e la copia delle ricevute dei versamenti effettuati nell’anno immediatamente precedente a quello della domanda.

I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono allegare il certificato di cancellazione dagli elenchi di categoria rilasciato dall’Inps e indicare la fascia di reddito assegnata al titolare dell’azienda agricola.

Il pagamento è trimestrale e si effettua utilizzando direttamente i bollettini di conto corrente postale prestampati, che l’Inps invia al domicilio di coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Ogni anno vengono inviati quattro bollettini prestampati. Se non si ricevono, devono essere richiesti agli uffici Inps di residenza entro la scadenza del versamento.

Se si paga una somma inferiore all’importo comunicato dall’Inps, il periodo da coprire viene ridotto in modo proporzionale.

Se si paga di più: l’importo versato in più viene rimborsato automaticamente dall’Inps.

Se si paga in ritardo: i versamenti dei contributi devono essere effettuati entro le scadenze stabilite per legge. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati al periodo per il quale sono stati versati, ma è previsto il rimborso o si può chiedere agli uffici dell’Inps che l’importo venga utilizzato per coprire il trimestre successivo.

Supponiamo, ad esempio, che il versamento per il trimestre gennaio-marzo venga effettuato il 2 luglio anziché il 30 giugno (con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza stabilita). In questo caso si può chiedere agli uffici che il pagamento valga per il trimestre aprile-giugno, evitando così di chiedere il rimborso.
Il primo trimestre rimane comunque scoperto di contribuzione.

Inps: i versamenti volontari autorizzati



Gli Esodati prosecutori volontari della prima salvaguardia con versamenti sufficienti per il diritto alla pensione possono scegliere se continuare a pagare per aumentare l'assegno previdenziale, ma senza obbligo: circolare INPS.

I versamenti volontari sono uno speciale tipo di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, che gli assicurati all’Inps possono chiedere di poter pagare, per raggiungere il minimo necessario per il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo.

I requisiti per maturare la pensione con le regole pre-riforma Fornero sono:
•    che risulti accreditato o accreditabile almeno 1 contributo volontario al 6 dicembre 2011
•    che risulti versata tutta la contribuzione volontaria (di cui siano scaduti i termini  di versamento), necessaria al raggiungimento del requisito contributivo sulla base delle norme ante legge 214/2011 (di conversione del Salva Italia).

L’autorizzazione al proseguimento dei versamenti può essere data dall’Inps sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi che interrompono o sospendono l’attività. Possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria anche coloro che sono titolari dell’assegno di invalidità e coloro che sono iscritti ai regimi assicurativi esteri (Paesi dell’Unione Europea e Paesi convenzionati).

I versamenti volontari possono essere autorizzati in caso di:
interruzioni o sospensioni dell’attività lavorativa, previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali. Ad esempio, possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori che sospendono l’attività e si avvalgono di aspettativa non retribuita per motivi privati o per malattia.
Periodi di congedo parentale se i genitori, lavoratori dipendenti, chiedono:
- l’astensione facoltativa;
- i permessi per allattamento;
- i giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni

Tali periodi di assenza dal lavoro danno diritto all’accredito gratuito di contributi figurativi calcolati in base a una retribuzione convenzionale stabilita dalla legge. Per integrare l’importo dei contributi figurativi, i lavoratori possono chiedere di versare, a proprie spese, quelli volontari. In alternativa possono anche chiedere il riscatto dei periodi di sospensione o interruzione del lavoro, per la durata massima di tre anni.

L’autorizzazione non può essere concessa a chi, alla data della domanda:
svolge attività come lavoratore dipendente, iscritto all’Inps o ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inpdap, Enpals e altri) o è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o delle altre forme di previdenza;
svolge attività come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro) iscritto all’Inps o libero professionista iscritto all’apposita Cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri ecc.) oppure è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle predette gestioni o Casse di previdenza. Nelle attività di lavoro autonomo rientrano anche quelle che comportano l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria, ecc.).

I lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici, possono essere autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi in presenza di una delle seguenti condizioni:
cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (per gli operai agricoli sono necessari 279 contributi giornalieri per gli uomini, 186 contributi giornalieri per le donne e i giovani sotto i 21 anni, mentre sono richiesti 65 contributi settimanali per i lavoratori occupati soltanto per determinati periodi dell’anno di durata inferiore ai sei mesi);
un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un lavoro a tempo parziale. Si può presentare la domanda allo scopo di coprire con la contribuzione volontaria le settimane che risultano scoperte (part-time verticale o ciclico) o per integrare quelle interessate dal part-time orizzontale; l’autorizzazione può essere rilasciata soltanto in costanza di rapporto di lavoro part-time e solo per periodi dal 1997 in poi;
un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.

I lavoratori autonomi possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria se hanno versato cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, oppure – se artigiani o commercianti – tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.
I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono aver versato, in alternativa ai cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, 156 settimane (pari a 468 contributi giornalieri) nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione. Per gli iscritti alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria ecc.) è invece sufficiente un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda.

Per stabilire la misura del contributo volontario, occorre fare riferimento alla decorrenza dell’autorizzazione:
se l’autorizzazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1995 si applica l’aliquota del 27,57% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
se è avvenuta dal 1° gennaio 1996 in poi si applicano aliquote cre s c e n t i (0,50% in più ogni due anni) sulla retribuzione media settimanale imponibile dell’ultimo anno di contribuzione.
Le aliquote per l’anno in corso sono riportate nell’allegato alla guida, insieme ad un esempio di calcolo del contributo volontario.

Gli iscritti alla Gestione Separata versano un contributo volontario calcolato su base mensile. I pagamenti devono avvenire per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati.

L’importo del contributo volontario dovuto è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti – nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda – l’aliquota vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione).
Le aliquote per l’anno in corso sono riportate nell’allegato alla guida.

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata non possono versare contributi volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria, a meno che non siano stati autorizzati prima del 1996.
Esempio: un lavoratore dipendente di 54 anni con 32 anni di contributi perde il posto di lavoro e inizia un’attività di consulenza inquadrata come collaborazione a progetto con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. Egli non potrà effettuare contemporaneamente i versamenti volontari per incrementare la posizione assicurativa precedente e raggiungere così i 35 anni di contributi necessari per ottenere la pensione di anzianità come lavoratore dipendente.

sabato 12 ottobre 2013

Pensioni, un mese in più al lavoro per ottenere quella anticipata



Dal prossimo gennaio 2014 scatterà un ulteriore mese, quindi si passerà a 41 anni e sei mesi per le donne e 42 anni e sei mesi per gli uomini. Nessuna sorpresa nel 2015, mentre nel 2016 ci sarà il nuovo adeguamento alle aspettative di vita: ogni tre anni fino al 2019, poi biennale.

L’Inps ha accorpato diversi istituti previdenziali (Enpals, Inpdap, Ipost) ma rendere uniforme la normativa è cosa assai più ardua. Migrazione gratuita. L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato previsto dalla Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) per la quale l’Inps ha emanato la circolare 120/2013.

Con questa circolare è stata disposta, per i dipendenti iscritti all’ex Inpdap (Cpdel, Cpi, Cpug, Cps) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi accreditati presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti. Questa facoltà era stata preclusa dal Dl 78/2010. I lavoratori che hanno in corso un provvedimento di ricongiunzione (articoli 1 o 2 legge 29/1979) con domanda presentata tra il 1˚luglio 2010 e il 1˚gennaio 2013, che non abbiano avuto la liquidazione della pensione, potranno recedere

La riforma delle pensioni aggiunge un altro tassello con le nuove regole per gli iscritti alle gestioni ex Inpdap ed Enpals che, dal prossimo anno, sono destinatari di requisiti più severi, in linea con le regole-base per i lavoratori del settore privato e di quello statale. Lo schema della legge Fornero, a due anni di distanza dal varo del decreto 201/2011 – per affrontare l'emergenza finanziaria – continua a essere valido. Anche le ipotesi correttive non sembrano mettere in discussione l'impianto fondato su due capisaldi: il metodo di calcolo – contributivo pro rata per tutti (anche per coloro che erano stati esclusi dalla Dini del 1995) – e aumento dell'età per il pensionamento, con un innalzamento anche dell'anzianità contributiva.

Per averne diritto bisogna aver cessato il rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, che si può presentare online (dal portale INPS, con PIN e codice fiscale), per telefono (numero verde 803164) o tramite intermediari (enti di patronato o intermediari riconosciuti dall’INPS).

I requisiti anagrafici, in base al decreto legge 201/2011, sono costantemente aggiornati secondo l'andamento della speranza di vita: gli adeguamenti, in una prima fase, sono triennali, poi diventeranno più frequenti, una volta ogni due. La riforma, peraltro, prevede solo ritocchi sll'insù e non è prevista l'ipotesi di correzioni in diminuzione nel caso le tabelle sulla vita media mostrassero un andamento al ribasso.

In ogni caso, l'aumento dei requisiti per la speranza di vita è già avvenuto nel 2013: il prossimo anno, dunque, ci sarà la cristallizzazione dell'incremento (i tre mesi fissati dalla legge). Invece, le novità sono quelle contenute nelle regole "strutturali". Da gennaio, in particolare, aumentano i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia per le donne del comparto privato: 63 anni e nove mesi per le dipendenti e 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome. Per gli uomini, dipendenti e autonomi, restano confermati i 66 anni e tre mesi, così come per le donne dipendenti del settore pubblico.

Per le donne va ricordato che resta aperta la strada dell'opzione al contributivo: in pratica si scambia un'età della pensione un po' anticipata con un metodo di calcolo rispetto a tutti i contributi accreditati che nella generalità dei casi dovrebbe portare a un assegno meno ricco. In pratica, le donne possono optare per il contributivo avendo raggiunto i 57 anni e tre mesi , se dipendenti, e i 58 anni e tre mesi, se autonome.

Attenzione, però: i calcoli di convenienza devono essere fatti velocemente, perché la scelta deve avvenire nelle prossime settimane. Si deve infatti tenere conto dell'intervallo tra la maturazione dei requisiti – 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome – e la decorrenza dell'assegno, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2015.

L'altra chance è costituita dalla pensione anticipata, ma anche in questi casi occorre mettere in preventivo l'aumento dei requisiti stabilito per legge, oltre all'incremento di tre mesi della speranza di vita già incamerato per legge. In pratica, per la pensione anticipata dipendenti e autonomi, dal prossimo anno, dovranno lavorare un mese in più: 42 anni e sei mesi gli uomini e 41 anni e sei mesi le donne.

La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) è regolamentata in modo diverso a seconda che il contribuente abbia iniziato a lavorare prima o dopo il 31 dicembre 1995 (da quando la Riforma Dini ha introdotto il metodo contributivo) in quanto cambia il sistema di calcolo dell’importo della pensione:
•    contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre ’95.
•    retributivo: per chi aveva già 18 anni di contributi il 31 dicembre ’95.
•    misto: per chi non aveva 18 anni di contributi a fine ’95, si applica il retributivo per la quota maturata fino a fine ’95 e il contributivo per le anzianità maturate successivamente.


Una speranza per il 2014, più soldi in busta paga



Il 2014 potrebbe iniziare nel migliore dei modi per gli italiani. Il governo starebbe infatti studiando una riduzione del cuneo fiscale che avrebbe un beneficio sulle buste paghe dei lavoratori.

“Nel 2014 i lavoratori italiani avranno un beneficio in busta paga, ne discuteremo con le parti sociali e ci saranno vantaggi anche per le imprese”, una promessa del premier Enrico Letta, che ha sottolineato che “la legge di stabilità avrà come cuore la riduzione del cuneo fiscale”.

La misura che sarà contenuta nella legge di stabilità 2013. Potrebbe valere tra i 250 e i 300 euro sulla busta paga un ipotetico intervento sul cuneo fiscale di 2,5 miliardi di euro destinato ai lavoratori. E' quanto possibile calcolare considerando l'intervento sulle detrazioni Irpef per il lavoro dipendente e presumendo che del possibile intervento di 4-5 miliardi nella legge di stabilità

Però secondo fonti sindacali, si può calcolare più o meno per ogni 100 euro di aumento medio di stipendio, attraverso l’aumento delle detrazioni Irpef sul lavoro dipendente, circa 1 miliardo di spesa. Ma tra le ipotesi potrebbero esserci anche quelle di mettere un tetto al reddito, per usufruire delle detrazioni. Come c’è anche il capitolo pensionati.

Si tratta dunque di cifre non elevatissime, in media circa 20-25 euro al mese, che possono dare un piccolo contributo positivo alla ripresa dei consumi e alla competitività dell'economia, senza però fare miracoli. Infatti, per ridurre davvero il cuneo fiscale ci vogliono tanti soldi, molto più dei 4-5 miliardi di cui si sta parlando. Va ricordato, infatti, che i contributi sociali pagati ogni anno dalle imprese sulle retribuzioni raggiungono complessivamente la cifra smisurata di quasi 220 miliardi di euro. Destinando alle aziende la metà dei tagli promessi dal governo (cioè 2,5 miliardi su 5), il sistema Italia otterrebbe una riduzione del costo del lavoro totale di poco superiore all'1%.

Su come si snoderanno le misure sul cuneo fiscale, che è l’incidenza sugli stipendi di contributi e imposte cioè la differenza, pari oggi a oltre il 46%, tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del dipendente, si possono fare solo ipotesi. Stando alle cifre circolate finora, pari a circa 2,5 miliardi a favore del lavoro a cui se ne aggiungerebbero altrettanti destinati alle imprese, il beneficio nelle buste paga potrebbe valere tra i 250 e i 300 euro, forse erogati in un’unica tranche . Le imprese «avranno un vantaggio che sarà una spinta ad assumere e capitalizzare le loro imprese» ma solo se « assumeranno con contratti a tempo indeterminato».

Stando invece ai calcoli che si possono fare sulla base delle cifre sull'erosione fiscale fornite dal ministero dell'Economia nel 2011, le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e da pensione costano 37,726 miliardi. Gli interessati, tra lavoratori e pensionati sono 36,281 milioni per un beneficio pro capite di circa 1.040 euro.

Aumentando di 2-3 miliardi di euro la dotazione di queste detrazioni si avrebbe un beneficio secco medio per ciascuno (tra lavoratori e pensionati) di 70-80 euro l'anno. Solo mettendo paletti sulla platea dei beneficiari si potrebbe dunque arrivare a bonus superiori a queste cifre.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog