mercoledì 26 febbraio 2014

Contratti di lavoro pubblico impiego : in 8,5mln aspettano rinnovo



Due dipendenti su tre sono in attesa del rinnovo del contratto collettivo di lavoro per un totale di 8,5 milioni di lavoratori. Si tratta della quota più alta dal 2008 e coinvolge il 66,2% degli impiegati.

I contratti in attesa di rinnovo a gennaio sono 51 e riguardano circa 8,5 milioni di dipendenti, corrispondenti al 66,2% del totale. Lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta della quota più alta dal gennaio del 2008. In pratica due dipendenti su tre stanno aspettando.

La categoria più numerosa è quella che rientra nel contratto del commercio e tocca 2 milioni di dipendenti. A febbraio sono state ratificate alcune ipotesi di accordo che toccano 4 dei 51 contratti scaduti e interessano 500 mila dipendenti. "E' una beffa che si proponga continuamente la riduzione del cuneo fiscale e poi non si rinnovino nemmeno i contratti, persino quelli dei dipendenti pubblici" tuona il Codacons.

Solo il pubblico impiego, d'altra parte, pesa per 2,9 milioni di lavoratori e 15 contratti. Guardando nel dettaglio quanto accaduto a gennaio, alla fine del mese a fronte del recepimento di un accordo (gomma e materie plastiche) ne sono scaduti ben cinque (agricoltura operai, servizio smaltimento rifiuti privati, servizio smaltimento rifiuti municipalizzati, commercio e Rai). Quel che ha fatto balzare il numero dei dipendenti in attesa si rinnovo, spiega l'Istat, è il contratto del commercio, che include ad esempio i commessi e tocca circa due milioni di dipendenti. Comunque a febbraio già sono state ratificate delle ipotesi di accordo, che toccano quattro dei 51 contratti scaduti, per un totale di circa 500 mila dipendenti (tessili, pelli e cuoio, gas e acqua e turismo-strutture ricettive).

Balzo retribuzioni, +0,6% a gennaio +1,4% annuo - Le retribuzioni contrattuali orarie a gennaio segnano un balzo dello 0,6% su dicembre, mentre sono salite dell'1,4% su base annua. Lo rileva l'Istat, spiegando come il rialzo mensile sia dovuto allo scatto di miglioramenti economici previsti per alcuni contratti in vigore. Aumenti che di solito partono proprio a inizio anno. Si allarga ancora la forbice con l'inflazione, ferma nello stesso mese allo 0,7%. In pratica i salari crescono il doppio dei prezzi, ma il divario è quasi esclusivamente dovuto alla frenata dei listini.


Padoan: delega fiscale, crescita e lavoro



«Il sistema tributario può e deve essere modificato favorendo la crescita». Lo ha detto nell'Aula della Camera il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso della discussione generale sulla delega fiscale. «Spero che la delega fiscale possa produrre risultati non solo tributari ma anche economici e di crescita», ha aggiunto il ministro.

Rilevando di essere "molto soddisfatto di aver a disposizione questo strumento", il ministro dell'Economia sostiene che la delega fiscale non ha soltanto "l'obiettivo di aumentare la certezza del diritto e diminuire i costi di compliance. Ci sono altri obiettivi altrettanto importanti: assicurare maggiore equità nella determinazione delle basi imponibili catastali". Questo, sottolinea Padoan, è "uno degli obiettivi a cui il governo dedicherà attenzione con la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e dei Comuni e si baserà su una continua interazione con le parti sociali". Un altro elemento "importante è il monitoraggio della lotta all'evasione ma anche la revisione delle cosiddette spese fiscali", conclude Padoan.

Nella delega fiscale «l'obiettivo primo - ha sottolineato Padoan - è dare la stabilità e certezza al sistema fiscale; in questo periodo di ripresa debole il Governo si impegna ad eliminare l'incertezza». La stabilità del sistema fiscale, ha aggiunto «è un elemento fondamentale, migliora l'attitudine a investire, perché senza investimenti i guadagni in termini di occupazione rimangono limitati». Ma Padoan ha assicurato anche che «questo strumento, che viene affidato al Governo, farà parte integrante di una strategia basata sulla creazione di posti di lavoro e centrato sull'attività di investimento delle imprese»

Per Padoan sistema fiscale e tributario efficiente richiede di mantenere alta l'attenzione nella lotta all'evasione, fiscale. «Non bisogna addormentarsi su risultati che paiono acquisti e che invece devono essere confermati continuamente», sono state le parole del ministro.

«Il sistema tributario può e deve essere modificato in modo di favorire la crescita, non solo garantendo la certezza, ma possibilmente eliminando i costi di gestione e di fare impresa, di fare attività economica in senso più lato», ha aggiunto il ministro. Padoan ha inoltre evidenziato l'obiettivo della «maggiore equità nella determinazione delle basi imponibili catastali». Il Governo, ha assicurato, porrà «attenzione» al tema «con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate e dei Comuni e basandosi sulla continua interazione con le parti sociali».

martedì 25 febbraio 2014

CUD 2014: le novità principali



Il CUD 2014 recepisce le principali disposizioni normative introdotte nel corso del 2013: al debutto la nuova annotazione con la quale il sostituto d'imposta potrà comunicare al dipendente, in caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia limitatamente al periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro.

La novità principale introdotta quest’anno riguarda la casistica che potrà trovare posto nell’annotazione AU, correlata al punto 132 del modello. "Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l’annotazione deve essere la seguente: Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l’ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro ...".

L’annotazione è stata introdotta al fine di gestire i versamenti effettuati a favore di casse sanitarie che non hanno ottenuto, per l’anno 2013, l’attestazione di iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari. Lo stesso importo confluisce anche nel campo 1 del modello poiché il predetto versamento, non avendo le caratteristiche per rientrare nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente nei limiti di euro 3.615,20 di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) T.U.I.R., sarà stato assimilato ad un qualsiasi fringe benefit, concorrendo alla formazione del reddito imponibile. Di conseguenza le spese mediche (anche se rimborsate dalla cassa) sostenute dal dipendente a fronte del versamento alla cassa sanitaria potranno essere portate in deduzione/detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e quater, D.P.R. n. 322/1998, come di consueto, dovrà essere rilasciata ai dipendenti entro il 28 febbraio per certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2013, per comunicare i dati previdenziali e assistenziali e segnalare quelli relativi alle ritenute operate.Nella certificazione riferita all’anno corrente continuano a trovare spazio alcune agevolazioni, tra cui gli incentivi fiscali previsti per il rimpatrio di lavoratori e ricercatori – consistenti in una riduzione della base imponibile IRPEF pari all’80% per le lavoratrici e al 70% per i lavoratori – che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2010, facciano rientro in Italia dopo aver maturato un periodo lavorativo all’estero.

Confermato inoltre il regime agevolato di tassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte a titolo di incremento della produttività. L’agevolazione, in questo caso, consiste nell’applicazione – nel limite complessivo di 2.500 euro lordi – di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10%, a condizione che i suddetti importi siano erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Il beneficio per il 2013 spetta ai lavoratori che abbiano percepito nello scorso anno redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 40.000 euro. Resta salva per i contribuenti la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. Tale facoltà non è tuttavia prevista per le somme erogate a titolo di sgravio contributivo, da assoggettare esclusivamente all’imposta sostitutiva.

Scompaiono, invece, dalla certificazione le caselle previste nel CUD 2013 (punti 118 e 119) dedicate alla quantificazione delle soppresse agevolazioni riconosciute sul trattamento economico accessorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Rispetto allo scorso anno spariscono anche i vecchi campi 136 e 137, dedicati al “contributo di perequazione” sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 90.000 euro lordi annui (introdotto dall’art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011), in seguito alla declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale. I suddetti campi sono ora destinati all’informativa relativa al contributo di solidarietà del 3% applicabile sulla parte di reddito eccedente 300.000 euro lordi annui.

Venendo ai principali elementi di novità contenuti nel CUD 2014, si segnala il debutto di una nuova annotazione con la quale il sostituto d’imposta potrà comunicare al dipendente, in caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia limitatamente al periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro (utilizzando il codice AC).

Le istruzioni allegate alla certificazione menzionano, inoltre, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013 per i contribuenti residenti nei comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione del novembre scorso. Tale circostanza dovrà essere evidenziata nella parte A, destinata ai dati generali, con l’indicazione del codice 2 al punto 11 “Eventi eccezionali”.

Altra novità per quanto concerne la parte del modello dedicata alla previdenza complementare (punti da 120 a 127), con l’introduzione di una serie di informazioni aggiuntive utili ai lavoratori i cui dati previdenziali siano riportati in più CUD, al fine di minimizzare la possibilità di errore in sede di dichiarazione. Le istruzioni, in particolare, precisano che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (utilizzando il codice CA), riportando le indicazioni utili alla verifica che non sia superato il limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui.

Nelle annotazioni, con il codice BA, deve inoltre essere indicato l’ammontare della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF dovuto per il 2013, rideterminata dal sostituto d’imposta per adeguarsi alle modifiche introdotte dall’art. 11, commi 18 e 19, D.L. n. 76/2013, che ne ha disposto l’aumento dal 99% al 100%.

Fanno inoltre il loro ingresso nel CUD 2014 le nuove detrazioni maggiorate (nella misura del 24%) previste per le erogazioni liberali in favore di ONLUS (in precedenza pari al 19%) e di partiti e movimenti politici. I relativi oneri sostenuti devono essere analiticamente descritti, nelle annotazioni, utilizzando il codice AZ. In arrivo anche una nuova detrazione del 19% per le erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Le novità previste per il 2014 incidono, infine, sulla scheda riservata alla scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF, con l’introduzione nel novero dei soggetti potenzialmente destinatari del beneficio, delle Unioni Buddhiste e Induiste Italiane.

Con riferimento ai punti 120 e 121, le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 chiariscono che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non sia stato superato il limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui. La novità va interpretata – a detta della Circolare n. 3/2014 - nel senso di dover fornire una segnalazione al sostituito che sia interessato da versamenti a previdenza complementare della necessità di verificare la presenza di ulteriori CUD non conguagliati che potrebbero modificare i presupposti dell’imposizione fiscale.

Sbirciando tra i diversi campi della certificazione, che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare entro il prossimo 28 febbraio per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti nel 2013, le ritenute d'acconto operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps e all'ex Inpdap nonché l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, si può appunto notare come trovino spazio informazioni ormai consuete accanto ad alcuni dati "new entry". Tra questi ultimi si possono segnalare: nella scheda riservata alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef, l'inserimento di due nuove istituzioni religiose; altra novità concerne la modalità di consegna della certificazione da parte degli enti previdenziali, che lo scorso anno aveva creato non pochi problemi. Con riferimento al Cud 2014, questa avverrà solo in via telematica, salvo facoltà del cittadino di richiedere la trasmissione del modello in forma cartacea.

Nella parte A, al punto 11 "Eventi eccezionali", figura il codice 2 per i contribuenti della Sardegna nei cui confronti opera la sospensione del versamento dei tributi tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, per effetto degli eventi alluvionali. Nella parte B (dati fiscali) nel caso in cui – sui compensi per lavori socialmente utili – non trovi applicazione il particolare regime agevolato, ne va data indicazione nelle annotazioni utilizzando il codice Ag. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, si precisa che, laddove il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la riduzione in relazione al periodo di lavoro (e ne da evidenza nella Annotazioni con il codice Ac), a meno che il dipendente – qualora ricorrano i presupposti – abbia chiesto di poterne usufruire per tutto il periodo di imposta. Sempre nella parte B il sostituto che ha rideterminato l'importo del secondo o unico acconto Irpef come stabilito dal Dl 76/2013, nelle Annotazioni (cod. BA), deve indicare l'ammontare della rata ricalcolata. Tra i dati "tradizionali", in merito alla "detassazione", ovvero l'agevolazione sulle somme erogate ai lavoratori per l'incremento della produttività (imposta sostitutiva del 10%), la normativa per l'anno in corso prevede che la riduzione fiscale sia applicata ai dipendenti del settore privato che nel periodo d'imposta 2012 avessero conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 40mila, al lordo delle somme detassate nello stesso anno, per un massimale di euro 2.500 lordi: il sostituto compila, nella parte B, i punti da 251 a 256.

domenica 23 febbraio 2014

Carriere internazionali: offerte di lavoro Onu, Save the Children e Banca mondiale



Il mondo delle Organizzazioni Internazionali rimane sconosciuto alla maggior parte dei soggetti che potrebbero essere interessati a lavorarvi, siano essi neolaureati che vogliano intraprendere la propria carriera all’estero, siano essi professionisti con alle spalle una già qualificata esperienza da mettere al servizio delle Organizzazioni Internazionali.

Ifad, il fondo Onu per i progetti agricoli nei Paesi in via di sviluppo, cerca economisti e ingegneri. Carriere affascinanti, ambienti multiculturali, contatti con i background più diversi, esperienze in tutto il mondo. Puntate all’Organizzazione Internazional.

Ecco 10 indirizzi da tenere d’occhio. Per cominciare https://careers. un.org: elenca oltre 200 posizioni aperte all’Onu, soprattutto a New York, ma non solo. Si va dal tirocinio in design o in sperimentazione spaziale al posto di lavoro per il professionista in diritti umani, hr, scienze sociali, economia, statistica, finanza (solo per fare alcuni esempi). Per l’Ifad, il fondo delle Nazioni Unite che finanzia progetti agricoli nei Paesi in via di sviluppo, il riferimento è: www.ifad.org/job. Le lauree più richieste sono in agricoltura, economia, ingegneria civile, scienze politiche e sociali, nutrizione, affari internazionali. Questo è invece sito di iRecruitment della Fao: www.fao.org/employment/ irecruitment-access.

Digitatehttp://web.worldbank.org e poi cliccalte su “Job Seekers” per le opportunità nella Banca Mondiale. Organizza tirocini (soprattutto a Washington), programmi per neolaureati (in varie discipline) brillanti e per giovani professionisti. Siete specializzati in macroeconomia? www.imf.org/external/np/ adm/rec/job/joboppo.htm: il fondo monetario internazionale ha piani di recruitment molto interessanti per i “migliori giovani talenti del mondo” nell’ambito. Come “l’Economist Program”. Dura 36 mesi ed è ambitissimo: ogni anno i posti sono 20-40 e le candidature oltre 1500.

Se volete lavorare per i bambini, questa è la pagina con le opportunità professionali di Save the Children Italia: www.savethechildren. it/lavora_con_noi.html. Sul fronte ambientale, la IUCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, ha posizioni aperte per profili diversi, in Svizzera, dove ha sede, e in altri Paesi: dal Laos al Camerun, dal Belgio alle Fiji: https://hrms.iucn.org/iresy/ index.cfm?event=vac.showOpenList.

Giovani ingegneri, fisici, biologi, medici, ma anche laureati in medicina o legge possono candidarsi per il “Young Graduate Trainee” dell’Agenzia Spaziale Europea: www.esa.int/ About_Us/Careers_at_ESA/Young_Graduate_ Trainees. I posti (circa 80 all’anno) sono pubblicati per lo più tra novembre e dicembre, ma non solo. Una bell’opportunità nella Ue sono i 1400 stage offerti annualmente a laureati triennali (in diverse discipline) dalla Commissione Europea per lavori amministrativi e di traduzione: http://ec.europa.eu/ stages. Anche il Consiglio d’Europa programma tirocini, ma senza rimborsi spese. Chi è comunque interessato all’esperienza, può candidarsi alla sessione luglio-dicembre fino a metà aprile: www.coe.int/t/dg4/nscentre/ traineeship_en.asp.

Le Organizzazioni Internazionali offrono una valida e vasta gamma di opportunità di lavoro che viene incontro alle più diverse aspirazioni, inclinazioni, esigenze e professionalità.
I principali settori di lavoro sono amministrazione e personale, logistica, finanza, economia, politica internazionale, legale; traduzioni e interpretariato, comunicazione, informatica, statistica.

Ma non mancano le difficoltà per chi è interessato ad una carriera internazionale. Infatti i requisiti richiesti sono spesso molto impegnativi, sia in termini di conoscenza che di esperienza. Inoltre bisogna essere disposti a soggiornare all’estero e trovare stimolante l’idea di lavorare in un ambiente particolarmente dinamico, qualificato e competitivo. È necessaria una particolare capacità di adattamento ad ambienti a volte disagiati e con orari prolungati, oltre alla predisposizione a viaggiare e ad essere sottoposti a frequenti spostamenti.

D’altra parte, l’inserimento in una Organizzazione Internazionale offre gratificazioni anche sul piano morale che difficilmente possono essere raggiunte in altre attività. A ciò si aggiungono un’elevata qualificazione delle attività da svolgere, l’opportunità di continua crescita professionale e delle proprie competenze, remunerazione economica e consapevolezza di svolgere un’attività meritoria al fine dello sviluppo e della pacifica collaborazione tra le nazioni.

Vi sono alcuni requisiti che sono essenziali per aspirare ad una carriera nelle Organizzazioni Internazionali. Tali requisiti riguardano soprattutto titolo di studio, esperienze e lingue conosciute.

A seconda del titolo di studio e dell’esperienza maturata variano le possibilità offerte dalle organizzazioni internazionali.

Il programma “Esperti Associati”, noto come JPO (Junior Professional Officer) o APO (Associate Professional Officer) è una iniziativa di cooperazione finanziata e realizzata dal Ministero degli Affari Esteri per fornire un contributo significativo al rafforzamento delle capacità operative delle Organizzazioni Internazionali. Inoltre, vi è il non trascurabile effetto di favorire il reclutamento di giovani cittadini italiani da parte delle Organizzazioni Internazionali, consentendo loro di compiere quella minima esperienza professionale che, come detto, costituisce condizione necessaria (ma non sufficiente) per l’assunzione presso le Organizzazioni Internazionali tramite le vacanze di posto tradizionali.

I programmi Young Professionals vanno tenuti distinti dai JPO, sia perché la retribuzione è a carico dell’Organizzazione Internazionale dove si presta servizio, sia perché non sono riservati a cittadini italiani.

I requisiti richiesti sono in genere particolarmente impegnativi, ma spesso sono il primo passo verso l’assunzione definitiva all’interno dell’Organizzazione presso cui si è svolto il programma.
Questi programmi sono soprattutto adottati dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali (in particolare Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale).


Offerte di lavoro estate 2014 per animatori




Per il settore dell’animazione per l’estate del 2014 le figure ricercate sono : capo equipe, responsabili mini club, animatori mini club e yunior club, animatori sportivi. La conoscenza di francese o inglese ma anche russo o cinese sono  delle garanzie per trovare lavoro. E proprio per la stagione estiva e la sua organizzazione, aumentano le proposte di lavoro e le ricerche, da parte delle strutture turistiche, di personale nelle più svariate mansioni: che si tratti di località di mare o di montagna le professionalità richieste sono tantissime.

Si cominciano ad affrontare la realtà di un impiego. Ballano, cantano, intrattengono gli ospiti. E contemporaneamente imparano le lingue, organizzano eventi, si confrontano quotidianamente con persone e culture diverse. Una prima esperienza di vita e di lavoro retribuito. Al Club Med di «Opio en Provence» la giornata comincia presto. Nel resort si tiene il campus europeo di formazione cui lo scorso anno hanno partecipato 1600 animatori di cui 150 italiani.

Mentre a Kamarina, in Sicilia, vengono formati i «g.o.» italiani della stagione estiva. «Nel corso di quest’anno prevediamo di assumere mille ragazzi», spiega Antonio Minichini, responsabile recruitment Club Med. «Le selezioni - continua - non si fermano mai perché abbiamo partenze ogni mese. La formazione dei g.o. prevede tre fasi: una prima, orientata alle competenze tecniche, poi quella al campus, dove imparano ad interagire con la clientela. E una terza svolta da operatori esterni. Per esempio i produttori di vini insegnano ad organizzare una degustazione, ad abbinare le bottiglie etc».

I requisiti? Fondamentale la disponibilità alla mobilità geografica. Poi la predisposizione ai rapporti interpersonali. E la conoscenza delle lingue straniere. Francese e inglese ma anche russo e cinese. Le professionalità richieste invece sono una novantina. Nelle strutture del colosso francese vengono insegnati 60 diversi sport, con un’attenzione particolare al golf (www.clubmedjobs.it).

Anche la pugliese Obiettivo Tropici da più di venti anni propone formazione turistica con successo crescente e in controtendenza rispetto alle difficoltà del periodo. Grazie alle capacità dei suoi manager e a proposte formative sempre nuove. Ora è il momento del recruitment dei 570 animatori (10 chef e 15 saltapasta) per la stagione estiva. Chi supera i colloqui partecipa ad una settimana di formazione gratuita in Tunisia presso l’Eden Village Djerba Mare. «Lo scorso anno al termine del campus formativo 106 ragazzi su 110 sono tornati a casa con un contratto d’assunzione in mano», sottolinea Vincenzo Pichierri, responsabile formazione Obiettivo Tropici. «Mediamente il 90% dei partecipanti parte per una delle 72 strutture turistiche cui forniamo risorse umane. Quest’anno c’è un importante progetto legato agli junior club, 13-17 anni. I genitori che portano in vacanza i figli vogliono stare tranquilli, lo spettacolo serale non basta più. Così coinvolgiamo animatori e ragazzi in attività cistercensi, scuola di fotografia, cabaret». OT organizza anche altri seminari a maggio nel Salento. «Mancano tecnici audio ed elettricisti». L’agenzia pugliese propone contratti a tempo determinato e una retribuzione che varia dai 400 ai 1200 euro mensili (www.obiettivotropici.it).

Maragù Animazione ha aperto le selezioni per 500 animatori anche senza esperienza da inserire in villaggi turistici sparsi per l'Italia nella prossima estate 2014.

For Fun è una società svizzera attiva nel settore turistico a livello internazionale, con sede a Chiasso, che opera in prestigiosi resort, catene alberghiere e tour operators, quali Settemari, Domina Coral Bay, Insotel Hotel Group, Chia Laguna Resort, Turban Italia, Playa MontRoig Camping Resort e Palace Sestriere. L’azienda è alla ricerca di personale per le stagioni turistiche inverno – estate 2014 ed ha aperto una nuova offerta di lavoro per animatori, finalizzata al reclutamento di ben 450 giovani anche senza esperienza per assunzioni in strutture situate sia in Italia che all’estero.

Il CEFO organizza vacanze studio in Italia e all’estero ed è alla ricerca di 500 giovani animatori da assegnare ai gruppi per un periodo di due settimane. Il CEFO, centro europeo formazione e orientamento, è un’associazione culturale che intende facilitare la realizzazione professionale dei propri soci, fornendo un quadro delle opportunità formative e occupazionali esistenti in Italia e all’estero. L’associazione gestisce un Punto Locale Eurodesk, che opera in una rete europea di informazione sui programmi europei rivolti alla gioventù, in sinergia con l’Università La Sapienza di Roma.

mercoledì 19 febbraio 2014

Contributi per il 2014: nuove aliquote per commercianti, artigiani e lavoratori autonomi



Definite le nuove aliquote contributive 2014 per artigiani e commercianti, professionisti e autonomi in Gestione Separata.

Le aliquote contributive INPS ai fini pensionistici dovute per il 2014 da commercianti, artigiani, professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata in via esclusiva o già assicurati presso altri enti. In relazione al valore dell’1,2% , quale indice di inflazione che incide sui minimali e tetti vari per i lavoratori dipendenti. Mentre l’aliquota di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) dovuta all’Inps rimane fissata  al  9,19% sino ad euro annui 46.o76 al 10,19% per la fascia di retribuzione mensile eccedente i 3.840 euro ,che è un dodicesimo di 46.076, tetto pensionistico del prossimo anno ,invece per gli artigiani e commercianti.
Questo significa che nel 2014

-gli artigiani dovranno applicare il 22,20% sul reddito d’impresa (dichiarato al Fisco) sino a 46.076 euro e il 23,20% sulla quota di reddito compreso tra 46.076 e 73.673 euro, massimale imponibile per il 2014.

- i commercianti, dovranno applicare il 22,29% sul fascia di reddito sino a 46.076 euro ed il 23,29% sulla quota compresa tra 46.076 e 76.793 euro. Nel 2014 il minimale di reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione da versare all’Inps salirà a 15.532 euro, per cui il contributo minimo (comprensivo della quota di maternità) dovuta dagli artigiani è di 3.341 euro; mentre quella dovuta dai commercianti di 3.362 euro.

- i parasubordinati vedranno salire di un punto l’aliquota contributiva dovuta nel 2014 , entro il massimale imponibile di 100.222 euro

-rimane invariata almeno per l’anno 2014, la quota dovuta dai titolari di partita Iva

Vediamo le aliquote 2014
Artigiani: per effetto del Salva Italia (Dl 201/2011, articolo 24, comma 22), le aliquote pensionistiche sono incrementate di 0,45 punti (come ogni anno, fino a quota 24%). Per quest’anno  sono pari al 22,20%.

Commercianti: per effetto della ulteriore somma di un +0,9% di finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, quest’anno l’aliquota sale al 22,29%.

Coadiuvanti e coauditori under 21: aliquote ridotte al 19,20% per artigiani e al 19,29% per commercianti, applicabili fino al mese di compimento dei 21 anni.

Reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS di artigiani e commercianti: 15.516 euro.

Infine, gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata diversi dai professionisti, per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (es.: associati in partecipazione), versano il 28%. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi, mentre per l’associazione in partecipazione è pari rispettivamente al 55% (associante) e 45% (associato). Il massimale di reddito è pari a  100.123 euro, il minimale per l’accredito contributivo di 15.516 euro. (Fonte Inps: circolare 18/2014 e circolare 19/2014)

Gestione separata Inps. Aumenta di un punto l’aliquota contributiva dovuta nel 2014 dai parasubordinati che si attesta al 28,72 per cento, entro il massimale imponibile di 100.222 euro. Resta ferma invece l’aliquota per i professionisti senza cassa con l’aliquota che resta ferma al 27,72% come l’anno scorso (2013). Ma si tratta solo di un rinvio degli aumenti, che ricominceranno dal prossimo anno e peraltro con un incremento doppio (2 per cento), fino a portare l’aliquota contributiva alla vetta del 33,72% a partire dal 1° gennaio 2018. Iscritti in Gestione Separata ma assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione: aliquota contributiva al 22%, mentre per professionisti e autonomi iscritti in via esclusiva aliquota al 27%. Per questi ultimi lavoratori, tra l’altro, c’è anche uno 0,72% per finanziare maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

Massimale di retribuzione imponibile Inps in busta paga



La circolare Inps: “Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 1,1%, è pari, per l’anno 2014, a € 100.123,27 che arrotondato all’unità di euro è pari a €100.123,00”. Nel 2013 il massimale era pari a 99.034 euro, nel 2012 l’importo era di 96.149 euro, nel 2011 l’importo era di 93.622 euro, nel 2010 era di 92.147 euro. Per maggiori informazioni vediamo il massimale di retribuzione Inps.

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera come stabilisce la legge.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389).

I datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno 2014, in € 67,14.

In alcuni casi particolari i contributi non sono calcolati sulla retribuzione effettivamente erogata ma su retribuzioni stabilite convenzionalmente.

Per i lavoratori domestici l’importo del contributo orario è stabilito annualmente, sempre da una circolare dell’Inps. Tali importi sono stabiliti in relazione a retribuzioni convenzionali commisurate a fasce di retribuzione effettiva. L’Inps ha pubblicato la circolare per l’anno 2014 nella quale è confermato che per i lavoratori che prestano attività presso lo stesso datore di lavoro per più di 24 ore settimanali l’importo dei contributi da versare è fisso (nel 2014 pari a 1,01 euro ad ora, importo che si eleva a 1,08 euro all’ora in caso di contratto a termine) ed è indipendente dall’entità della retribuzione effettiva percepita. Per maggiori informazioni vediamo i contributi 2014 per lavoratori domestici.

Sulla base di retribuzioni convenzionali sono calcolati anche i contributi per i lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni sono fissate con decreto ministeriale.

Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente viene fissata, anche in questo caso, con decreto ministeriale la retribuzione convenzionale in base alla quale i lavoratori possono versare l’eventuale differenza contributiva con riferimento ai periodi di lavoro nei quali hanno percepito una retribuzione di importo inferiore oppure hanno usufruito dell’indennità di disponibilità, ossia quell’indennità che il lavoratore percepisce quando mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative in attesa della chiamata, dell’utilizzazione. La misura di tale indennità deve essere almeno del 20% della retribuzione.



Minimale giornaliero Inps per il 2014



Pubblicati con la circolare n.20/2014 dell'INPS i minimali della retribuzione giornaliera e oraria per l’anno 2014. Più in particolare sono stati aggiornati i limiti minimi di retribuzione giornaliera e altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. I limiti di retribuzione giornaliera sono stati rivalutati per l’anno 2014 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%.

La retribuzione da utilizzare, da parte del datore di lavoro, come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo

Si ricorda, infatti, che per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. In caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (Circolare n. 40 del 20.2.1996).

L’imponibile retributivo così determinato fa sì che lo stesso non sia commisurato solo a quanto effettivamente erogato, ma che nella formazione dello stesso debbano essere considerati tutti gli elementi contrattuali, anche se derivanti da accordi individuali.

Il valore del minimale giornaliero viene moltiplicato per 26 per ottenere il valore del minimale mensile. Quindi nel 2014 il valore è pari a 47,58 euro per 26 = 1.237,08 euro. In caso di assenze non retribuite (es. i permessi non retribuiti), il minimale mensile di determina moltiplicando il valore giornaliero del minimale per il numero dei giorni retribuiti, in tutto o in parte. Se le assenze sono retribuite con indennità a carico dell’Inps (es. indennità di malattia), e con quote integrative a carico del datore di lavoro, il vincolo del minimale non  si applica in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di integrazioni retributive di importo inferiore al predetto minimo.

Lavoratori a tempo parziale. Per i lavoratori con contratto a termine il minimale contributivo viene determinato su base oraria. Si moltiplica il minimale giornaliero stabilito per i lavoratori a tempo pieno (nel 2014 pari a 47,58 euro) per il numero di giornate di lavoro settimanale con orario normale (pari a sei anche per le aziende che effettuano la settimana corta), poi si divide il prodotto per il numero delle ore di orario settimanale previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno. Per il 2014 il calcolo sarebbe 47,58 euro per 6 diviso 40 = 7,137 euro, ossia 7,14 euro (come precisa la circolare n. 20/2014). L’Inps con un messaggio del 2005 ha precisato che la contribuzione deve essere calcolata, secondo il criterio indicato, tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti del contratto individuale di lavoro anche se inferiore a quello minimo definito dal CCNL del settore.

La circolare n. 20 del 6 febbraio 2014 definisce anche altre situazioni particolari, come i lavoratori di società cooperative: “a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori”. Quindi con le regole sopra descritte. Per le cooperative sociali analogo discorso.

In ordine all’individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile la circolare precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l’operatività del criterio convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione. Conseguentemente, come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

La circolare: ”In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo Volo a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni. Il decreto legislativo in commento prevede inoltre, al comma 10 dell’articolo 1, l’applicazione per il personale iscritto al Fondo Volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori.

In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), “i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.” In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata. La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo le su esposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2014, è pari a €47,58.

Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni è pari, per l’anno 2014, a € 26,44. Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l’anno 2014 è fissata in € 661,00 mensili (26,44 x 25gg.).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita in applicazione dell’art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2013 a 1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2014, a € 26,44. Detto limite deve essere comunque comparato a € 47,58.

Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale. A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2014 in € 46.031,00.

Pertanto a decorrere dall’1.1.2014 l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.835,91, da arrotondare ad € 3.836,00. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere  osservato il criterio mensile.

Limite per accredito dei contributi obbligatori e figurativi. La circolare n. 20 del 2014: “Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 500,88 per l’anno 2014, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 200,35”. Il limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro è pari a 10.418,00, ottenuto moltiplicando 200,35 euro x 52 settimane.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. La circolare n. 20 dell’Inps riporta gli importi per l’anno 2013, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997:

Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. La circolare Inps: “Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 è pari per l’anno 2014 a € 2082,08”.



Contributi INPS in busta paga ecco le novità 2014



Il 2014 si apre con una serie di significative novità immediate in ambito previdenziale e alcuni possibili progetti di riforma e iniziative comunicative.

Retribuzioni minime Inps 2014 per il calcolo dei contributi dovuti. L’Inps con una circolare ha comunicato gli importi dei minimali di retribuzione giornaliera utili per il calcolo dei contributi da versare. Stabilita anche la misura per l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% ed il limite per l’accredito dei mesi di contributi obbligatori e figurativi nell’estratto conto. Stabilito anche il massimale contributivo di retribuzione imponibile.

I contributi dovuti all’Inps per i rapporti di lavoro subordinato sono versati sulla base di aliquote contributive applicate all’imponibile mensile lordo previdenziale indicato in busta paga del lavoratore. La normativa Inps prevede un minimale di retribuzione giornaliera, ossia per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. L’Inps ogni anno comunica con una circolare l’entità delle retribuzioni minime.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi, quindi,  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. La circolare Inps n. 20 del 6 febbraio 2014 fornisce i nuovi limiti e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

I limiti di retribuzione giornaliera sono stati rivalutati per l’anno 2014 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi (quindi come base di calcolo dei contributi previdenziali da versare all’Inps) deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Il minimale di retribuzione dei CCNL e dell’Inps ai fini contributivi. L’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 338 del 1989 stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva (ai CCNL) posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva (quindi dei CCNL di settore). Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

L’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 recita “In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.


lunedì 17 febbraio 2014

Riforma gestioni previdenziali per il 2014



Tra i molteplici interventi della legge di stabilità 2014 non possono essere dimenticate le nuove aliquote previste per la gestione separata INPS.

Se da un lato i professionisti titolari di partita IVA vengono agevolati con un blocco degli aumenti per l’anno 2014, i pensionati e i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare si troveranno, per l’anno a venire, davanti ad un ulteriore aumento, il quale va a sommarsi a quello già disposto con la Riforma Fornero.

Nessuna modifica è stata invece prevista per la gestione artigiani e commercianti.
I professionisti titolari di partita iva vengono sottratti agli aumenti previsti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero), con la quale erano state fissate aliquote crescenti negli anni, pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Non è ancora ben chiaro se ogni volta che si ritorna sul tema della revisione del decreto 703/96 si prospetti la caduta del Governo – con un conseguente nulla di fatto – oppure che la relazione sia di tipo inverso. Ad ogni buon conto, il Consiglio di Stato ha reso pubblico il proprio parere sullo schema di regolamento oggetto di analisi, infinita direi. Il documento è stato sottoposto anche alla pubblica consultazione nella quale sono state raccolte diverse critiche accompagnate però da molteplici spunti di riflessione e proposte di modifica o di integrazione allo stesso. Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, dando quindi un preciso impulso alla finalizzazione della riforma, fornendo importanti osservazioni e suggerimenti di modifica.

Il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva europea impone una evoluzione dei Fondi Pensione verso un nuovo assetto di governance dove la funzione di risk management assume un ruolo molto più importante ed autorevole. Questa è la direzione che il regulator, la Covip, deve far propria.

Punto nodale risulta è la consapevolezza che le forme pensionistiche non devono guardar e solo all'aspetto finanziario di allocazione delle risorse ma devono adottare una gestione integrata e coerente con le aspettative. Come sottolineato dal consiglio di Stato.

L'operatività del Fondo non può basarsi che sull'interesse dell'iscritto, trovando la sua naturale forma nella esplicitazione degli obiettivi della gestione. L'approccio del nuovo decreto, caldeggiato dalle autorità di vigilanza, conferisce una maggiore autonomia gestionale dei fondi pensione, responsabilizzando i relativi consigli di amministrazione, oggi dotati di una specifica funzione finanza, invitati ad avvalersi di strutture organizzative e di professionalità adeguate ai rischi connessi alla politica di investimento perseguita. Questo pone il tema della dimensione dei fondi. Per giustificare una seria ed efficiente gestione, ottimizzando la combinazione redditività-rischio i fondi devono aggregarsi per raggiungere masse di gestione che consentano delle economie di scala della struttura organizzativa da una parte e una maggior selezione degli amministratori e dirigenti dall'altra.

Come noto sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS tutti coloro che percepiscono le seguenti tipologie di redditi:

- Redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza o, infine, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;

- Redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 5.000 euro;

- Redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71;

- Redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.
Finora, per tutte le categorie reddituali di cui sopra erano previste identiche regole di applicazione di aliquote e massimale.

Il recente intervento legislativo ha infatti previsto che “per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento.”

Viene pertanto momentaneamente “congelato” l’aumento previsto dalla Riforma Fornero, e a beneficiare del blocco dell’aliquota saranno solo i professionisti, in quanto ritenuti più penalizzati dall’eventuale aumento.

Non si deve infatti dimenticare che, mentre per i parasubordinati, i contributi previdenziali risultano essere a carico per i 2/3 del committente e solo per 1/3 a carico del collaboratore, nel caso dei professionisti titolari di partita iva tutti i contributi sono a carico dello stesso, e in un periodo di crisi economica come quello attuale, un aumento di tale portata inciderebbe in misura forte sui redditi netti percepiti dagli stessi.

Fondi pensione, quale garanzia paga?



La previdenza complementare ha lo scopo di integrare il trattamento pensionistico garantito ai lavoratori dall'assicurazione generale obbligatoria.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce:
•    alla maturazione del diritto nel regime obbligatorio di appartenenza
•    con almeno 5 anni di partecipazione al fondo.
Si possono richiedere anticipazioni :
•    in qualsiasi momento nel limite del 75% per spese sanitarie
•    dopo 8 anni di iscrizione nel limite del 75% per l'acquisto e manutenzione della prima casa
•    dopo 8 anni di iscrizione nel limite 30% per ulteriori esigenze degli aderenti.

Casi particolari:
•    inoccupazione per un periodo superiore a 4 anni: in tal caso vi è la possibilità di anticipare la prestazione pensionistica di 5 anni  rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio

Non tutti i risparmiatori e soprattutto coloro che sono prossimi alla pensione sono disposti a mettere a rischio i propri contributi e il proprio Tfr sui mercati finanziari globali. Anzi, una fetta consistente - soprattutto quelli che in pensione ci dovranno andare tra pochissimi anni, riforme pensionistiche permettendo – punta alla garanzia; circa la metà dei nuovi iscritti ai fondi di categoria, infatti, aderisce a una linea garantita, che ciascuno strumento di previdenza complementare deve mettere a disposizione dei propri iscritti.

Nel lungo periodo - per chi ha per esempio meno di 40 anni e ha molti anni di lavoro davanti a sé - il mercato azionario tende a ottenere rendimenti importanti, spesso superando in modo rilevante la stessa inflazione; così com'è risaputo nel breve/medio periodo è possibile incassare ottenere delle riduzioni nel valore quota di tutti i comparti, da quelli bilanciati a quelli ed azionari (e pertanto sulla propria rendita pensionistica complementare). Da qui l'indicazione per chi è vicino alla pensione, di consolidare i rendimenti accumulati in passato passando a una linea prudente e, meglio ancora, garantita. Ma quanto rende il comparto garantito di un fondo pensione? Abbiamo provato a confrontare  i rendimenti relativi al 2013 dei comparti garantiti di alcuni fondi negoziali. Le performance medie dei 34 negoziali analizzati ammontano al 2,26%, ossia circa un terzo più di quanto genera la rivalutazione annua delle quote di Tfr relativa allo stesso periodo.

Ci sono Fondi che riescono ad ottenere performances di tutto rispetto (si pensi a Cooperlavoro e a Fondapi con guadagni intorno al 3,4%), così come ci sono stati Fondi che hanno ottenuto rendimenti sinceramente deludenti come ad esempio il caso Fonchim rivalutatosi solo dello 0,7% nel suo comparto più avverso al rischio. Questo perché ogni fondo affida il mandato di gestione con obiettivi diversi: dalla garanzia del valore nominale a un rendimento minimo garantito. È bene ricordare che la garanzia di rendimento scatta non in ogni circostanza, ma al sopraggiungere di una serie di eventi: pensionamento: premorienza, invalidità e inoccupazione per oltre 48 mesi (ciascun fondo può estendere o restringere questi requisiti). Attenzione però: in caso di trasferimento da un comparto garantito a un altro, il valore di "riscatto" o "uscita" sarà quello del valore quota: nel bene, se la performance è stata alta, o nel male, se invece è stata negativa. Per questo è importante tenere d'occhio il risultato della gestione di questi comparti.

Se un lavoratore non è appagato del gestore del proprio fondo di categoria può sempre optare per un fondo aperto o per un piano individuale previdenziale; di questi ultimi si attende di conoscere i rendimenti delle gestioni separate delle polizze previdenziali, che verranno diffuse più avanti. Per quanto riguarda gli aperti si deve tenere presente che la media delle performance dei comparti garantiti nel 2013 è stata più bassa di quella dei fondi negoziali, complice la loro tradizionale maggior esposizione alle azioni: la media dei rendimenti dei comparti garantiti infatti è stata pari a circa l'1,52% quindi addirittura del 12% inferiore alla rivalutazione del Tfr. Anche in questo caso, così come per i negoziali, c'è una forte varianza nei risultati da fondo a fondo. E' sempre bene ricordare che le performance passate non possono essere tenute in considerazione per il futuro, ma rappresentano in ogni caso importanti osservazioni che si possono fare per la scelta del fondo cui affidare il destino della propria pensione complementare. Nel 2013, il sistema fondi pensione italiani monitorato dalla Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, ha fatto registrare performance medie di tutto rispetto e un continuo aumento delle adesioni, anche se in modo non uniforme tra le differenti tipologie di strumenti.

Una volta esercitata la scelta del conferimento del Tfr ad un Fondo Pensione la possibilità di disporne si riduce a poche situazioni. Vediamole in dettaglio:

1.Prima della maturazione del diritto all'erogazone del trattamento pensionistico:

(a) possibilità di trasferire il montante accumulato alla nuova forma pensionistica complementare prevista dal nuovo contratto collettivo di lavoro nel quale si rientra in conseguenza di cambio di lavoro;

(b) possibilità di trasferire il montante accumulato ad un altro fondo, compatibile con il contratto collettivo di appartenenza, dopo 2 anni di versamenti;

(c) riscatto parziale nella misura del 50% del montante accumulato, in caso di:

cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore ad 1 anno;

mobilità;

cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

(d) riscatto totale del montante accumulato, in caso di:

invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo di quella ordinaria;

cessazione dell'attività lavorativa che comporti disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 4 anni;

2.Dopo la maturazione del diritto all'erogazone del trattamento pensionistico:

(a) liquidazione parziale fino ad un massimo del 50% del montante accumulato fino a quel momento.

(b) liquidazione totale del montante accumulato, solo per i dipendenti che risultano iscritti alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993.

Pertanto, dal punto di vista della liquidazione:

il TFR lasciato in azienda funziona esattamente come prima, sia come liquidazione finale e sia come possibilità di richiedere anticipazioni (è comunque l'azienda a farlo conguagliando poi le somme nei versamenti successivi all’Inps)

Se si aderisce ad un fondo non c’è più la liquidazione: al momento della cessazione del rapporto di lavoro non si prende un centesimo. Il capitale accumulato nei fondi può essere liquidato, a richiesta, per un massimo del 50% al momento in cui maturano i requisiti per andare in pensione. Il resto viene comunque trasformato in una rendita pagata mensilmente.



mercoledì 12 febbraio 2014

Inps: controllo dei pagamenti on line a sostegno del reddito



L’Inps ha comunicato che è attivo sul proprio portale un nuovo servizio per controllare on line i dati dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito. Con messaggio nr. 2436 del 10 febbraio 2014, comunica che è attivo sul proprio portale un nuovo servizio che consente ai cittadini di controllarei dati  dei pagamenti INPS delle prestazioni a sostegno del reddito; vale a dire, indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ed altro.

Nell’ambito delle attività poste dall’Istituto per migliorare la trasparenza e la fruibilità delle informazioni, l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” è stata integrata con una nuova funzionalità che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione.

La nuova funzione si trova all’interno dell’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” che consente a tutti i cittadini muniti di pin di controllare la propria situazione nei confronti dell’Istituto Previdenziale.

Per accedere alla consultazione dei pagamenti della disoccupazione e simili, una volta entrati nel proprio cassetto previdenziale, bisogna selezionare sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

Quindi, appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato. Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento.


A tale funzionalità possono accedere sia i cittadini che gli operatori INPS, con le modalità di seguito rispettivamente indicate:

- il cittadino si collega al sito istituzionale “www.inps.it” e, previa identificazione tramite PIN, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”;

-l’operatore INPS si collega al sito intranet dell’Istituto e seleziona, in successione, il menù “Processi”, la voce “Assicurato pensionato” e l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino”; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il “Dettaglio soggetto”, seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

In entrambi i casi, selezionata la sottovoce “Pagamenti” appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato.

Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento, del quale si riporta di seguito lo schema:

Beneficiario: xxxxxx xxxxxx 
Prestazione in pagamento: xxxxxx
Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx
Giorni erogati: xxx 
Periodo di riferimento: xx/x/xxxx - xx/x/xxxx 

Importo indennita': +  xxxxxx
Trattenute sindacali: -  xxxxxx
Importo ANF: +  xxxxxx   
Tattenute IRPEF Anno Corrente: -  xxxxxx   

Netto Pagamento: +  xxxxxx

Contributi ai lavoratori domestici 2014



Aggiornati dall'INPS gli importi dei contributi per i lavoratori domestici nella circolare n. 23 del 10 febbraio 2014.  L'INPS, con la Circolare n. 23 del 10 febbraio 2014, ha comunicato gli importi dei contributi previdenziali per l'anno 2014 relativi al lavoro domestico. La circolare è consultabile nel sito www.inps.it.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato, va considerata l'applicazione del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale, ad eccezione delle assunzioni a termine per sostituzioni.

Rideterminati gli importi dei contributi per colf e badanti, contributi lavoratori domestici per il 2014 in base alla variazione percentuale, calcolata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2012 ed il periodo gennaio-dicembre 2013. Tale variazione infatti è risultata essere pari all’1,10% e i conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici.

In particolare  si prevede:

retribuzione oraria effettiva: 7,86- contributo 2014 1,49 euro
retribuzione oraria effettiva: 9,57- contributo 2014 1,68 euro
retribuzione oraria effettiva: oltre 9,57- contributo 2014 2,04 euro.

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita, l’INPS mette a disposizione di datori di lavoro e lavoratori un software di simulazione del calcolo accessibile con il servizio nel sito internet.

La tredicesima mensilità corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

Si ricorda in relazione sempre ai contributi lavoratori domestici, ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo Cassa Unica Assegni Familiari,  pari a 0,8 punti percentuali oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione.  Proprio in merito al contributo CUAF, questo è dovuto per tutti i rapporti di  lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Restano in vigore gli esoneri previsti e l’applicazione della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Si precisa, inoltre, che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2,comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell’art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale che deve avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.

Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare domanda in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps;

Contact Center Multicanale – numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da  telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore.

La busta paga virtuale delle casalinghe quanto vale ? 7mila euro al mese



Le banche, gli istituti di credito e gli enti finanziari hanno qualche difficoltà a concedere prestiti a casalinghe senza reddito. L’assenza di una busta paga percepita mensilmente, infatti, corrisponde ad una mancata garanzia di pagamento. Tuttavia, esistono dei prestiti personali a tassi particolarmente agevolati pensati proprio per le casalinghe senza reddito.

La casalinga che ha bisogno di una certa somma per fare acquisti inerenti alla propria abitazione o per pagare i lavori di restauro o di messa a norma degli impianti, può rivolgersi alle banche, agli istituti di credito o alle finanziarie per ottenere un prestito di circa tremila euro, da poter restituire in un lasso di tempo prestabilito con interessi agevolati.

Se la cifra di cui ha bisogno è più alta, la casalinga può presentare la firma di un garante, una terza persona che si impegni a restituire personalmente le rate qualora lei fosse impossibilitata a farlo.

I prestiti alle casalinghe senza busta paga rientrano nella categoria dei prestiti personali. Si tratta di prestiti considerati “rischiosi” dalle Banche proprio perché i richiedenti non godono di un reddito assicurato da un regolare contratto di lavoro.


Cuoca, insegnante, addetta alle pulizie, lavandaia, babysitter. Molte professioni per una sola casalinga ma, ufficialmente,non si lavora en no si guadagna. Stipendio effettivo? Zero euro. Retribuzione teorica ai prezzi di mercato? Quasi 7mila euro al mese. Circa 83 mila euro l’anno. Non una cifra a caso, ma il risultato di un preciso algoritmo — calcolato da una ricerca del sito americano Salary. com che monetizza la rivincita delle donne che stanno in casa .

Gli esperti hanno intervistato oltre sei mila donne, indagando sul tempo che dedicano ai dieci fondamentali lavori domestici ogni settimana. Una casalinga avrebbe cucinato per 14 ore settimanali a 10 euro l’ora. Si sarebbe trasformata in autista, per figli grandi e piccoli, per 8 ore alla settimana a 10 euro l’ora. Avrebbe impartito ripetizioni per 13 ore la settimana, alla stessa cifra. Non solo. Per tamponare le varie crisi familiari si sarebbe trasformata in psicologa almeno 7 ore alla settimana, a 28 euro l’ora, e in manager a 40 euro l’ora.

A quanto ammonterebbe dunque lo stipendio di una super mamma? Il risultato si ottiene moltiplicando il numero di ore trascorse, tra una lavatrice e una corsa per portare i figli in piscina, con le tariffe medie delle diverse categorie professionali. La somma finale, niente affatto trascurabile, è pari a quella di un quadro di un’azienda o di un manager di buon livello: 6.971 euro al mese. Faticando una media di 94 ore alla settimana, le “non lavoratrici” raggiungerebbero così un reddito annuo di 83 mila euro.

Le casalinghe italiane, secondo i dati Istat, sono 4 milioni 879 mila. Una donna su sei. In parecchi casi sotto i 35 anni. Per tutte loro, considerate ingiustamente non produttive dal punto di vista economico, il sondaggio di Salary. com rivoluziona le cose e regala una bella gratificazione. «Se non ci fossero le mamme come farebbero molte famiglie a conciliare i vari impegni? Chi andrebbe a prendere i bimbi a scuola visto che gli orari non si conciliano mai con quelli degli uffici? La realtà è che fanno risparmiare parecchi soldi allo Stato», ama commentare Tina Leonzi, fondatrice del Moica, Movimento italiano casalinghe

Come tutelare dunque il lavoro reale rispetto al non lavoro percepito? «Sicuramente un’ipotesi pensionistica sarebbe auspicabile, noi abbiamo più volte avanzato la richiesta che nell’età della pensione di ogni lavoratrice fosse riconosciuto uno sconto per ogni figlio avuto, ma anche un reddito minimo per quelle che non hanno un impiego sarebbe un segno di civiltà ». In attesa che le cose cambino le donne fanno fronte comune. Oltre al Moica o a Federcasalinghe, è nato il portale la Casalinga Ideale.it. «Ottimizzare il tempo e pianificare» è il mantra della fondatrice Giorgia Giorgi, lo stesso dei responsabili delle aziende di tutto il mondo. Peccato però che per la casalinga ideale non ci siano stipendi e neppure bonus. Almeno fino a oggi.

Per stabilire quale sia il prestito personale per casalinghe senza busta paga più adeguato al proprio caso è opportuno confrontare il maggior numero di preventivi possibile, prestando grande attenzione alle condizioni di restituzione e all’entità dei tassi di interesse che vengono applicati.

Richiedere i preventivi è un procedimento semplice e veloce che può essere eseguito online. Collegandosi ai siti specifici della banca, dell’istituto di credito o dell’ente finanziario al quale si è interessati si può accedere alla sezione dedicata ai prestiti personali senza busta paga.

lunedì 10 febbraio 2014

730 per il 2014 a credito con doppio controllo sui familiari a carico



A partire dal 2014, doppio controllo - del sostituto d'imposta e delle Entrate - sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia dei contribuenti che presentano un modello 730 con importi a credito complessivamente superiori a 4.000 euro.

Le detrazioni Irpef applicate nella dichiarazione dei redditi 2014 riservano un’amara sorpresa per molti contribuenti: addio al rimborso automatico in busta paga se si ha diritto a detrazioni fiscali oltre 4mila euro, per carichi di famiglia o per crediti in eccedenza dell’anno precedente. In questi casi, scatteranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate per la restituzione di somme in eccedenza e solo dopo una verifica si avrà diritto a incassare il credito d’imposta: lo prevede la Legge di Stabilità 2014 (comma 586).

Per le dichiarazioni presentate a partire dall’anno 2014, ovvero per i modelli 730/2014 relativi ai redditi dell’anno 2013 viene introdotta una forma di controllo preventivo volto a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’assistenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (sei mesi decorrenti dal 30 giugno e dal 10 novembre per il modello 730 integrativo), ovvero dalla data della effettiva trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettuerà dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta.

L’effetto pratico di questo ulteriore controllo, ulteriore rispetto a quello già eseguito dal sostituto di imposta o dal CAF/professionista abilitato, è quello di allungare ulteriormente i tempi del rimborso dell’eccedenza di imposta del contribuente.

I controlli devono, infatti, essere effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate posticipando di conseguenza il termine del rimborso stesso. Quest’ultimo sarà poi erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con una tempistica che non è stata definita dal disegno di legge.

Oltre al controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia rimangono in essere gli ulteriori possibili controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che “il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.

In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all’eccedenza d’imposta”.

La norma prevede un controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro non estensibile, salvo modifiche in sede di conversione, al caso frequente di mancanza di detrazioni per carichi di famiglia con contemporanea presenza di cospicui crediti di imposta.

La relazione illustrativa invece accomuna la presenza delle detrazioni di famiglia alle eccedenze di imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, dando adito ad un primo dubbio: cosa succede se un contribuente non ha carichi di famiglia ma ha un’eccedenza a credito riportata dall’anno precedente di importo superiore a 4.000 euro? Tale dichiarazione è soggetta all’ulteriore controllo dell’Agenzia delle Entrate o può essere liquidata dallo stesso sostituto di imposta o CAF/professionista abilitato che è intervenuto con possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)?

Se lo scopo della norma è quello di verificare la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia se ne dovrebbe dedurre che, in mancanza delle stesse, le relative dichiarazioni non dovrebbero essere assoggettate a questo ulteriore controllo indipendentemente dall’importo del credito.

Qualora invece la finalità della norma sia quella di verificare tutte le situazioni a credito IRPEF di importo superiore a 4.000 euro non si comprende l’esplicito riferimento dell’articolo ai carichi di famiglia. In quest’ultimo caso sarebbe stato sufficiente un riferimento all’ammontare dell’eccedenza di imposta IRPEF.

Ricordiamo che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se ne ricava che i contribuenti senza familiari a carico non saranno sottoposti a controllo aggiuntivo, e continueranno a ricevere i rimborsi automaticamente senza alcun controllo. Ricordiamo che la legge considera a carico i familiari, anche se non conviventi, che hanno conseguito un reddito complessivo inferiore 2.840,51 euro. Per familiari si intendono coniuge (a meno che non sia intervenuta separazione legale) e figli. Si possono considerare a carico anche i conviventi (fermo restando il precedente limite di reddito) seguenti: coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni.



domenica 9 febbraio 2014

Lavorare come colf o badante nel 2014. La busta paga e le indennità




Scatta il primo ritocco previsto dal rinnovo del contratto collettivo, al quale si aggiungerà l’aggiornamento legato al costo della vita.

È un effetto del rinnovo del contratto collettivo del lavoro domestico, che è in vigore dallo scorso luglio, ma ha rimandato al 2014 i primi effetti sulle retribuzioni. “Un’ulteriore concessione alle resistenze dei datori di lavoro, che a causa della crisi hanno chiesto di far slittare di qualche mese l’esborso a carico delle famiglie” ha sostenuto  Rita De Blasis, segretaria nazionale del sindacato Federcolf.

Da quest’anno, per esempio, la retribuzione minima mensile delle lavoratrici conviventi che assistono persone autosufficienti e svolgono anche mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa (livello BS tabella A) aumenta di sette euro. Altri sei euro arriveranno nel 2015, altri sei nel 2016. Proporzionalmente si calcoleranno gli aumenti per chi è inquadrato in altri livelli e tabelle.

Non ci sono solo quei sette euro in più. Come succede ogni anno, le retribuzioni minime andranno infatti aggiornate tenendo conto dell’aumento del costo della vita.

La retribuzione base corrisponde allo stipendio convenuto tra datore di lavoro e lavoratore, orario o mensile, al netto di altri importi.

In nessun caso potrà essere inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge.

Secondo quanto previsto dal CCNL, in busta paga lo stipendio paga deve espresso in importo:

orario se il collaboratore non è convivente;mensile se il collaboratore è convivente

Retribuzione oraria convenuta. Ai fini del calcolo dei contributi, il valore da prendere in considerazione è la retribuzione oraria convenuta, ovvero quella concordata per un’ora di lavoro, al netto di altri importi.

Se lo stipendio viene pagato al lavoratore su base mensile, per calcolare la retribuzione oraria convenuta occorrerà dividere lo stipendio per il numero delle ore lavorate nell’arco del mese.

Esempio di calcolo

Se il domestico percepisce uno stipendio di 600 euro al mese e lavora 7 ore al giorno per 22 giorni, occorre dividere lo stipendio mensile (€600) per le ore lavorate nell’arco del mese (5 ore x 22 giorni = 110 ore mese). Dunque:

€600/110= €5,45.

Se il domestico è convivente, l'importo mensile viene ripartito in misura oraria, suddividendo il valore mensile per il divisore mensile dei rapporti in regime di convivenza: 4,3333 (ovvero la media delle settimane media in un mese).

Esempio di calcolo

Se il domestico percepisce uno stipendio di 1200 euro al mese e lavora 54 ore a settimana, occorre moltiplicare le ore lavorate nella settimana per 4,3333 (54 x 4,3333 = 234 ore mensili) e dividere lo stipendio mensile (€1200) per il totale. Dunque:

€1200/234= €5,13.

Retribuzione oraria effettiva
Per calcolare la retribuzione oraria effettiva, alla retribuzione oraria convenuta si dovranno aggiungere i valori de:

l'indennità vitto e alloggio la quota tredicesima eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo Per saperne di più: retribuzione oraria effettiva.

Quando un lavoratore usufruisce gratuitamente dell’alloggio e/o del vitto, ha diritto ad avere l’indennità sostitutiva dell’alloggio nei casi in cui non possa usufruire dell’alloggio messo a sua disposizione dal datore di lavoro, indipendentemente dalla cittadinanza.

L’indennità sostitutiva dell’alloggio deve essere calcolata in base ai valori convenzionali indicati nella corrispettiva tabella all’interno del CCNL. Questi valori vengono rivalutati annualmente.

Quando spetta l'indennità di vitto e alloggio. Tale indennità spetta al lavoratore nei seguenti casi:

Ferie: se durante il periodo di ferie il lavoratore non usufruisce dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve pagare al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Congedo matrimoniale: per il periodo del congedo, se il lavoratore non usufruisce dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Malattia e infortunio sul lavoro: nel caso in cui il lavoratore non si trovi in degenza presso l’ospedale oppure presso l’alloggio del datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Permessi retribuiti: nel caso in cui il lavoratore fruisca delle giornate di permessi retribuiti ma non usufruisca dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Nel caso in cui al lavoratore venga concesso un permesso non retribuito, non ha diritto né alla retribuzione, né all’indennità sostitutiva dell’alloggio.


Detrazioni fiscali familiari a carico 2014 in busta paga



Le detrazioni fiscali riducono la ritenuta Irpef operata dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici sulla pensione e spettano al pensionato che non usufruisca delle detrazioni su altre pensioni o sullo stipendio nel caso di cumulo.
Il pensionato può chiedere le detrazioni per sé e per i familiari a carico: coniuge, figli, discendenti prossimi, anche naturali, dei figli, genitori e ascendenti prossimi, anche naturali, adottati, nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle

Sono a carico del pensionato le persone che non hanno avuto nel corso dell’anno redditi propri superiori a 2.840,51 euro. I redditi vanno considerati al lordo degli oneri deducibili e nel calcolo rientrano anche alcuni redditi esenti dall’imposta e alcuni redditi soggetti a ritenuta fiscale alla fonte. Per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il pensionato deve presentare la prevista dichiarazione utilizzando il modello cartaceo, “Richiesta detrazioni 2013”, inviato a casa insieme al CUD.

Il Ddl di Stabilità per il 2014, prevede delle detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico parametrate al reddito complessivo del contribuente.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Si ricorda che, in caso di variazione, è il dipendente che ha l’obbligo di comunicare ogni modifica per evitare di percepire somme indebite e di essere così perseguito: in assenza della dichiarazione rettificatrice, il comportamento del dipendente è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.


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