sabato 6 settembre 2014

Rimborso IVA si allarga la platea dei contribuenti



Si allarga la platea dei contribuenti che possono richiedere il rimborso IVA infrannuale in via prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta. Tale possibilità è, infatti, ora estesa anche ai produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, con Decreto MEF del 10 luglio 2014.

La richiesta per la restituzione dell’imposta a credito potrà essere inoltrata, dai nuovi contribuenti interessati, a partire dal terzo trimestre 2014, tramite il modello Iva TR.

A partire dalla richiesta di rimborso infrannuale (modello IVA TR) relativa al 3° trimestre 2014, da presentare entro il 31 ottobre 2014, potranno richiedere il rimborso IVA infrannuale in via prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta, anche i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi. E' quanto ha stabilito il Decreto del Ministero dell'Economia del 10.07.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2014. La nuova categoria di soggetti si aggiunge alle altre quattro categorie di contribuenti già ammessi al rimborso IVA prioritario con precedenti decreti.

Il rimborso IVA in via prioritaria. I contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta (2014 nel caso di specie), un credito IVA superiore a € 2.582,28 e che rispettano, nel singolo trimestre, determinati requisiti, possono, in base a quanto disposto dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, richiedere il rimborso del credito Iva, ovvero portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi.

Esistono alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, che sono ammesse all'erogazione prioritaria del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972.

Dal 2007 ad oggi sono state individuate quattro categorie di contribuenti per le quali è previsto il rimborso IVA in via prioritaria. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (D.M. 22.03.2007);

La nuova categoria di contribuenti, che rientra nel codice di classificazione delle attività economiche Ateco 2007 30.30.09, si aggiunge alle seguenti, già in possesso del lasciapassare, individuate, come stabilito dalla Finanziaria 2007, attraverso successivi decreti ministeriali:

subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (Dm 22 marzo 2007)

operatori economici che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (cosiddetti "ferrosi"), appartenenti alla categoria Atecofin 37.10.1, corrispondente al codice 38.32.10 della nuova tabella Ateco 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 (Dm 25 maggio 2007);

operatori economici che producono zinco, piombo, stagno e semilavorati, appartenenti alla categoria Atecofin 27.43.0, corrispondente al codice 24.43.00 della tabella Ateco 2007 (Dm 18 luglio 2007);

produttori di alluminio e semilavorati individuati dal codice Atecofin 27.42.0, corrispondente al codice 24.42.00 della classificazione Ateco 2007 (Dm 21 dicembre 2007).

Inoltre, il contribuente deve possedere gli ulteriori requisiti previsti dal Dm 22 marzo 2007; occorre cioè che:

eserciti l’attività da almeno tre anni;

l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia d’importo almeno pari a 10mila euro, in caso di rimborso annuale, ovvero a 3mila euro, in caso di rimborso trimestrale;

l’eccedenza richiesta a rimborso sia almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento.

La possibilità di ottenere il rimborso Iva entro tre mesi dalla richiesta è subordinata al rispetto dei presupposti di legge ossia cioè quando sono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 dello stesso “decreto Iva” per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

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