sabato 20 giugno 2015

Quattordicesima mensilità, gli adempimenti del datore di lavoro e i beneficiari



La quattordicesima o gratifica feriale è riconosciuta al lavoratore una volta all'anno (nel periodo tra giugno e fine luglio). Quando è disciplinato dal CCNL, è prevista l'erogazione di compensi, denominati quattordicesima o gratifica feriale, erogati, evidentemente, con periodicità diversa dal normale periodo di paga. Questi compensi, che maturano con periodicità plurimensile, rappresentano insieme alla retribuzione diretta e a quella in natura, ove prevista, il compenso normalmente dovuto al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.

Il calcolo della quattordicesima si basa sulla retribuzione mensile fissa qualora il contratto di lavoro duri da almeno 12 mesi.

La quattordicesima mensilità è il pagamento di uno stipendio in più che il lavoratore riceve con l’inizio dell’estate, quindi molto spesso proprio prima di andare in vacanza. Solitamente si riceve da metà giugno a fine luglio, ma la data esatta è decisa dal contratto collettivo del lavoro a cui si fa riferimento.

Il calcolo della quattordicesima non differisce da quello della tredicesima: basta, infatti, fare riferimento ad una mensilità ordinaria epurandola da tutte le voci extra (indennità mensili, buoni pasto, ticket vari e così via).Visto che si tratta di una mensilità vera e propria, occorre considerare anche i giorni d'assenza giustificata del lavoratore. Se, come si diceva, il periodo di lavoro è pari ad almeno un anno, allora il calcolo è semplice; se, invece, il periodo del contratto è inferiore, si deve calcolare una media relativa al periodo di occupazione in proporzione ai mesi di lavoro.

Per tutto quello che riguarda contributi e profilo fiscale, la quattordicesima non differisce dalle altre mensilità: prevede infatti gli imponibili come tutti gli altri stipendi.

Inoltre, occorre sottolineare che in caso di lavoratori retribuiti con provvigioni o a percentuale, il calcolo quattordicesima viene effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti.

Alla quattordicesima sono interessati anche i pensionati. Alcuni di loro, infatti, possono aspirare a ricevere questa mensilità aggiuntiva.

Possono beneficiarne i pensionati con un'età pari o superiore a 64 anni titolari di una pensione erogata da:
assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti;

gestione pensioni per coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, esercenti attività commerciali; appartenenti al clero; chi ha un assegno di invalidità.

Per quello che riguarda i requisiti, oltre a quello anagrafico, vi è quello reddituale. Il reddito dell'interessato non può superare di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Beneficiari

Possono ricevere la quattordicesima mensilità i pensionanti che siano a carico di:

assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;

gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;

fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Non possono ricevere l’importo aggiuntivo i titolari di:

invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale, rendita facoltativa di vecchiaia o di invalidità
pensione di vecchiaia o di invalidità a favore delle casalinghe;

pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi;

assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario;

assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo;

assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie
indennizzo per attività commerciale;

pensioni ordinarie, di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali.

I pensionati pubblici per ricevere la 14esima mensilità devono avere un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps, che per l’anno 2015 è pari ad 9.786,92 euro annui a cui corrisponde un importo mensile di 752,84 euro, hanno diritto a ricevere, nel mese di luglio, ovvero nell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, una somma aggiuntiva al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell’anzianità contributiva posseduta.

Con il messaggio n. 3082 del 6 maggio 2015, l’INPS informa che i pensionati interessati alla corresponsione della c.d. quattordicesima mensilità, riceveranno una comunicazione con la quale saranno invitati a presentare alla sede competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all'anno 2014, in particolare:

- i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2015 e coloro che hanno ricevuto nel 2014 la somma aggiuntiva, dovranno comunicare entro il 18 maggio 2015 i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all'anno 2014 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2015 l’importo corrispondente;

- I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre del 2015 dovranno presentare l’autodichiarazione reddituale, con l’indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l’anno 2014 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di dicembre 2015 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.

L’ammontare della quattordicesima si calcola in base ai mesi di lavoro effettuati nella ditta nei 365 giorni precedenti. Nel caso che si abbia lavorato per almeno un anno intero, si prende come punto di riferimento l’ammontare dello stipendio di un mese di retribuzione fissa. Nel caso che, invece, il rapporto di lavoro fino alla data di erogazione sia durato meno di un anno, essa si calcola in proporzione al numero di mesi di lavoro, compresi i giorni di assenze giustificate. Essa non deve mai essere usata come un mezzo sostitutivo di pagamento di altre mansioni lavorative.

Nel caso che il lavoratore si trovi in cassa integrazione a orario ridotto, la quattordicesima, se ne ha diritto in base al proprio contratto nazionale di categoria, matura regolarmente. Se invece la cassa integrazione è a zero ore, il rateo mensile della quattordicesima matura solo se la sospensione del rapporto lavorativo è inferiore ai 15 giorni nel mese, fermo restando che il contratto di riferimento deve prevedere che scatti il mese intero con il superamento del quindicesimo giorno di lavoro.



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