domenica 21 febbraio 2016

Tfr: istruzioni per chi cambia lavoro


Per chi cambia lavoro, la Covip (Commissione di vigilanza dei fondi pensione) ha definito le procedure che il datore e il lavoratore devono attivare in merito alla destinazione del TFR. Ecco come gestire il TFR in caso di dimissioni volontarie del lavoratore che cambia azienda: i doveri del nuovo datore di lavoro e del dipendente.

In caso di assunzione di un dipendente proveniente da un’altra azienda, nella quale era impiegato con contratto a tempo indeterminato, uno degli aspetti da gestire è il Trattamento di Fine Rapporto. A definire le procedure di destinazione dell’accantonamento del TFR alle quali sono chiamati il vecchio e il nuovo datore di lavoro, nonché il dipendente interessato, è la COVIP (Commissione di vigilanza dei fondi pensione).

Il nuovo datore di lavoro dovrà richiedere al nuovo assunto una dichiarazione che attesti la scelta effettuata in tema di TFR nei precedenti rapporti lavorativi:
se ha destinato il TFR ad una forma di previdenza complementare;
se è stato lasciato in azienda.

Il vecchio datore dovrà invece fornire una dichiarazione che confermi la scelta effettuata dal dipendente, da allegare alla dichiarazione fornita dal lavoratore stesso. Qualora non fosse possibile ottenere tale dichiarazione, il lavoratore potrà documentare la scelta effettuata presentando la copia del modulo sottoscritto a tempo debito, o del modulo di adesione ad un fondo pensione.

Dovrà comunicare al lavoratore le opzioni disponibili per il TFR;
fornirgli l’apposito modulo se, nei precedenti rapporti, ha destinato il TFR alla previdenza complementare e successivamente ha perso i requisiti per parteciparvi, senza riscattare la propria posizione;

conservare la sua dichiarazione, rilasciandogliene copia controfirmata;

attestarne la scelta al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore:
deve consegnare al nuovo datore di lavoro la dichiarazione relativa alla scelta di destinazione del proprio tfr operata nei precedenti rapporti lavorativi
deve confermare o indicare una scelta, tra le opzioni possibili, per la destinazione del TFR.

Le opzioni possibili
Ecco le opzioni per la destinazione del tfr, tra le quali possono orientarsi i lavoratori che iniziano un nuovo rapporto di lavoro.

Chi nei precedenti rapporti di lavoro aveva mantenuto il tfr in azienda, può confermare questa scelta oppure, all’assunzione o in qualsiasi altro momento, decidere di destinare il tfr ad un fondo pensione.

Chi nei precedenti rapporti di lavoro aveva destinato il tfr ad un fondo pensione e, cessato quel rapporto di lavoro, ha riscattato interamente la posizione individuale, deve attestare di aver completato questa procedura. Inoltre, entro 6 mesi dall’assunzione, deve di nuovo scegliere la destinazione per il proprio tfr. Nel caso in cui non faccia la sua scelta entro questo termine, dal mese successivo il tfr sarà destinato integralmente al fondo pensione negoziale o, in mancanza di esso, all’apposito fondo istituito presso l’Inps (FondInps), mentre la parte maturata nei primi 6 mesi di lavoro resterà in azienda.

Per il lavoratore che ha destinato l’intero tfr ad un fondo pensione e non ha poi riscattato la posizione individuale al termine dell’impiego, ci sono due opzioni. E’ possibile che la scelta fatta in precedenza resti valida anche per il nuovo datore. Se invece il nuovo rapporto di lavoro fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo pensione, entro 6 mesi il lavoratore dovrà obbligatoriamente indicare la sua scelta.

Gli effetti di questa decisione saranno validi a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui non faccia la sua scelta entro questo termine, il tfr che matura a partire dalla data dell'assunzione verrà destinato integralmente al fondo pensione negoziale o, in mancanza di esso, al fondo istituito presso l’Inps (FondInps).

Chi aveva destinato una parte del tfr ad un fondo pensione e non lo ha riscattato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, può mantenere questa opzione, nella stessa misura, se il contratto nazionale di lavoro applicato è lo stesso o se quello nuovo lo consente. La parte rimanente del tfr resta in azienda. Il lavoratore può anche scegliere di destinare integralmente il tfr al fondo prescelto. In ogni caso, entro 6 mesi dovrà indicare la forma pensionistica scelta, con effetto dalla data dell'assunzione. Se non lo fa entro questo termine, il tfr – dalla data di assunzione – andrà integralmente al fondo pensione negoziale o, in mancanza di esso, al fondo istituito presso l’Inps (FondInps).

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