martedì 30 agosto 2016

Inps: ultime novità aumentare le pensioni minime



Sono quattro le ipotesi, attualmente oggetto di valutazione, per sostenere i pensionati minimi. Mentre i tecnici del Governo continuano a lavorare sull’APE, l’assegno pensionistico per la pensione anticipata delle classi 1951-52-53, resta aperto il dibattito sulle pensioni minime.

Attualmente sono quattro le ipotesi sul tavolo, ognuna con platea più o meno ristretta di beneficiari e costi diversi da valutare. Si va dall'allargamento della 14esima, alla modifica della no tax area, a cui si aggiungono le più recenti ipotesi di innalzamento della pensione minima e bonus 80 euro da erogare anche ai pensionati.

Se si vuole davvero dare un aiuto ai pensionati più poveri è bene guardare al loro reddito famigliare non solo a quello pensionistico individuale, come fa la 14esima che, in 7 casi su 10, va a persone che povere non sono. È uno dei messaggio che il presidente dell'Inps, Tito Boeri, lancia al Governo in quest'intervista al Sole 24 Ore. L'Istituto sta dando il suo supporto tecnico alla definizione delle norme e all'ingegnerizzazione dei processi per il lancio dell'anticipo pensionistico assicurato e finanziato dal sistema bancario (Ape) mentre prosegue il piano di riorganizzazione, che punterà su commissioni esterne per la selezione dei dirigenti in linea con la riforma della Pa.

Per Inps si preannuncia un ruolo nuovo con l'Ape, l'anticipo pensionistico cui sta lavorando il Governo. E' annunciato un decreto in settembre per l'attivazione delle procedure che l'Istituto dovrà garantire. Cosa si può dire in questa fase?

Molti aspetti dell'Ape devono ancora essere definiti al tavolo fra governo e sindacati. Quel che è certo è che l'Inps avrà un ruolo chiave in questa operazione. E stiamo già oggi offrendo supporto tecnico alle decisioni.

State valutando l'impatto finanziario dei vari interventi?

Non solo. Stiamo anche dando supporto nella scrittura delle norme e nell'ingegnerizzazione di processi che si annunciano molto complessi perché coinvolgono lavoratori, imprese, banche, assicurazioni e l'Inps. Riguardo alle valutazioni vorrei rimarcare che i numeri sui costi delle diverse misure dati dai giornali questa estate sono fuorvianti anche perché le diverse misure hanno ovvie interazioni e vanno valutate congiuntamente. Per lo stesso motivo è fondamentale che il confronto in atto mantenga una visione integrata delle diverse misure di cui si discute, a cavallo fra assistenza e previdenza. L'Ape non può non tenere conto di cosa si fa sugli ammortizzatori sociali e viceversa. Le scelte sulle platee di lavoratori cui fiscalizzare le rate di ammortamento non possono prescindere dagli orientamenti sulle platee di pensionati da sostenere. Altrimenti si buttano via soldi e si hanno misure inefficaci.

Che ruolo svolgerete concretamente nella gestione dell'Ape?

L'Inps sarà al centro di molti flussi finanziari e di praticamente tutti i flussi informativi fra lavoratori, imprese, banche e assicurazioni. Il compito più importante e gravoso sarà proprio quello di informare adeguatamente i lavoratori sulle implicazioni della eventuale scelta di un anticipo pensionistico. Ci baseremo sull'esperienza de “la mia pensione” e delle buste arancioni e avremo un ruolo consulenziale ancor prima che di erogatore di pensioni o rate di ammortamento dei prestiti pensionistici. Per questo la riorganizzazione in atto all'Inps è così importante: ci serve a rafforzare la nostra presenza sul territorio e a trattare i problemi di chi si rivolge a noi in modo integrato, guardando alle singole persone anziché alle singole prestazioni.

Ecco quanto costerà la riforma d’autunno delle pensioni. Parliamo dopo della riorganizzazione. Tornando all'Ape, è d'accordo nel rendere possibile un anticipo di 3 anni e 7 mesi rispetto al requisito della Legge Fornero oppure pensa che la flessibilità dovrebbe essere maggiore?

Più che per quanti anni consentire l'anticipo conta come lo si fa. Penso sia giusto consentire a lavoratori una certa libertà di scelta su quando andare in pensione, se questa scelta non grava sulle generazioni future, cioè non fa aumentare il debito pensionistico. Gli anticipi concessi in passato hanno fatto esplodere il debito. Purtroppo la stessa Ape, coi bonus fiscali previsti per cancellare per alcune categorie di lavoratori le rate di ammortamento, finirà per creare debito aggiuntivo. Per questo bene che le categorie cui concedere il bonus siano circoscritte e scelte con molta cura.

Per esempio?

Se il bonus venisse concesso solo a chi ha redditi famigliari bassi, l'Ape diventerebbe una specie di reddito minimo per quella fascia critica di lavoratori che faticano a rimanere a lungo sul mercato del lavoro e che sono a rischio di povertà. Insomma il bonus sarebbe un primo tassello di quel Sostegno di Inclusione Attiva (SIA) universale che il governo ha dichiarato di voler costruire.

Ma anche l'aumento delle pensioni minime redistribuisce dai lavoratori ai pensionati. Lei pensa che sia ancora possibile immaginare in futuro un ricalcolo dei trattamenti privilegiati in chiave contributiva o quanto meno il ricorso a un contributo di solidarietà?

Non mi sembra che quella del ricalcolo sia una ipotesi sul tavolo. Continuo a pensare che sarebbe il modo migliore per finanziare interventi per pensionati e pensionandi poveri, non gravando per l'appunto su chi lavora. Tra l'altro, alla luce della sentenza della Consulta, si potrebbe coinvolgere in questa operazione anche i vitalizi dei politici. Ma, ripeto, non mi risulta affatto che queste misure siano all'ordine del giorno.

Non ci sono soluzioni semplici al problema delle nostre pensioni

I vostri ultimi dati di monitoraggio sulle salvaguardie indicano un minor tiraggio complessivo, con circa 42 mila domande accolte in meno del previsto. C'è la possibilità che si realizzi qualche risparmio su questo fronte? In Parlamento c'è chi mira a una ottava salvaguardia, che ne pensa?
C'è un equivoco ricorrente. Le salvaguardie non vengono finanziate da un fondo su cui si fanno risparmi, ma tolgono sempre risorse ad altri interventi. E l'ottava salvaguardia vuole rendere possibile prolungare il periodo in cui si può esercitare l'opzione di prendersi la pensione coi criteri ante-Fornero. Quindi molti di coloro che non sono usciti con le salvaguardie (che in non pochi casi garantiscono pensioni di più di 3mila euro), potrebbero farlo a breve. E poi ricordiamoci che le salvaguardie sono già costate più di 11 miliardi, erodendo circa il 30% dei risparmi di spesa attesi dalla riforma del 2011. Con quei soldi si poteva finanziare per 10 anni un reddito minimo per chi perde il lavoro fra i 55 e i 65 anni di età.

Cosa ne pensate delle altre misure annunciate?

Siamo felici di sapere che si sta seriamente pensando di superare le ricongiunzioni onerose che, oltre ad essere inique, penalizzavano proprio quelle carriere lavorative mobili, di cui il paese ha un grande bisogno per tornare a crescere. Era uno dei punti centrali delle nostre proposte in “Non per cassa, ma per equità”. “I redditi da lavoro sono al palo, se ci sono risorse è necessario ridurre le tasse anche per i lavoratori”

Anche se è in vigore solo da giugno, come sta andando il part time agevolato introdotto con l'ultima Stabilità?

Al 20 agosto erano state accolte 150 domande.

In Inps è stata lanciata una nuova fase di riorganizzazione. Sono passati ormai diversi anni dalle incorporazioni degli altri istituti: Inpdap, Enpals, Ipost eccetera. Quali sono le novità più rilevanti sul piano operativo?

La fusione fra gli enti la stiamo facendo solo adesso. In primis, varando un piano di assunzioni (interamente finanziato coi risparmi nelle nostre spese di funzionamento) di circa 900 funzionari con lauree in Giurisprudenza, Economia e commercio, Ingegneria gestionale e Informatica. Inizieranno la loro carriera senza avere la targa Inpdap, Enpals, Ipost, etc. Saranno fin da subito Inps, grande Inps. Secondo, stiamo eliminando la sommatoria tra i dirigenti dei vari enti che aveva portato a 48 direzioni centrali, di cui ben 33 a Roma.

Le ridurremo a 36, di cui solo 14 saranno al centro, le altre verranno spostate sul territorio dove tra l'altro la fusione è andata molto più avanti. La terza novità riguarda le modalità di conferimento degli incarichi ai dirigenti apicali. Per la selezione gli organi dell'Istituto si avvarranno di una commissione esterna, che non li sceglierà certo in base alla loro provenienza da Inps, Inpdap, Enpals, etc. o alla loro tessera sindacale, ma pescando fra le ottime professionalità presenti nell'istituto o, se necessario, guardando all'esterno.

Che rapporto c'è tra la vostra riorganizzazione e la riforma della dirigenza varata giovedì dal governo?

Ci muoviamo sulla stessa linea. Anche il decreto del governo, ad esempio, prevede commissioni esterne per la selezione dei dirigenti. Noi siamo già partiti con la riorganizzazione, senza aspettare i tempi di attuazione della riforma che saranno inevitabilmente lunghi, convinti che l'Inps sia una istituzione nevralgica per il paese. Quando la riforma sarà in vigore ci sarà di grande aiuto nella gestione della nuova struttura.

A che punto siete con le procedure informatiche interne, il pagamento delle pensioni dei diversi enti confluiti in Inps?

Anche in questo campo la fusione non c'era stata. A distanza di 4 anni dalla fusione, ci siamo trovati con procedure informatiche diverse per dipendenti privati, pubblici, dello spettacolo, insomma per chi apparteneva a gestioni Inps, Inpdap o Enpals. Stiamo convergendo verso un sistema uguale per tutti.
A proposito, il Governo sembra intenzionato a garantire l'anticipo pensionistico anche ai dipendenti pubblici.

Cosa ne pensa?

Mi sembra che ci fossimo accordati per non parlare di Ape… Credo che sia giusto estendere questa possibilità anche ai dipendenti pubblici, sarebbe iniquo escluderli dagli anticipi solo perché hanno meno rischi di perdita del posto di lavoro. E poi non dimentichiamoci che nella pubblica amministrazione c'è un problema serio di blocco del turnover che potrebbe essere in parte ridotto grazie all'Ape.

Pensioni, Ape «light» per i disoccupati già. Lei ha affermato che il personale Inps è molto al di sotto del fabbisogno operativo: quali sono i numeri attuali?

A fine luglio 2016 l'Inps aveva 28.750 mila dipendenti, mentre nel 2012, appena dopo la fusione fra Inps, Inpdap ed Enpals erano circa 32.800. Stiamo perdendo circa 1000 persone all'anno e siamo già scesi al di sotto del livelli del solo Inps pre-fusione pur avendo acquisito 3 milioni e mezzo di nuovi utenti e nuove competenze. Abbiamo forti carenze di personale soprattutto in Emilia Romagna, Veneto e in molte sedi non capoluogo di regione del Nord. L'età media dei dipendenti è di 54 anni e in crescita. Un'amministrazione fortemente digitalizzata come la nostra ha bisogno di alimentare un costante ricambio generazionale.

Inps potrebbe assicurare un piano di dimissioni immobiliari capace di concorrere al raggiungimento degli obiettivi che il Governo si è posto sul fronte delle privatizzazioni? In che termini e con quali risultati economici?

Vogliamo nel nostro piccolo contribuire ad abbassare il livello del debito pubblico, che purtroppo continua a crescere. Non è il nostro mestiere gestire immobili. Il nostro patrimonio immobiliare vale circa 2 miliardi e mezzo, meno di quanto noi eroghiamo mediamente ogni due giorni. Quindi le case non valgono certo come garanzie reali delle prestazioni. Ma perché noi si possa procedere con le dismissioni serve una modifica normativa, che abbiamo da tempo richiesto invano. Speriamo che i prossimi mesi siano davvero la volta buona.

“Un ottava salvaguardia? Si ricordi che queste misure tolgono fondi ad altre iniziative ”

A proposito di richieste non esaudite, lei un anno e mezzo fa ha chiesto una nuova governance per l'Inps ma nessun ha risposto. Perché?

La domanda andrebbe posta non a me, ma a chi deve varare la riforma. Le resistenze sono forti. Con la nuova governance si azzereranno tutte le posizioni degli organi di vertice e si ridurrà il numero di incarichi. I componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza scenderanno da 22 a 15 e i membri del collegio sindacale da 9 a 5. Sarebbe davvero importante varare la riforma della governance contestualmente con la riorganizzazione dell'istituto.

A queste due ipotesi, negli ultimi giorni, se ne sarebbero aggiunte altre due: estensione del bonus 80 euro ai pensionati e l’aumento delle pensioni minime attualmente intorno ai 500 euro. Il problema resta sempre il costo dell’operazione. Ad oggi la pensione minima va a circa 3,5 milioni di italiani e ogni aumento anche se contenuto sarebbe un bel costo per le casse dello Stato, mentre l’estensione degli 80 euro ai pensionati costerebbe circa 3,5 miliardi di euro l’anno. Il tema dovrebbe essere affrontato nei prossimi incontri in programma con i sindacati.
APE: si lavora sulle penalizzazioni

Ancora da sciogliere anche il nodo dell’assegno pensionistico per la pensione anticipata. L’APE dovrebbe entrare in vigore nel 2017 ed essere destinato ai lavoratori del 1951-53 sia privati che statali. Le categorie di lavoratori che potranno andare in pensione anticipata sono tre su cui si modellano diverse forme di intervento: i disoccupati di lungo corso, coloro che sono oggetto di una ristrutturazione aziendale e i lavoratori che vogliono andare in pensione anticipata per scelta personale.

Secondo le ultime indiscrezioni, i tecnici di Palazzo Chigi starebbero pensando ad una penalizzazione tralo 0 e il 2,9% l’anno per chi è rimasto senza lavoro oppure ha qualche disabilità; e tra il 4,5% e il 6,9%, per chi sceglie volontariamente di lasciare il lavoro in anticipo.

Per l’appuntamento con la legge di stabilità il Governo dovrà trovare la quadra tra risorse disponibili e misure da introdurre e approvare un decreto ministeriale per per attivare gli accordi con le banche e le assicurazioni che dovranno finanziare le pensione anticipata.

giovedì 25 agosto 2016

Inps: bonus bebé le istruzioni per la richiesta



Il contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel 2014 in famiglie a basso reddito, cd Bonus Bebé, ammonta a 274 euro e viene erogato come importo aggiuntivo sulla Carta Acquisti.

L’INPS, con messaggio  n. 3407 del 23 agosto 2016 fornisce le informazioni sul contributo una tantum per il sostegno di bambini nati o adottati nel 2014 in famiglie residenti a basso reddito, come previsto dal d.m. 23 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016) comunemente chiamato Bonus Bebé.

L’importo aggiuntivo verrà erogato a favore di:
a) nati nel 2014, beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria
b) nati nel 2014 o minori adottati nel 2014, previa richiesta di Carta Acquisti , nei seguenti casi specifici:

1. nati nel 2014 non beneficiari della carta acquisti ordinaria;

2. adottati nel 2014, minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti ordinaria;

3. adottati nel 2014 di età superiore ai 3 anni al momento della richiesta.

In questi casi l’importo una tantum verrà concesso per le domande di Carta Acquisti presentate entro il 16 novembre 2016, che dovranno essere presentate:
presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale Carta Acquisti;

–direttamente all’INPS in formato cartaceo, in caso di adottati di età superiore ai 3 anni
 L’importo una tantum è pari a 275 euro e verrà disposto sulla Carta Acquisti da Poste Italiane, nel corso del primo bimestre 2017.

Il bonus spetta per le nascite e le adozioni tra il 1 ° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e stranieri (extracomunitari) e la misura dipende dall'Isee: se inferiore a 7 mila euro, il bonus annuo è di 1.920 euro per figlio (160 euro al mese); se pari o superiore a 7 mila euro e fino a 25 mila euro, è pari a 960 euro per figlio (80 euro al mese); se superiore a 25 mila euro non spetta. La provvidenza economica è corrisposta dall'Inps, a domanda, e il pagamento è effettuato in base alle modalità indicate dal richiedente. L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità, a partire dal mese di nascita/ ingresso in famiglia.

Per il calcolo ISEE in particolare:

1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;

2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Al fine di recepire le variazioni normative apportate dall’articolo 2 sexies, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dalla data di pubblicazione , i precedenti modelli ed istruzioni.

Invece l’erogazione sarà vincolata alla richiesta di carta acquisti: per i nati non già beneficiari della carta, per i bambini minori di 3 anni adottati e non beneficiari della carta, per gli adottati di età superiore. Le domande riferite a bambini con meno di 3 anni potranno essere presentate agli uffici postali, mentre per quelli di età superiore ci si dovrà rivolgere all’Inps utilizzando il modulo cartaceo allegato al messaggio 3407.

Il bonus è destinato alle famiglie a basso reddito, individuate in quelle beneficiarie della carta acquisti, lo strumento introdotto nel 2008 per alleviare le situazioni di povertà e che può essere chiesto da chi (in questo caso per conto del bambino) ha un determinato indicatore della situazione economica equivalente (attualmente deve essere inferiore a 6.788,61 euro).

L’importo di 275 euro, che sarà pagato nel primo bimestre 2017, potrebbe essere ridotto o incrementato in relazione al numero effettivo di beneficiari, in modo da utilizzare completamente i fondi a disposizione. L’Inps precisa che il termine per le richieste scade il 16 novembre. Il decreto prevede 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 19 agosto, per cui ci dovrebbe essere tempo fino al 17 novembre.



mercoledì 24 agosto 2016

Tfr: come considerare il riscatto della laurea



Il riscatto della Laurea, ossia dei periodi di studi universitari, influisce sull'anzianità (nel senso che detti periodi vengono computati) e conseguentemente sul trattamento di fine rapporto.
La quota di Tfr, legata ai versamenti effettuati dal lavoratore per il riscatto suddetto, non deve essere sottratta dall'imponibile ai fini Irpef da versare sull'indennità di buonuscita (Tfr). Così ha disposto una sentenza della CTR (Commissione tributaria regionale) del Lazio, che si è espresso in seguito all'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate contro un lavoratore che aveva ottenuto una sentenza favorevole in primo grado, ossia dalla Commissione tributaria provinciale.

Il riscatto della Laurea, ossia dei periodi di studi universitari, influisce sull'anzianità (nel senso che detti periodi vengono computati) e conseguentemente sul trattamento di fine rapporto,  cioè il versamento dei contributi per gli anni passati all'università in modo da avvicinare il momento della pensione. L’idea è rendere flessibile anche il riscatto: potendo scegliere non solo il numero degli anni da recuperare, cosa possibile già oggi. Ma anche la somma da versare e quindi l’effetto sull’assegno futuro. Perché una mossa del genere? Chi oggi è vicino dalla pensione e chiede il riscatto della laurea di solito si vede presentare un conto parecchio salato. E questo perché il calcolo viene fatto sulla base del suo stipendio attuale che, a fine carriera, tende a essere più alto. Chi chiede il conteggio, quindi, spesso rinuncia all'operazione e resta al lavoro fino alla scadenza naturale. Rendere flessibile il riscatto significa slegare la somma da pagare dallo stipendio attuale, considerarla un versamento volontario di contributi.


La quota di Tfr, legata ai versamenti effettuati dal lavoratore per il riscatto suddetto, non deve essere sottratta dall'imponibile ai fini Irpef da versare sull'indennità di buonuscita (Tfr). Così ha disposto una sentenza della CTR (Commissione tributaria regionale) del Lazio, che si è espresso in seguito all'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate contro un lavoratore che aveva ottenuto una sentenza favorevole in primo grado, ossia dalla Commissione tributaria provinciale.

Di contrario avviso l’appellante. A suo avviso la parte dell’indennità di buonuscita corrispondente ai contributi volontari versati dal dipendente per il riscatto dei periodi di studi universitari andava invece sottoposta all'imposizione fiscale ordinaria.

La Ctr, con questa sentenza, accoglie le ragioni del fisco e rigetta l’istanza di rimborso.

Alla base della decisione non solo il dato normativo ma anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 482/1985 dall’imponibile ai fini dell’Irpef dovuta sull'indennità di buonuscita che è erogata al dipendente statale cessato dal servizio, non deve essere esclusa la quota di tale indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di studi universitari.

Come chiarito dalla Corte di cassazione (recentemente sentenza 8403/2013), la funzione dei versamenti contributivi volontari è funzionale al riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili.

In questa prospettiva, già la Corte costituzionale, con la sentenza 42/1992, aveva dichiarato la legittimità costituzionale (rispetto al principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione) dell’articolo 2 della legge 482/1985 nella parte in cui non prevede, per la quota di indennità di buonuscita relativa a servizi o periodi volontariamente riscattati dall'interessato, una detrazione dall’imponibile che tenesse conto dei contributi versati per esercitare il riscatto.

Questa quota non è correlata a un rapporto previdenziale automatico e ad un meccanismo contributivo, istituzionalmente e cumulativamente riferibile al datore e al prestatore di lavoro. Il riscatto è collegato ad una determinazione di volontà dell’interessato e i contributi relativi sono fissati senza riferimento al rischio concreto, non essendo rilevante al riguardo lo stato di salute del dipendente.

È dunque una fattispecie del tutto diversa da quella per la quale vi è il doveroso concorso al versamento contributivo del lavoratore e datore, in costanza di un rapporto di lavoro effettivo e stabile, che giustifica la flessione della base imponibile della indennità di buonuscita finale cui tali contribuzioni congiunte hanno dato vita.

martedì 23 agosto 2016

CCNL: rinnovo contratto dirigenti terziario



Nel rinnovo, che riguarda oltre 22mila dirigenti, decorre dal 1° gennaio 2015, fatte salve le diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre 2018, potenziati welfare e politiche attive, regolate le tutele in uscita, previsto un aumento retributivo. Per favorire l’inserimento di dirigenti nelle imprese prive di manager esterni e aumentarne la competitività inserite agevolazioni contributive al welfare contrattuale. L’accordo, siglato da Manageritalia e Confcommercio rende il ccnl dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi sempre più flessibile e capace di rispondere a esigenze di manager e aziende.

Un rafforzamento delle politiche attive con un voucher di 5.000 euro da utilizzare per servizi di ricollocazione presso società convenzionate o come consulenza per l’avvio di attività imprenditoriali e una contestuale riduzione di quelle passive agendo sui termini di preavviso del licenziamento e sulle indennità risarcitoria per il licenziamento ingiustificato. Un’azione sulla retribuzione attuale e differita, con un aumento retributivo di 350 euro lordi (2017/2018) e della previdenza complementare Mario Negri di circa 400 euro (2015/2018). Un aumento delle tutele previste in caso di malattie più gravi e una diminuzione per quelle che lo sono meno.

L’inserimento di un articolo denominato “Produttività e Benessere” per promuovere e sostenere azioni volte a favorire le buone pratiche della  produttività e del benessere aziendale.

In tema di agevolazioni contributive, sono state mantenute nell'accordo di rinnovo quelle relative all'assunzione e alla nomina di dirigenti che abbiano una determinata età, che siano disoccupati o che siano stati assunti con contratto a tempo determinato. Tali forme di contribuzione ridotta hanno subito modifiche con riferimento alla loro durata e ai requisiti anagrafici dei dirigenti interessati e saranno come di seguito attribuite: fino a 40 anni di età per un periodo massimo di 4 anni; da 41 a 45 anni, per un periodo massimo di 3 anni; da 46 e fino al compimento dei 48 anni, per un periodo massimo di 2 anni; disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti, per un periodo massimo di un anno. Decorsi tali periodi, al dirigente si applicherà la normativa generale contrattuale. I dirigenti assunti con contratto a tempo determinato potranno usufruire dell’agevolazione indipendentemente dalla loro età anagrafica, per un periodo pari alla metà dell’intera durata del rapporto di lavoro e comunque per non più di due anni. In ogni caso, tale agevolazione non si applica ai contratti di durata inferiore a un anno.

<<Con questo rinnovo – ha detto Guido Carella, presidente Manageritalia – il contratto dirigenti del terziario conferma e amplia la sua capacità di essere un’indispensabile base di partenza perché imprese e manager instaurino rapporti di fiducia basati su valore scambiato, contributo apportato e sviluppo reciproco. Risponde al meglio alle necessità di flessibilità e tutela del lavoratore e dell’azienda con una modularità di valore e costo. Valorizza il management e aiuta la competitività delle imprese, perché da oggi ancor più nessuna azienda, anche la più piccola e in difficoltà, può motivare la sua “carenza” manageriale con la scusa del costo o della rigidità del contratto. Un rinnovo che ribadisce l’indispensabile ruolo e valore del contratto collettivo nazionale, rafforza il ruolo delle parti sociali e la strada della bilateralità>>.

Aumento retributivo e minimo contrattuale Per il biennio 2017/2018 è stato stabilito un aumento retributivo a regime pari a euro 350,00 mensili lordi, assorbibile solo da elementi individuali corrisposti espressamente con tale clausola. Tenendo conto della situazione economica, le Parti hanno concordato di non prevedere nessun incremento retributivo per il 2016.
Gli aumenti mensili lordi verranno corrisposti con le seguenti decorrenze e nelle misure di seguito illustrate:

80,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

100,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2018;

170 euro, a decorrere dal 1° dicembre 2018.

È espressamente previsto che ai fini del calcolo dell’indennità supplementare, la retribuzione mensile lorda di riferimento sarà comprensiva:

a) del valore convenzionale dell’eventuale retribuzione in natura (fringe benefits);

b) dei ratei delle mensilità supplementari;

c) della media degli emolumenti corrisposti a titolo di retribuzione variabile negli ultimi 36 mesi o nel minor periodo di servizio prestato;

d) degli effetti sul trattamento di fine rapporto.

Sono state altresì ridefinite le maggiorazioni per l’età in caso di licenziamento di un dirigente con anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dodici anni (e non più superiore a dieci, come precedentemente previsto). L'indennità supplementare è automaticamente aumentata in relazione all’età nelle seguenti misure: Da ultimo, un’ulteriore novità ha interessato la normativa che disciplina la malattia: il periodo di aspettativa retribuita è stato ridotto da dodici a otto mesi. Tuttavia, in caso di patologie gravi e continuative che richiedano terapie salvavita, il dirigente potrà richiedere un ulteriore periodo di aspettativa per sei mesi, durante i quali verrà corrisposta al dirigente l’intera retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto al termine di quest’ulteriore periodo di aspettativa, al dirigente sarà dovuta, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso.


Rinnovo contratto statali quanto deve spettare al dipendente pubblico




La vicenda degli stipendi degli statali risale ormai dal 2010, quando si impose per decreto il blocco delle buste paga di circa 3,3 milioni di dipendenti pubblici per gli anni 2011-2012-2013. poi non più revocato.

Sul rinnovo dei contratti del pubblico impiego si è partiti col il passo inopportuno, infatti sono fermi da sei anni, in seguito  la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del luglio 2015, ha stabilito che il blocco doveva cessare, e bisognava rinnovare i contratti. Di qui all'ultimo giorno in cui la legge di stabilità 2017 uscirà dal parlamento  sarà  aperto lo scontro su quante risorse destinare al rinnovo dei contratti degli statali. Ovvero i dipendenti statali, circa tre milioni di dipendenti pubblici. Subiscono il blocco dei contratti di lavoro da sei -sette anni, e hanno diritto, non fosse altro che per la sentenza sopra menzionata, al rinnovo del contratto di lavoro.

Vediamo gli effetti dello stop retributivo pubblico. È ovvio che i sindacati del pubblico impiego considerino molto grave che, fatta 100 la base retributiva pubblica del 2010, essa sia la stessa a giugno 2016, sicché in termini reali i dipendenti pubblici hanno perso potere d'acquisto.

Mentre le retribuzioni del settore privato sono passate da 100 del 2010 a 109,9. Bisogna però equilibrare questo dato con un altro, più di lungo periodo. Le retribuzioni pubbliche conoscevano da decenni andamenti nel complesso superiori rispetto a quelle private. Nel solo periodo 2001-2009, cioè prima dello stop, l'incremento complessivo nominale delle retribuzioni di fatto pubbliche è stato secondo l'Istat del 31,9%, a fronte del 27% nell'industria privata e del 23,% nei servizi di mercato.

Il rinnovo del contratto degli statali sembra che stia entrando nel vivo, appena qualche giorno fa la UilPa ha piazzato l’asticella delle risorse che il governo dovrebbe mettere sul tavolo del rinnovo del contratto degli statali a 7 miliardi a regime, al di sotto di questa cifra non avrebbe senso neanche sedersi al tavolo della trattativa per discuterne, le altre sigle sindacali come Cgil e la Cisl sono quasi sulla stessa lunghezza d’onda della UilPA.

La CGIL ha chiesto un’aumento di stipendio per i 3 milioni di dipendenti statali di circa 220 euro lordi al mese, che al netto delle tasse fanno 132 euro, mentre la Cisl ha chiesto un’incremento in busta paga di 150 euro, cifre molto distanti di quelle fornite dal Governo che ad oggi sarebbe disposto a stanziare circa 300 milioni di euro che divisi per tutti i dipendenti statali sarebbero non più di 10 € di aumento a testa, una vera e propria presa in giro.

Il governo in queste ultime settimane si è reso conto che i 300 milioni di euro sono davvero irrisori ed i fondi da destinare ai dipendenti pubblici devono essere aumentati.

Tra le soluzioni al momento in discussione c’è l’idea di un’aumento di 80 € come è accaduto appena qualche anno fa per i redditi più bassi in questo modo non si andrebbe al di sotto del bonus 80 euro ed allo stesso tempo si tratterebbe di un aumento contrattuale qualche gradino al di sotto di 110 euro mediamente ottenuto dai dipendenti privati nei contratti rinnovati fino ad ora.

Poniamoci delle domande Hanno diritto ad un aumento salariale?

Già, ma quanto? Quanti euro fa questo diritto? Subito dopo la sentenza il governo pro forma mise a bilancio trecento milioni per gli statali: faceva 5/6 euro al mese lordi per lavoratore.

Appena iniziate le trattative reali il governo ha subito spiegato che non sarà trecento milioni la sua disponibilità, sarà di più. Ma quanto di più il governo non ha detto. Hanno detto invece i sindacati: sette miliardi.

Che fa più o meno 150 euro lordi al mese di aumento per dipendente pubblico. Come li calcolano i sindacati questi sette miliardi?

Più o meno così: moltiplicando per tutti gli anni di blocco contrattuale l’inflazione più un totale inerente alla per loro naturale e doverosa progressione delle retribuzioni. Ci provano, è il loro mestiere.

Ma il diritto, come espresso sopra agli statali spetta da sentenza della Corte Costituzionale non sono 150 euro lordi di aumento al mese.

Quel che spetta agli statali, sentenza alla mano è 20/40 euro lori al mese a seconda del grado e qualifica del lavoratore.

La sentenza non impone il recupero del passato, anzi di fatto fissa da quando si ricomincia ad avere contratti non bloccati. E quel quando è il 30 luglio 2015. Quindi agli statali spetta il recupero dei soldi perduti da quella data, dal 30 luglio 2015.

Il recupero da quella data fa 1,2 miliardi di euro e significa appunto 20/40 euro al mese di aumento per dipendente pubblico. Fin qui quel che loro spetta da sentenza, liberissimi di chiedere di più. Ma non in nome di una sentenza che esclude il recupero integrale del blocco contrattuale. Quanto poi alla richiesta del recupero integrale di quanto perso nei sette anni e passa della crisi economica, una domanda impertinente ma assolutamente pertinente. I sindacati, non solo degli statali, quasi sempre si ingegnano a calcolare l’ammontare degli aumenti non avuti se fosse andata come prima della crisi. Fanno al cifra e la dichiarano “soldi persi dai lavoratori”.

Nel calendario della P.A. prima dei contratti viene però la riforma della dirigenza, con la creazione del ruolo unico, la determinazione della durata degli incarichi (quattro anni), l'accesso per concorso con esame di conferma dopo tre anni (altrimenti si retrocede). In linea di principio le novità trovano il favore dei sindacati, che però lanciano l'allarme su eventuali discriminazioni. «In una riforma che già non comprende tutta la dirigenza della Repubblica, perché esclude prefetti e diplomatici, professori universitari e presidi, vogliamo creare ulteriori divisioni?», si chiede Barbara Casagrande, segretario generale di Unadis e Confedir.


domenica 14 agosto 2016

Lavoro: l’importanza delle lingue straniere nel mondo del lavoro



Il mercato del lavoro cambia: l’internazionalizzazione sta producendo la necessità di una sempre maggior qualificazione per accedere ad opportunità lavorative per le quali la concorrenza è forte. È ormai chiaro che un requisito determinante è quello della conoscenza delle lingue straniere : non è più pensabile candidarsi a posti di lavoro in aziende che operino sia su scala nazionale che internazionale senza un’adeguata padronanza almeno dell’inglese.

Conoscere una lingua straniera e l’inglese in particolare, sia uno dei requisiti fondamentali per entrare nel mondo del lavoro, è notizia nota , ma cosa penseresti se ti dicessimo che al giorno d’oggi essere bilingue non è più sufficiente?

In un mondo che muta velocemente, dove tutti sanno che imparare l’inglese non è più un  optional ma un obbligo, è necessario aggiungere al curriculum sempre più requisiti che ci consentano di emergere dalla moltitudine di candidati che competono per un posto di lavoro.

Stabilito che oltre a perfezionare l’inglese è necessario imparare una terza lingua, il passaggio successivo è quello di scegliere quale. Visto che imparare una lingua può richiedere tempo e sacrifici sarebbe a questo punto necessario chiedersi “Quali sono le lingue più richieste nel mondo del lavoro (dopo l’inglese)?”

Solitamente per la scelta della lingua da studiare si prende in considerazione soprattutto il grado di diffusione di quest’ultima nel mondo, tuttavia l’ideale è concentrarsi sulle lingue parlate nei mercati in via di sviluppo.

INGLESE
Diventare fluenti nella lingua e magari specializzarsi anche in un inglese più commerciale è il primo passo da seguire. Un ulteriore consiglio è quello di munirsi di certificazioni, specialmente se si vuole lavorare all'estero.

CINESE
Bisogna guardarsi intorno per capire come il commercio con la Cina si stia sviluppando di giorno in giorno. Non a caso questo paese è il terzo in Italia in quanto a importazione di prodotti nel campo del Fashion e Luxury nonché Sales e Retail. Il cinese dunque non è solo la lingua più parlata al mondo ma sarà anche quella più richiesta da aziende di diverso settore, prima tra tutte quelle di moda.

PORTOGHESE
Nella classifica delle lingue più parlate al mondo il portoghese si piazza al sesto posto. Ma è una delle prime lingue da prendere in considerazione tenendo presente che il Brasile,e non solo, è uno dei mercati che si sta sviluppando più rapidamente. I settori maggiormente interessati a questa lingua sono quelli dell’ingegneria e del commercio.

ARABO
I settori che richiedono maggiormente questa lingua sono il giornalismo, interpretariato e traduzioni, il turismo, nonché l’ingegneria. Ad oggi l’arabo è la quarta lingua più diffusa nel mondo e può aprire diversi sbocchi professionali.

SPAGNOLO
Parlato in 44 Paesi diversi, la lingua spagnola è molto richiesta nel settore del commercio internazionale e nell'ingegneria. Considerando poi che l’America Latina sta crescendo notevolmente dal punto di vista economico, imparare lo spagnolo potrà rivelarsi sicuramente un ottimo investimento per il futuro.

TEDESCO
Tra le lingue Europee il tedesco è probabilmente quella più utile al momento per trovare lavoro in quanto è oramai il partner commerciale più importante per l’Italia. Il settore bancario, dell’auto e finanziario, sono quelli più interessati alla lingua tedesca.


Quanto sia accresciuta l'importanza delle lingue straniere lo dimostra un rapporto curato della Commissione Europea, denominato “Languages for Jobs” , risultato di uno studio al quale hanno partecipato oltre 30 studiosi ed esperti dei vari paesi dell’UE (tra cui anche un paio di Italiani): si trattava di sottoporre un questionario mirato ad oltre 500 aziende, delle più varie tipologie e dimensioni: quel che è emerso con forza è che le conoscenze linguistiche vanno di pari passo con la competitività sui mercati del mondo globalizzato.

Le aziende più dinamiche (spesso quelle di dimensioni minori) e che stanno rispondendo alla crisi con  più efficacia o addirittura non risentendone, sono risultate quelle la cui percentuale di addetti o dipendenti con una buona conoscenza delle lingue è maggiore, rispetto ad imprese meno attente al problema.

Il punto è proprio questo: la padronanza delle lingue o la mancanza di essa può costituire rispettivamente un’opportunità di crescita (chi le sa può trovare nuovi lavori, nuovi mercati) oppure un freno al proprio sviluppo (chi non le sa trova porte chiuse ovunque).

Si stima  da fonti ufficiali dell’UE che nella sola Europa siano in qualche modo presenti 175 “nazionalità”: saper comunicare è a questo punto un pre-requisito.

Uno studio UE d afferma inoltre che le  competenze comunicative  sono al terzo posto tra le caratteristiche maggiormente richieste dai datori di lavoro ai possibili neo-assunti: che cos'altro è una lingua se non il primo è più potente veicolo di comunicazione?

Naturalmente l’importanza della conoscenza di una lingua straniera sta tanto nella sua utilità e spendibilità immediata, quanto nel suo valore maggiormente “culturale”: saper tradurre con precisione una scheda tecnica di un prodotto può essere rilevante quanto la conoscenza della cultura di un paese con il quale si sta intraprendendo una trattativa commerciale.



sabato 13 agosto 2016

Riforma pensioni: requisiti per l'anticipo e sistema contributivo puro



L’anticipo pensionistico - APE, prevede  la possibilità di pensione  di vecchiaia anticipata  al massimo  di tre anni . Nel caso il  primo anno di applicazione fosse effettivamente il 2017,  essa interesserà

i nati dal 1.6.1951 al 31.5.1952  a cui mancano a 1 anno e un mese a 2 anni per la pensione .

i nati dal 1.6 1952 al 31.12. 1953  a cui mancano da 2 anni e 5 mesi a 3 anni per la pensione di vecchiaia.

Per questi soggetti le indiscrezioni parlavano di  una  penalizzazione  pari al  2 o 3% , per ogni anno di anticipo,   da applicare sugli assegni di pensione fino al triplo della pensione minima  mentre su quelli più alti (cioè oltre 1500 euro )  si ipotizzava  ad una aliquota del 7-8%.

Queste aliquote vanno applicate alla quota retributiva maturata:

fino al 31.12.1995 (per chi a quella data aveva meno di 18 anni di contributi) oppure

fino al 2011 (per chi a fine 1995 aveva più di 18 anni di contributi).

Il punto di partenza di questa proposta era il disegno di legge del 2013  dell’on. C. Damiano (ddl 857 d) ex Ministro del lavoro, che prevedeva la possibilità di concordare l'età di uscita dal mondo del lavoro (pensione flessibile) ed  anche di abbassare a 41 anni i requisiti contributivi necessari per uscire , indipendentemente dall'età anagrafica .

Il costo di tali modifiche per il sistema previdenziale sarebbe però pari a 8,5 miliardi di euro.

Il disegno di legge n.  2233/2/11  affronta lo spinoso problema della riforma previdenziale dando atto della situazione in cui si verranno a trovare molti lavoratori, soprattutto quelli iscritti alla gestione separata, a cui si applicherà quando andranno in pensione il sistema contributivo puro.

Gli interventi  che il Governo si appresta ad emanare tendono a:

a) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

b) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico, in modo da renderlo effettivamente premiante;

 c) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

 d) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare.

Con la legge 335/1995  che ha introdotto il sistema contributo la previdenza ha cambiato volto, riducendo drasticamente le prospettive pensionistiche dei lavoratori.

Gli iscritti alla gestione separata , lavoratori autonomi e parasubordinati, sono stati i primi ad essere interessati a questo passaggio al sistema contributivo puro.

Tuttavia oggi pur parlando spesso di pensioni viene sempre posta l’attenzione sui pensionati e sui pensionandi con sistema retributivo evitando accuratamente di parlare della povertà e delle penalizzazioni che produrrà il sistema contributivo puro quando sarà a regime.

Il governo ritiene che “ È invece urgente intervenire subito per evitare l'esplosione di una bomba sociale, quando arriveranno le prime consistenti coorti di pensionati contributivi puri” intervenendo nel sistema per superare alcune gravi carenze del sistema contributivo,  e in particolare:

La garanzia per tutti i lavoratori con 15-20 anni di versamenti in qualunque gestione previdenziale di una pensione minima

Intervenire con meccanismi solidaristici a favore di chi ha sperimentato percorsi lavorativi non continuativi, a causa di difficoltà occupazionali o personali

incentivare l'investimento pensionistico, attualmente molto poco conveniente;

incentivare il secondo pilastro previdenziale, che  sarà necessario per compensare la caduta del reddito che si presenterà al momento di andare in pensione.




Riforma pensioni: i requisiti per la pensione anticipata






Torna, a partire dal 2018, la penalizzazione sull'assegno previdenziale per i lavoratori che escono in anticipo dal mondo del lavoro, ovvero con meno di 62 anni di età. Per i lavoratori che maturino i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, invece, non sono previste penalizzazioni anche se la prestazione previdenziale ha decorrenza successiva a tale data.

Il meccanismo di cui si discute prevede un anticipo pensionistico, APE, per ritirarsi fino a tre anni prima della pensione di vecchiaia (quindi, a 63 anni e sette mesi): il lavoratore percepisce un trattamento che restituirà poi con la pensione. L’anticipo pensionistico è finanziato dalle banche, che vengono coperte dal rischio (ad esempio, di decesso del pensionato prima della fine della restituzione del prestito, che tendenzialmente avviene in 20 anni), attraverso un’assicurazione (non si prevede intervento pubblico). Si discute in particolare sulla decurtazione della pensione, intorno al 2% per ogni anno di anticipo. Si pensa anche a un meccanismo che consenta di diminuire l’importo del prestito pensionistico riscattando periodi versati alla previdenza complementare. Sono poi previste regole diverse per i disoccupati (anch’essi beneficiari di un trattamento che li accompagni alla pensione, ma a carico dello stato).

La legge 214 2011 (Monti - Fornero) ha aumentato gradualmente  l’età pensionabile agganciandola alla speranza di vita e  prevedendo di arrivare a 70 anni nel 2050 con un minimo di 20 anni di contributi; di conseguenza  ha modificato  il requisito  contributivo per la pensione di vecchiaia  anticipata:

Nel 2016 ,con il sistema di calcolo misto retributivo-contributivo è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini , e 41 anni e 10 mesi per le donne. Esso  continuerà ad aumentare arrivando nel 2050 a 46 anni e tre mesi per gli uomini e 45 e 3 mesi per le donne.

Per chi applica il sistema contributivo (ossia chi ha iniziato a lavorare dopo il 1.1.1996 ) si può optare per la pensione , con gli stessi requisiti oppure  con   età non inferiore a 63 anni e 7 mesi e un assegno pensionistico  non inferiore a 2,8 volte la pensione minima  (oggi circa 1250 euro).

Per far fronte agli inevitabili maggiori costi  sulla finanza pubblica al Ministero del lavoro è stata messa a punto  una soluzione che coinvolge gli istituti bancari e le assicurazioni   chiamata  prestito pensionistico, anch'essa figlia di una proposta di parlamentari democratici . In origine il  progetto consisteva in un sostegno economico esclusivamente per i lavoratori disoccupati in condizioni  di bisogno e di età prossima alla pensione  che non possono più contare sulle indennità di disoccupazione attualmente in vigore.

Nell'incontro con i sindacati del 14 giugno 2016  il Ministro Poletti ha confermato che è proprio questa la via che il Governo intenderebbe percorrere  per garantire la flessibilità in uscita  limitando al massimo i costi per lo Stato  .  Si tratta dell'  anticipo pensionistico  affiancato dal prestito previdenziale  ventennale;  in pratica il lavoratore  che esce in anticipo percepisce si la pensione  dall'INPS ma  deve  contemporaneamente restituire la rata di mutuo stipulato dall'INPS con gli istituti di credito,   per cui l'assegno sarà comunque decurtato.

Si parla di un incidenza che potrebbe arrivare al 15% per gli assegni più alti, o forse , per i lavoratori che scelgono volontariamente l'uscita dal mondo del lavoro. Questo sistema consente di limitare i costi per le casse dello Stato a 500-600 milioni di euro.

Sono allo studio però i sistemi per limitare al massimo l'incidenza dei costi finanziari , grazie ad agevolazioni e interventi statali, riservati a:

i lavoratori in difficoltà  come i disoccupati di lungo periodo e prossimi alla pensione;

le donne e

i soggetti che svolgono lavoro usurante.

Chi non rientra in queste categorie ma, avendo i requisiti anagrafici e contributivi visti sopra,  sceglie di uscire prima volontariamente, potrebbe essere maggiormente penalizzato dal costo del prestito .

Il Ministero del lavoro ha annunciato per l'ultima settimana di giugno 2016, due ulteriori incontri con i sindacati per individuare appunto  le fasce di lavoratori e i  requisiti per le agevolazioni finanziarie  che rendano accettabile il meccanismo dell'APE ad un pubblico più ampio .

Va ricordato comunque che la misura  allo studio , è sperimentale.




giovedì 11 agosto 2016

Riforma pensioni 2016: tutte le novità e le anticipazioni


I requisiti per la pensione anticipata oggi. La legge 214 2011 (Monti - Fornero) ha aumentato gradualmente  l’età pensionabile agganciandola alla speranza di vita e  prevedendo di arrivare a 70 anni nel 2050 con un minimo di 20 anni di contributi; di conseguenza  ha modificato  il requisito  contributivo per la pensione di vecchiaia  anticipata :

Nel 2016 ,con il sistema di calcolo misto retributivo-contributivo è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini , e 41 anni e 10 mesi per le donne. Esso  continuerà ad aumentare arrivando nel 2050 a 46 anni e tre mesi per gli uomini e 45 e 3 mesi per le donne.

Per chi applica il sistema contributivo (ossia chi ha iniziato a lavorare dopo il 1.1.1996 ) si può optare per la pensione , con gli stessi requisiti oppure  con   età non inferiore a 63 anni e 7 mesi e un assegno pensionistico  non inferiore a 2,8 volte la pensione minima  (oggi circa 1250 euro).

Sono molte le novità che si prevedono in ambito pensionistico. Nel recente Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2016,è stato confermata la volontà di modificare parzialmente il sistema pensionistico  ridefinito nel 2012 dalla Riforma Fornero con l'innalzamento dell'età per andare in pensione, ora non più fisso ma agganciato alla speranza di vita.

In particolare si pensa di introdurre misure per permettere maggiore flessibilità in uscita, ovvero la possibilità di anticipare il momento della pensione, con requisiti particolari e  una parziale  penalizzazione economica.

Si sta studiando alcune ipotesi che dovrebbero trovare realizzazione forse già nella prossima Legge di stabilità per il 2017.  Si inserisce in quest’ottica il confronto con i sindacati, in cui il ministro Poletti ha incontrato  i leader di CGIL, CISL e UIL  per discutere delle possibili soluzioni. E’ il secondo incontro sul tema tra Governo e parti sociali.

L’intento, come dichiarato appunto del DPEF dello scorso aprile è  di garantire “nell'ambito delle politiche previdenziali, la fattibilità di interventi volti a favorire una maggiore flessibilità nelle scelte individuali, salvaguardando la sostenibilità finanziaria e il corretto equilibrio nei rapporti tra generazioni, peraltro già garantiti dagli interventi di riforma che si sono susseguiti dal 1995 ad oggi". Il nodo delle risorse finanziarie infatti è il problema centrale.

L’Inps ha già pubblicato con la Circolare 92/2016 i nuovi importi di reddito per ottenere l'assegno, questo è il sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

Per quest'anno il limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, resta lo stesso dello scorso anno e pari a 14.383,37 euro.

La legge n. 153/88 stabilisce, infatti, che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Dato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo è risultata negativa tra il 2014 ed il 2015 l'Inps ha confermato i medesimi livelli di reddito dello scorso anno.

Entriamo quindi nel merito dell'ennesimo aggiornamento sulla situazione degli esodati, un dossier che appare fondamentale per l'approvazione dell'8va e ultima salvaguardia in preparazione presso il Parlamento. Secondo i dati riportati dall'Inps, le salvaguardie finanziate sono state 172466, a cui però corrispondono tutele approvate per 128079 pensionandi, mentre le certificazioni non accolte sono 54509. In merito invece alle istanze in istruttoria, queste sono 1949, mentre il totale dei posti occupati corrisponde a 130028. Ne consegue che il totale dei posti rimanenti in favore dell'8va salvaguardia parlamentare corrisponde a 42438. Per quanto riguarda invece l'ultima salvaguardia (cioè la 7ma azione inserita all'interno  della legge di stabilità 2016), il totale delle domande accolte è stimato a 11525, mentre le non accolte sono 13875. Le pensioni liquidate finora con quest'ultimo provvedimento normativo corrispondono invece a 5466.

Possibilità di anticipare il pensionamento e incremento dei redditi disponibili per i pensionati meno ricchi. È verso questi obiettivi che si sta muovendo da mesi il governo nella messa punto di un piano, frutto di confronto con i sindacati, che vuole superare sostanzialmente due nodi dell’attuale sistema previdenziale-assistenziale: l’incremento dei requisiti per andare in pensione e l’adeguatezza dei trattamenti.

Lo scalino è quello che si è determinato dai requisiti previsti ante e post riforma previdenziale messa a punto d’urgenza nel 2011 dal governo Monti. Ci sono lavoratori che si sono visti posticipare la prima uscita utile di 4-5 anni. Per le situazioni più evidenti si è intervenuti con sette provvedimenti di salvaguardia che potenzialmente coinvolgeranno 172.466 persone e forse ce ne sarà un ottavo con la prossima legge di Stabilità. Per tutti gli altri, invece, si sta ragionando su come intervenire.

L’Ape (anticipo pensionistico) dovrebbe essere l’intervento principale, almeno in termini di platea potenziale di interessati, in quanto riguarda tutti i lavoratori dipendenti. L’impianto generale è chiaro: chi esce dal lavoro prima (fino a 3 anni e 7 mesi rispetto al requisito di vecchiaia) dovrà pagarsi la flessibilità tramite un prestito erogato dalle banche e da rimborsare in venti anni. Per le persone più in difficoltà è previsto un intervento compensativo dello Stato sotto forma di detrazioni fiscali. I dettagli, però, sono ancora da svelare e potranno fare la differenza. Perché sulle pensioni gli italiani sono sensibili e un costo troppo elevato, ma anche procedure complesse, potrebbero affondare lo strumento.Dal punto di vista tecnico, l’Ape, acronimo di anticipo pensionistico, che dovrebbe debuttare nel 2017, ruota intorno a un finanziamento che sarà erogato dalle banche a vantaggio del neo-pensionato e che servirà a pagare gli assegni nel periodo che precede il raggiungimento del requisito anagrafico standard per la pensione di vecchiaia. Successivamente tale somma verrà rimborsata dal pensionato in un arco temporale di vent’anni.

Il finanziamento sarà erogato dalle banche, ma per semplificare le procedure, è previsto un intervento dell’Inps che dovrebbe fare da “interlocutore” tra lavoratore e istituto di credito. L’intervento, e i costi, a carico dello Stato, saranno determinati dagli aiuti sotto forma di detrazioni, riconosciuti alle persone più in difficoltà, quali i disoccupati di lungo corso. Chi vorrà anticipare la pensione e avrà redditi medio-alti, invece, dovrebbe vedere l’operazione interamente a suo carico. Alcuni dettagli dell’operazione, però, non sono ancora stati definiti in attesa degli ulteriori incontri con i sindacati che si svolgeranno in settembre.





martedì 9 agosto 2016

Anticipo della pensione, sette mesi in più



La possibilità di andare in pensione fino a 3 anni prima grazie ad un prestito previdenziale da restituire in 20 anni, il cosiddetto Ape – Anticipo pensionistico,  è stata estesa a tutti i lavoratori, anche statali ed autonomi. Quindi non solo dipendenti del settore privato: l’anticipo pensione APE sarà utilizzabile anche da quelli pubblici e dai lavoratori autonomi.

Pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (ago) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla gestione separata.

Anticipo della pensione a cui sta lavorando il governo, e che dovrebbe diventare lo strumento di riferimento per garantire più flessibilità al sistema previdenziale diventa più ampio. Lo sconto massimo sull’età, infatti, potrebbe arrivare a 3 anni e 7 mesi, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, mentre finora si era ipotizzato un tetto a tre anni. Se questa sarà la soluzione finale, ciò significa che verrà abbuonato l’adeguamento alla speranza di vita che, dal 2012 a oggi, ha fatto lievitare di sette mesi il minimo anagrafico per la pensione di vecchiaia. L’Ape, inoltre, partirà prima della legge di Stabilità, con un provvedimento ad hoc.

Dal punto di vista tecnico, l’Ape, acronimo di anticipo pensionistico, che dovrebbe debuttare nel 2017, ruota intorno a un finanziamento che sarà erogato dalle banche a vantaggio del neo-pensionato e che servirà a pagare gli assegni nel periodo che precede il raggiungimento del requisito anagrafico standard per la pensione di vecchiaia. Successivamente tale somma verrà rimborsata dal pensionato in un arco temporale di vent’anni.

Il finanziamento sarà erogato dalle banche, ma per semplificare le procedure, è previsto un intervento dell’Inps che dovrebbe fare da “interlocutore” tra lavoratore e istituto di credito. L’intervento, e i costi, a carico dello Stato, saranno determinati dagli aiuti sotto forma di detrazioni, riconosciuti alle persone più in difficoltà, quali i disoccupati di lungo corso. Chi vorrà anticipare la pensione e avrà redditi medio-alti, invece, dovrebbe vedere l’operazione interamente a suo carico. Alcuni dettagli dell’operazione, però, non sono ancora stati definiti in attesa degli ulteriori incontri con i sindacati che si svolgeranno in settembre.

L’Ape costituisce l’intervento più consistente e anche più complesso del pacchetto previdenza a cui sta lavorando il governo: sul fronte della flessibilità sono ipotizzati interventi a favore dei lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e per chi ha iniziato a lavorare da minorenne, nonché nuove regole per consentire di “sommare” più facilmente i contributi versati in gestioni differenti e raggiungere così i requisiti minimi per andare in pensione senza oneri; sul fronte dell’adeguatezza degli assegni, invece, si dovrebbe intervenire sugli importi pensionistici più bassi, aumentando la platea di chi ricade nella “no tax area” e di chi beneficia della quattordicesima, o incrementando il valore di quest’ultima attualmente riconosciuto ai pensionati con oltre 64 anni di età.

L’Anticipo Pensionistico di cui si sta discutendo, e che dovrebbe partire nel 2017, fa leva su un finanziamento erogato da istituti di credito al pensionato mediante l’erogazione del trattamento pensionistico mensile nel periodo antecedente al raggiungimento dei requisiti anagrafici necessari per la pensione di vecchiaia. Sebbene il ‘prestito pensionistico’ sia erogato dalle banche, è l’INPS a fare da ‘anello di congiunzione’ tra lavoratori/pensionati e banche.


La decurtazione sulla pensione dipende dagli anni di anticipo con cui ci si ritira e dall'entità dell’assegno: secondo i primi calcoli, il taglio può andare da un 5 a un 15-20% per chi sceglie i tre anni di anticipo.

Vediamo un esempio: un lavoratore che si ritira con l’anticipo pensionistico APE un anno prima e ha una pensione di 800 euro netti al mese, paga per 20 anni una rata di circa 53 euro, che sale a quasi 160 euro nel caso di pensione anticipata di tre anni: i calcoli sono della UIL e forniscono una serie di esempi di applicazione dell’opzione nel più vasto quadro di Riforma Pensioni da inserire nella Legge di Stabilità 2017. Una nuova possibilità di pensione anticipata fino a tre anni, con un trattamento (l’anticipo pensionistico APE) che poi si restituisce quando si percepisce l’assegno previdenziale vero e proprio, attraverso un piano di ammortamento spalmato su 20 anni.

lunedì 8 agosto 2016

Lavoro autonomo e smart working: i diritti dei dipendenti




Il Disegno di legge è volto a garantire misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Lo smart working (lavoro agile) è una prestazione di lavoro subordinato prestata, parzialmente, all'interno dei locali aziendali e dietro i soli vincoli di orario massimo desunti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.


Ovvero, il telelavoro, il padre dello smart working, è andato in soffitta, e si apre una nuova era. Almeno dal punto di vista delle tutele, perché - come riportano i dati dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano - quasi il 50% delle grandi aziende sta già sperimentando questo tipo di prestazione.

Lo Smart Working intende cambiare il vecchio modello del lavoro, spostando il lavoratore da una postazione fissa raggiunta dopo aver timbrato il cartellino ad una tipologia di lavoro più flessibile, più adatta al nuovo modo di intendere il lavoro. E non si tratta soltanto di voler conciliare i tempi di vita e lavoro, e aiutare mamma e papà nella gestione della casa e dei figli, lo Smart Working è qualcosa di più. Lo Smart Working gira intorno al concetto di produttività: lasciando il dipendente libero di organizzarsi spazi, tempi e luoghi di lavoro si rende più responsabile del proprio operato e si possono fissare degli obiettivi di produttività da raggiungere in totale autonomia.

Multinazionali e imprese stanno già sperimentando o discutendo da tempo di Smart Working, o per dirla all’italiana di “lavoro agile”, ma a breve questa nuova modalità di lavoro troverà anche uno spazio tra le leggi dello Stato. Il 27 luglio scorso, infatti, la commissione Lavoro del Senato ha dato il via libera al disegno di legge sul lavoro autonomo che dovrà ora passare all’esame dell’aula, quasi sicuramente dopo la pausa estiva.

I principi cardine del lavoro agile sono semplici: vengono meno i vincoli legati a luogo e orario lavorativo; il dipendente organizza il lavoro in piena autonomia e flessibilità; acquista maggior importanza la responsabilità personale dei risultati ottenuti.

L'obiettivo, quindi, è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
Il provvedimento si compone di 22 articoli suddivisi in tre capi:

il capo I concerne il lavoro autonomo e si compone degli articoli da 1 a 12,

il capo II reca disposizioni in materia di lavoro agile e si compone degli articoli da 13 a 20,

il capo III reca le disposizioni finali.

Per quanto riguarda le misure previste per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento (cosiddetto «lavoro agile»), il presente disegno di legge risponde alla necessità di dar vita a una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro. Il disegno di legge configura il lavoro agile come strumento e non come tipologia contrattuale, con lo scopo di renderlo utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con questa possibilità, anche in maniera «orizzontale»: alcuni pomeriggi a settimana, tre ore al giorno, tutte le mattine, a seconda dell’accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore.

La legge sullo Smart Working prevede che datore di lavoro e dipendente sottoscrivano un accordo individuale, sia a tempo determinato che indeterminato, per disciplinare la nuova tipologia di lavoro.Questo accordo deve definire:

le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;

gli strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore;

i tempi di riposo;

l’esercizio del potere di controllo del datore, nei limiti della disciplina dei controlli a distanza;

le condotte legate al lavoro esterno all’ufficio che danno luogo a sanzioni disciplinari.

Il pilastro portante dello Smart Working deve essere un rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente che, sentendosi più libero di organizzare luoghi e tempi di lavoro, può garantire maggior produttività all’azienda. In questo modo a guadagnarci sono tutti: i dipendenti guadagnano tempo, flessibilità ed energie per esempio sprecate per andare e tornare dal luogo di lavoro; il datore di lavoro ci guadagna in termini di spese per la gestione dell’ufficio che perde di centralità, e in produttività dei dipendenti.

Per quanto riguarda i diritti del dipendente, restano validi tutti i diritti “tradizionali” come la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il testo italiano, nel recente passaggio in commissione Lavoro, ha accolto il “diritto alla disconnessione” introdotto nella disciplina francese: si prevede che con un accordo aziendale tra dipendente e datore si stabiliscano le regole per lasciare tempi liberi dalla connessione con l'ufficio.

La legge sullo Smart Working, inoltre, prevede che lo stipendio del dipendente che lavora all’esterno dell’ufficio non possa essere inferiore a quello dei dipendenti che svolgono la stessa mansione all’interno dell’azienda.

Il provvedimento da un lato prevede misure di sostegno a favore del lavoro autonomo, dall’altro introduce delle regole per lo smart working, o lavoro agile, cioè le prestazioni lavorative di tipo subordinato che, anche grazie alle nuove tecnologie, possono essere svolte senza la necessità di una sede predefinita e stabile.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, il Ddl amplia le tutele dei professionisti sul fronte dei pagamenti, del welfare e individua anche nuovi ambiti di azione, quali l’attività sussidiaria rispetto a quanto svolto finora dalla pubblica amministrazione. Altre novità prevedono l’ampliamento del raggio d’azione delle Casse di previdenza dei professionisti, che potranno erogare prestazioni di welfare a fronte di periodi di difficoltà degli iscritti, e la semplificazione della normativa sulla sicurezza degli studi professionali.






sabato 6 agosto 2016

Come calcolare la cassa integrazione in busta paga


La cassa integrazione può avere varie forme: può essere ordinaria, straordinaria ed in deroga. In ogni caso, in qualità di lavoratori, dovrete anche voi provvedere a fornire tutta la documentazione necessaria per ricevere la cassa integrazione e fare un calcolo di quanto andrete a percepire in ogni busta paga mensile. In questa guida, con pochi e semplici passaggi, vi illustrerò come calcolare la cassa integrazione. Vediamo quindi come procedere.

Modulo SR105

Richiesta del datore di lavoro all'Inps

Per prima cosa, bisogna compilare prima di tutto il modulo SR 105 e provvedere a consegnarlo al datore di lavoro, non appena quest'ultimo avrà inoltrato la richiesta all'Inps. Il datore di lavoro medesimo, è obbligato a custodirlo e comunicare all'Inps l'avvenuta sottoscrizione al più presto.

Tenete comunque presente che la CIG, ossia la Cassa Integrazione Guadagni, viene evidenziata nella busta paga che riceverete mensilmente e quindi potrete visionarla tranquillamente ed effettuare tutti i controlli.

Per calcolare la cassa integrazione, dovete tenere conto di due parametri fondamentali: il primo è quello dato dalle retribuzioni mensili lorde fino a 2075,21 euro, per le quali l'indennità mensile, al netto dei contributi, è pari a 903,20 euro; il secondo invece riguarda le retribuzioni lorde mensili che superano 2075,21 euro ed in tal caso, l'indennità mensile, al netto di contributi, risulterà pari a 1085,57 euro.

La C.I.G Cassa Integrazione guadagni presuppone la permanenza del rapporto del dipendente con
l’azienda in vista della ripresa produttiva. Lo scopo è integrare la retribuzione dei lavoratori in caso di riduzioni o sospensioni dell’attività dell’impresa.

1. Trattamento economico Cassa integrazione: precisazioni

Il lavoratore collocato in C.I.G ha diritto ad un trattamento economico a carico dell’ INPS proporzionato alla retribuzione, il cui ammontare è stabilito con riferimento alle ore integrabili.

L’integrazione salariale può essere disposta per un periodo massimo di 3 mesi continuativi (13 settimane) prorogabile trimestralmente fino al massimo complessivo di 52 settimane; se l'azienda però, ha già usufruito di 52 settimane consecutive di cassa, una nuova domanda può essere proposta per la stessa unità produttiva, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività.

Sempre per la stessa unità produttiva il trattamento non può superare 24 mesi in un quinquennio. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la somma del  trattamento non può superare 30 mesi in un quinquennio.

Ore integrabili:
come già specificato, sono integrate dalla cassa le ore di lavoro perse quindi non lavorate,nei limiti dell’orario contrattuale comprese tra le 0 e le 40 settimanali.

Malattia:

In caso di riduzione di orario di lavoro, il trattamento di malattia prevale sull’integrazione salariale.
Pertanto l’evento viene gestito integralmente come malattia.

Nel caso invece di sospensione dell’attività lavorativa (C.I.G a 0 ore) l’INPS ha precisato che se lo stato di malattia insorge:
1. Durante la sospensione da lavoro, il lavoratore continua ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie;
2. Prima dell’inizio della sospensione dell’attività, si avranno 2 casi:

Se la totalità del personale cui il lavoratore appartiene, ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in C.I.G. dalla data dell’inizio della stessa;
Qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’ indennità di malattia.

Maternità:

I lavoratori che fruiscono dell’ astensione obbligatoria e dei riposi giornalieri per allattamento hanno diritto all'indennità di maternità e non all'integrazione salariale. Per quanto riguarda l’astensione facoltativa le lavoratrici beneficiano della normale integrazione salariale.

Misura della cassa integrazione:
L’integrazione salariale spettante ai lavoratori è pari all’80% della retribuzione che essi avrebbero percepito in caso di normale attività (retribuzione di riferimento), ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali. La somma così determinata deve essere ridotta in misura pari all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti (5,84%), quindi più bassa rispetto all'aliquota standard applicata ai dipendenti.



martedì 2 agosto 2016

Inps: nuove istruzioni per la cassa integrazione ordinaria


L'Inps ha fornito le istruzioni per la concessione della cassa integrazione ordinaria. Il documento completa il quadro normativo a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo 148/2015 del Jobs act quasi un anno fa e dal decreto ministeriale 95442, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 14 giugno, relativo ai criteri per l’esame delle domande di Cigo.

A differenza di quanto avvenuto in passato, per chiedere la cassa integrazione è necessario presentare una relazione tecnica dettagliata sullo stato di salute dell’azienda con l’obiettivo di “certificare” la temporaneità della situazione di difficoltà e quindi la concreta possibilità di una ripresa dell’attività a pieno regime, come già ribadito dallo stesso Inps a inizio luglio con il messaggio 2908/2016.

L'Inps ha precisato che il nuovo procedimento di concessione della CIGO, che si applica alle domande presentate a partire dal 29 giugno 2016, sarà a breve gestito esclusivamente con il sistema del Ticket, cioè attraverso un codice che servirà per la presentazione della domanda da parte dell'azienda.

Le novità principali della procedura sono:

la competenza esclusiva delle sedi Inps alla concessione della prestazione, con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;

l'individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;

l'obbligo per le aziende richiedenti di predisporre una relazione tecnica dettagliata in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che indichi gli elementi probatori indispensabili per la concessione della CIGO (la relazione è obbligatoria anche in caso di richiesta di proroga della domanda originaria);

la facoltà dell’Inps di svolgere un supplemento istruttorio richiedendo all'azienda un'integrazione dei documenti.

La CIGO era e resta un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il ricorso all'integrazione salariale è infatti ammesso nei casi già contemplati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e situazioni temporanee di mercato.

Oltre alla relazione obbligatoria l’azienda ha facoltà di presentare ulteriore documentazione, relativa, ad es., alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e alla CIGO già concessa.

Il provvedimento di concessione o di rigetto (totale o parziale) della CIGO deve contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto esaminati e le ragioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.

Requisito comune a tutte le fattispecie è la transitorietà della crisi aziendale: deve essere prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, la ripresa della normale attività lavorativa.
L’INPS sottolinea che le aziende soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all’intervento di CIGO durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale.

Altro requisito trasversale è la “non imputabilità”, intesa come involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche non riferibilità dell’evento all’organizzazione o programmazione aziendale.

Si ribadisce infine che la mono-committenza non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della CIGO e quindi non è, di per sé, causa di rigetto della domanda.

L’INPS,inoltre ha  affermato che in linea di massima la causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa è già contemplata nel capitolato di appalto ed è quindi connessa al rischio di impresa.

Soltanto in caso di circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore,
che inducano l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, sarà possibile ricorrere alla CIGO

Le causali previste dal decreto ministeriale
mancanza di lavoro/commesse da parte di un’impresa che abbia avviato l’attività produttiva da più di un trimestre;

crisi di mercato o settore merceologico, per un’azienda che abbia avviato l’attività produttiva da almeno un trimestre.

In entrambi i casi, nella relazione tecnica dettagliata, deve essere data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo. In questo caso costituiscono elementi probanti: il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto.

fine cantiere/fine lavoro: si tratta di brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro che non devono essere superiori a tre mesi. Nella relazione va documentata la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi;


fine fase lavorativa è caratterizzata, invece, dalla sospensione dell’attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. La sospensione tuttavia non deve interessare l’intera maestranza;

perizia di variante e suppletiva: sospensioni dell’attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. La fattispecie non deve derivare dalla necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d’opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Non sono pertanto integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di  variare i progetti originari o di ampliare gli stessi sopraggiunte in corso d’opera (ampliamento dei lavori per l’utilizzo dei ribassi delle basi d’asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.).

In questo caso possono essere presentati i seguenti ulteriori elementi: copia del contratto con il committente, copia del verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa, la documentazione probante o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della variante per le richieste motivate da perizia di variante e suppletiva.

mancanza di materie prime/componenti, non imputabile all’azienda. A corredo della domanda, le imprese dovranno, in particolare, documentare con la relazione tecnica dettagliata sia le modalità di stoccaggio seguite, sia la data dell'ordine delle materie prime o delle componenti, attraverso infruttuose ricerche di mercato effettuate (tramite e-mail, contatti epistolari etc. ).

eventi meteo: nella relazione tecnica dettagliata va dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento insieme alle conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo. Le imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, sono tenute a provare che l’attività aziendale espletata non poteva proseguire al coperto, senza un aumento dei costi, il prolungamento dei tempi di lavoro e/o il pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi.



Pensione: anzianità e anticipata requisiti e tabelle



A decorrere dal 1° gennaio 2012, dunque i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità al perfezionamento dei  requisiti anagrafici che seguono, suddivisi per categorie di lavoratori ( Per gli anni futuri i requisiti  sono da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.)

a)  per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti:
 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni  e 3 mesi ( req. da adeguare a speranza di vita)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni  e 3 mesi da adeguare a speranza di vita)

2)  per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata ( legge 8 agosto 1995, n. 335):

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi (req da adeguare)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi (req. da adeguare)

c)  per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 nonché  per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata :

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi (req. adeguato)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi ( req. da adeguare)

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità per i seguenti soggetti:

- non vedenti (art. 1, comma 6,  del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65  del 1995);

- invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).

Requisiti contributivi
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue  esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

TABELLA PENSIONE ANTICIPATA
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese
(pari a 2189 settimane) 41 anni e 1 mese
(pari a 2137 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi
 (pari a 2206 settimane) 41 anni e 5 mesi
(pari a 2154 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi
 (pari a 2210 settimane) 41 anni e 6 mesi
(pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 10 mesi (pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2017 42 anni e 10 mesi
(pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2018 42 anni e 10 mesi
(pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2019 43 anni e 02 mesi
(pari a 2245 settimane) 42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)
Dal 1° gennaio 2020 43 anni e 02 mesi
(pari a 2245 settimane) 42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)

La pensione anticipata dal 2017

Tali lavoratori potranno andare in pensione con il pagamento di una rata di ammortamento di 20 anni, con la copertura assicurativa ed una detrazione fiscale sulla parte del capitale anticipato per alcuni soggetti più deboli. Non c'è nessuna penalizzazione ma solo una rata di ammortamento di 20 anni, che è una penalizzazione implicita, con copertura assicurativa, e una detrazione fiscale modulata rispetto a chi è più o meno meritevole di tutela.

Sull’applicazione dell’APE, si pongono però una serie di problemi:

lo Stato dovrebbe coprire i costi per l’anticipazione e lo Stato ha la copertura?

in caso di morte del lavoratore, prima dei 20 anni previsti per l’ammortamento, cosa si fa?

verrà gestito dalle assicurazione e dalle banche, visto che si chiede una copertura assicurativa;

qual è il ruolo dell’Inps.

Inoltre, tutti gli altri lavoratori che avranno raggiunto i 63 anni di età con reddito alto o che comunque hanno raggiunto la quota di rendita pensionistica,  potranno andare in pensione ma con decurtazioni sull’assegno che potrebbero essere alte. Nella seduta del 10 giugno si parlava del 15%.



Riforma pensioni: le misure dal 2017



Parliamo dei possibili mutamenti che potrebbero essere introdotti con la prossima legge di stabilità 2017 e che riguarda la Riforma delle Pensioni 2017, come sappiamo il cantiere delle Pensioni è sempre aperto e non chiude mai, infatti Governo e Sindacati s’incontrano quasi tutti i giorni per mettere a punto la manovra sulle pensioni del prossimo anno, da questi incontri qualcosa filtra e in questo proponiamo una panoramica generale su tutti i temi che sono oggetto di dibattito e che subiranno con tutta probabilità delle modifiche.

Le Casse previdenziali, oggetto negli ultimi tempi di grossi scandali che mettono a rischio i diritti degli iscritti e la speranza di una pensione adeguata;  si affronta poi  la materia delle pensioni con il sistema contributivo puro  che ancora non è ben chiaro a nessuno.

Si parla infatti sempre dei pensionati o dei pensionandi che godono ancora di un sistema misto retributivo-contributivo, ma  poco si parla dei futuri pensionati che rientrano nel sistema contributivo puro al 100%  e ci si guarda bene dal quantificare le pensioni che spetteranno a questi poveri sfortunati. Sfortunati mi sembra la parola giusta, perché questi poveri-pensionati saranno quelli chiamati a pagare l’allegra gestione del sistema pensionistico degli ultimi 30-40 anni.

La Riforma delle pensioni è un argomento fondamentale per tutti i governi ed è sempre stato uno dei temi più salienti sui quali si sta discute.

anticipo di pensione con prestito APE

Casse previdenziali;
Opzione Donna;
blocco speranza di vita;
bonus lavoratori precoci;
ricongiunzione contributi;
perequazione pensioni;
lavori usuranti.

Questa è il quadro che si dovrebbe risolvere con la riforma delle pensioni e la legge di stabilità 2017.

L’APE è una delle proposte maggiormente discusse, il Governo vorrebbe consentire a coloro che intendono lasciare il mondo del Lavoro con qualche anno di anticipo di poterlo fare con un prestito che andrebbe a pagare la loro pensione mensile fino al raggiungimento della normale età pensionabile, questo prestito verrebbe concesso dalle banche in cooperazione con le Assicurazioni che dovrebbero garantire il pagamento del prestito in caso di morte prematura.

Il pensionato dovrebbe quindi stipulare un prestito con una banca convenzionata e restituirlo (con gli interessi) spalmato in 20 anni, per cui ogni mese dall’assegno di pensione verrebbe decurtata la rata relativa al prestito, in questo articolo abbiamo trattato l’argomento in maniera approfondita, evidenziando tutti i lati negativi della proposta.

Si sta pensando di bloccare questa continua affannosa rincorsa verso la pensione, le proposte fatte al momento vogliono bloccare l’età pensionabile a 66 anni e 7 mesi fino al 2020 poi dal 2021 verrà aumentata l’età a 67 senza apportare ulteriori modifiche.

Si parla poi di un Bonus per quei lavoratori precoci che hanno maturato 41 anni di contributi anziché 43 anni di contributi ed infine tra le varie proposte in cantiere c’è quella di eliminare la ricongiunzione a pagamento e facciamo un cumulo gratuito senza alcuna limitazione.

Opzione Donna (pensione anticipata per le lavoratrici a 58 anni), Per le donne dipendenti che hanno maturato 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi (58 anni e 3 mesi per le autonome) entro il 2015, è ancora aperta l'opzione donna, cioè la possibilità di andare in pensione trascorsi la finestra mobile o anche successivamente a fronte però del calcolo dell'assegno con il metodo contributivo che comporta in media una penalizzazione del 25-30% rispetto al sistema misto a cui avrebbero diritto.

Infine c’è il capitolo della perequazione della pensione che interessa tutti i pensionati, un punto dolente poiché sono anni che le pensioni perdono il loro potere di acquisto in continuazione, per questo sono al vaglio alcune novità che potrebbero entrare in vigore dal 2017, tra cui il ritorno all’antico e rivalutando al 100% tutte le pensioni fino a 1.500 € al mese, al 90% dal 1.500 a 2.000 € al mese e il 75% per quelle pensioni che vanno dai 2.500 € in su al mese.

Poi c’è la questione dei Lavori usuranti, nello specifico si sta cercando di includere anche i lavoratori Edili, Macchinisti, Infermieri, ed altre categorie.

Vediamo come funziona e si articola la pensione anticipata.

In pensione anticipata, a tre anni dai requisiti pieni, con una decurtazione dell’assegno proporzionale al piano di rientro del prestito pensionistico (APE): durata 20 anni, taglio massimo 15%: tutti i dettagli del meccanismo, proposto dal Governo per la prossima Legge di Stabilità, sono stati spiegati ai sindacati nel corso del secondo tavolo sulla Riforma Pensioni 2017.

In particolare, è emerso che  il lavoratore interessato alla pensione anticipata APE non dovrà rapportarsi con banche o assicurazioni (finanziatori privati) ma continuerà ad avere come unico interlocutore l’INPS. E qui si registra sul fronte negoziale il primo passo avanti: nessuna critica sindacale nei confronti dell’intervento delle banche in questa forma di anticipo pensione.

Il meccanismo è il seguente: possono scegliere la pensione anticipata APE (anticipo pensionistico) i nati fra il ’51 e il ’55, quindi coloro a cui mancano al massimo tre anni al raggiungimento della pensione di vecchiaia. In pratica, l’opzione per la flessibilità in uscita sarà esercitabile da lavoratori con almeno 63 anni e 7 mesi (62 anni e 7 mesi per le donne del settore privato) a partire dal 1° gennaio 2017.

Riceveranno un trattamento fino al raggiungimento della pensione vera e propria, che poi restituiranno con ammortamento ventennale tramite decurtazione dell’assegno previdenziale. Gli interessi del prestito dovrebbero essere a carico dello Stato, almeno per le fasce più svantaggiate (es.: esodati…). E se il lavoratore muore prima di aver restituito il prestito pensionistico? In caso di decesso prima dei 20 anni di ammortamento agli eredi probabilmente non sarà richiesto nulla.

Il taglio massimo, nel caso di ritiro anticipato di tre anni, è quantificato tra il 2% e il 15%della pensione piena. Le variabili in gioco sono; periodo di anticipo, reddito e situazione lavorativa. E’ poi previsto un sistema di detrazioni fiscali che ammorbidisce o azzera (ad esempio per i disoccupati) la decurtazione dell’assegno. Ricordiamo che per categorie di lavoratori particolarmente disagiate, come i disoccupati di lunga durata, la Riforma Pensioni prevede un prestito non finanziato dalle banche ma dallo Stato.

Esempio
Il lavoratore con i requisiti anagrafici verifica l’ammontare dei contributi versati fino a quel momento e chiede, tramite l’INPS, un prestito bancario: otterrà, come anticipo sulla pensione, una somma corrispondente al proprio reddito per gli anni che lo separano dalla pensione vera e propria (devono essere massimo 3). Se per esempio gli manca il 70%, dopo tre anni dovrà restituire un debito pari a 2,1 volte il trattamento annuale, da restituire in 20 anni dovrà versando una rata pari al 10,5% della pensione. Il caso peggiore sarebbe quello in cui gli mancasse il 100% della futura pensione, nel qual caso subirebbe poi una decurtazione del 15% (che corrisponderebbe alla rata da versare per estinguere il debito).

Come si calcola
Tecnicamente, il montante pensionistico su cui si calcola la pensione sarà quello raggiunto alla richiesta di anticipo (quindi, si perdono i tre anni di contribuzione corrispondenti al pensionamento anticipato), mentre il coefficiente di trasformazione è quello relativo al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Il trattamento è frutto di un finanziamento bancario erogato dall’INPS, che funziona come front-office dell’APE. E’ previsto un contratto di assicurazione sul prestito - che copre ad esempio il rischio di decesso del pensionato prima dei 20 anni di ammortamento - senza costi per il pensionato, al quale non possono essere chieste garanzie reali (es.: sulla casa di proprietà).



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