giovedì 22 settembre 2016

Il datore di lavoro deduce i contributi per colf e badanti



I contributi previdenziali versati nell’anno 2015 a colf e badanti nell’ambito delle prestazioni di lavoro domestico svolte, possono essere portati in deduzione dal reddito nel modello 730/2016. Viene confermato quindi anche per il 2016 la possibilità di dedurre dal proprio reddito, in sede di dichiarativo fiscale, la quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per colf e badanti nel limite massimo di 1.549,37 euro.

Ai fini di deduzione dal reddito, il contribuente - datore di lavoro, deve conservare le ricevute di pagamento MAV o bollettini di versamento all’INPS dei contributi ma dal momento che la suddetta contribuzione è versata trimestralmente, occorre fare attenzione, in quanto tra i contributi da dedurre nel modello 730 2016 o modello Unico 2016, devono essere presenti solo quelli effettivamente versati nel corso del 2015 in base al principio di cassa.

I contributi che si possono portare in detrazione fiscale sono quelli versati ai fini previdenziali ed assistenziali con il bollettino postale o con modello F24 (obbligatori per legge).

Il contribuente che intende dedurre dal proprio reddito complessivo la quota a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali per colf e badanti, deve indicare nel rigo E23 del modello 730/2016, l’importo dei contributi versati nell'anno fiscale 2015.

Ciò significa che la deducibilità contributi colf badanti 730 2016 o Unico 2016 può essere fatta valere solo per i seguenti versamenti:

Contributi INPS versati a gennaio 2016 e relativi al quarto trimestre 2015;

Contributi INPS versati ad aprile, luglio e ottobre 2016 e relativi ai primi 3 trimestri del 2016.

I contributi INPS colf e badanti relativi al 4° trimestre, pagati quindi a gennaio 2016, possono essere portati in deduzione dal reddito con il 730 2017 e Unico 2017

Come va calcolato l’importo deducibile dei contributi versati alla colf?

Il contribuente che assume una colf o una badante, è tenuto al versamento della relativa contribuzione previdenziale ed assistenziale, il cui importo, da versare all’INPS per i contributi, dipende dalla retribuzione oraria, ma per i contratti di lavoro sopra le 24 ore settimanali, scatta un importo forfetario.

In base alle nuove tabelle INPS importi contributi colf 2016 la quota a carico del datore di lavoro è la seguente:

Retribuzione fino a 7,88 euro: 0,35; da 7,88 a 9,59 euro è pari a 0,40; oltre 9,59 euro l’ora è pari a 0,48.

Per i contratti sopra le 24 ore settimanali: 0,25.

Il datore di lavoro, oltre ai contributi INPS, è obbligato anche a versare il contributo di assistenza contrattuale per l’accesso alle prestazioni della Cassa Colf, il cui importo è visibile nel bollettino MAV sotto la voce “Causale del Versamento” e nell’Attestazione di pagamento che viene rilasciato al lavoratore sotto la voce “Codice Organizzazione”. Tale importo per il 2016 per i contratti a tempo indeterminato e determinato è di 0,03 euro all’ora, di cui 0,01 a carico del lavoratore.

Questo importo però, non è deducibile ai fine IRPEF perché è destinato alla cassa a favore dei dipendenti collaboratori familiari.

Diversamente da quanto previsto dall’art. 15, TUIR (detrazione dei compensi erogati a tali soggetti, se il soggetto assistito è “non autosufficiente”) i contributi previdenziali versati sono deducibili a prescindere dalla situazione “fisica” in cui versa il contribuente interessato.

I contributi previdenziali e assistenziali relativi ai soggetti sopra elencati:

vengono versati dal datore di lavoro, ma sono costituiti da una quota a carico del datore di lavoro e da una quota a carico del lavoratore;

sono deducibili solo per la quota rimasta a carico del datore di lavoro.

Il versamento all’INPS dei contributi domestici familiari è effettuato per trimestri solari, entro i seguenti termini:
• dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
• dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
• dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
• dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

La contribuzione relativa ai lavoratori domestici prevede il versamento di un contributo ordinario e un contributo integrativo.

Tuttavia, per determinare il valore della quota di contributo deducibile non bisogna utilizzare “direttamente” il totale pagato indicato nella ricevuta di pagamento, in quanto tale valore è composto:
- dalla quota di contributo a carico del datore di lavoro, deducibile nel limite di € 1.549,37;
- dalla quota di contributo a carico del lavoratore, non deducibile dal datore di lavoro.

È quindi, necessario scorporare la parte di onere deducibile in capo al datore di lavoro, in quanto la quota di contributo a carico del lavoratore è già stata dedotta al momento del pagamento delle retribuzioni (il reddito del lavoratore è già al netto della quota di contributi a suo carico).

Per effettuare il calcolo corretto dei contributi deducibili è necessario conoscere l’ammontare del contributo ordinario e di quello integrativo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Gli importi del contributo ordinario (sia la quota a carico del lavoratore che quella a carico del datore di lavoro) sono rinvenibili dalle tabelle di contribuzione predisposte dall’INPS. In particolare, se l’orario di lavoro:

non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione;

è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

A titolo esemplificativo, la tabella relativa ai contributi applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzione di lavoratori assenti prevede:

- fino a euro 7,86, un importo di contributo orario pari a euro 1,49 (con assegni familiari) (0,35 per il lavoratore) e di euro 1,50 (senza assegni familiari) (0,35 per il lavoratore);

- oltre ad euro 7,86 e fino a euro 9,57, un importo di contributo orario pari a euro 1,68 (con assegni familiari) (0,39 per il lavoratore) e di euro 1,69 (senza assegni familiari) (0,39 per il lavoratore);

- oltre ad euro 9,57, un importo di contributo orario pari a euro 2,04 (con assegni familiari) (0,48 per il lavoratore) e di euro 2,06 (senza assegni familiari) (0,48 per il lavoratore);

- per più di 24 ore settimanali, un importo di contributo orario pari a euro 1,08 (con assegni familiari) (0,25 per il lavoratore) e di euro 1,09 (senza assegni familiari) (0,25 per il lavoratore).

Il contributo integrativo obbligatorio versato dal datore di lavoro alla CAS.SA.COLF (CASsa SAnitaria COLF o cassa malattia colf) pari ad € 0,03 (di cui € 0,01 a carico del lavoratore) per ogni ora di lavoro, è deducibile per il datore di lavoro privato in misura di € 0,02 moltiplicato per l’ammontare delle ore lavorate.

Per il calcolo dei contributi dell’esempio proposto il totale dei contributi versati dal datore di lavoro risultano pari a:

€ 561,60 (€ 1,08 x 520) contributo ordinario;
€ 15,60 (€ 0,03 x 520) contributo integrativo.

La quota di contributi a carico del lavoratore sono pari ad:
€ 130,00 (520 x € 0,25) contributo ordinario;
€ 5,20 (520 x € 0,01) contributo integrativo.

Dunque in definitiva, l’ammontare deducibile per il datore di lavoro privato è pari a:
€ 431,60 (€ 561,60 - € 130,00) contributo ordinario;
€ 10,40 (€ 15,60 - € 5,20) contributo integrativo.

Il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro risulta quindi pari ad € 431,60 + € 10,40 = € 442,00.





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