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sabato 2 febbraio 2013

Lavoro: aziende con le mani legate per assumere

Allarme rosso per l'assunzione di lavoratori licenziati e disoccupati. La legge di stabilità ha tagliato i fondi, azzerando gli incentivi necessari a dare lavoro agli ex dipendenti di imprese con meno di 15 addetti: le aziende che offrono occupazione si trovano di fatto con le mani legate perché non possono usufruire degli sgravi contributivi, riservati agli iscritti alle liste di mobilità. Liste precluse a chi è licenziato da un'impresa con meno di 15 addetti. Lo denuncia Unimpresa che ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Monti,e al ministro del Lavoro, Fornero. Sollecitando una immediata azione affinché si ristabilisca il principio di uguaglianza tra lavoratori ed aziende e affinché il Governo attivi ogni urgente iniziativa per ripristinare le disposizioni della legge 236/93 (articolo 4).

”La legge di stabilità per il 2013 non ha rifinanziato le agevolazioni, legate all’iscrizione nella lista di mobilità, per le aziende che assumono lavoratori licenziati in forma individuale e in gran parte provenienti da piccole aziende” ha spiegato il delegato alle relazioni industriali di Unimpresa, Paolo Stern. Secondo il responsabile delle relazioni industriali di Unimpresa “la mancata possibilità di fruire dei benefici della mobilità determina, per le aziende che vogliono assumere nuovo personale, un aggravio di costi contributivi di circa il 20%. Sono proprio le PMI quelle maggiormente penalizzate dalla mancata proroga del beneficio perché lo stesso incide pesantemente  in quel bacino occupazionale di riferimento. Infatti generalmente la mobilità infra-aziendale del personale avviene per categorie di imprese omogenee e quindi le piccole imprese ricercano spesso personale che abbia maturato esperienza in ambiti simili ai propri. Oggi l’assunzione di questo tipo di personale non è più incentivata”.

“Da non sottovalutare – aggiunge Stern – la circostanza che per i lavoratori espulsi nell’ambito di procedure collettive il regime della mobilità persisterà fino a tutto il 2016. Ancora una volta le imprese più piccole ed i loro occupati subiscono un trattamento di sfavore che rischia di far disperdere patrimoni di alta professionalità in un periodo in cui il Paese non può permettersi di perdere nemmeno un ulteriore posto di lavoro”.

venerdì 25 gennaio 2013

Aspi: liste mobilità 2013 garanzie requisiti e tutele

Gli interventi previsti dalla legge di riforma mirano a ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ad ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, a limitare le distorsioni e spazi per usi non proprio leciti insiti in alcuni degli strumenti esistenti. A questo scopo si riordinano e migliorano le tutele in caso di perdita involontaria dell'occupazione; si estendono le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria; si prevedono strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini alla pensione.

Il datore di lavoro e il lavoratore, in caso di licenziamento comunicato dal datore di lavoro, avviano il tentativo obbligatorio di conciliazione, cercando di raggiungere un accordo per risolvere il rapporto consensualmente. In questo caso, per legge il lavoratore acquisisce il diritto di accedere all’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), a certe condizioni.

Se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, ovvero 52 settimane di contributi versati negli ultimi due anni e 2 anni di contributi assicurativi presso l’Inps, il lavoratore ha un incentivo in più per aderire alla risoluzione consensuale, perché percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi.

Se, invece, il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012, ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.

L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste; in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;

che erano stati assunti a tempo indeterminato da:

imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;

cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;

aziende in regime transitorio:

aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;

agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre. 

Restano coperti dalla nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2011) con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, etc.).

Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, pur esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASpI, si rafforzerà e porterà a regime il meccanismo una tantum oggi previsto.

Requisiti di accesso analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio

Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).

Sarà inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare all’Inps all’atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine); si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni (si applica anche nel caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato).

La indennità di mobilità spetta in caso di licenziamento per:

esaurimento della cassa integrazione straordinaria; riduzione di personale; trasformazione dell'attività aziendale;  ristrutturazione dell'azienda; cessazione di attività aziendale.

La domanda di indennità di mobilità ordinaria può essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento:
tramite WEB – servizi telematici accessibili direttamente tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Inps; Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L'indennità decorre: dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;  dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.

L’indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità:
tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN (27 caratteri:stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c.);

allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore, presentando: un documento di riconoscimento; il codice fiscale;
consegnando l'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa a chi ne deve usuifruire Postel in Posta Prioritaria.

Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.

Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.  Mentre dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.

L'indennità comunque che non può superare i massimali stabiliti annualmente.

L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.  Su questa prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.

domenica 6 gennaio 2013

Lavoratori in mobilita 2013 e agevolazioni contributive per i dipendenti


Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con l'interpello 40/2012. La questione riguarda la possibilità per un datore di lavoro di beneficiare dell'aliquota contributiva agevolata pari al 10% (articolo 8, comma 2, legge 223/1991), laddove prima si avvale del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità mediate un contratto di somministrazione, e successivamente (anche senza soluzione di continuità) assume direttamente lo stesso lavoratore con un contratto a tempo determinato previsto dalla legge 223/1991.

L’agevolazione contributiva per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità spetta anche all’azienda che avvia il rapporto lavorativo attraverso un’agenzia per il lavoro e che il periodo lavorativo va a cumularsi con altri periodi di lavoro agevolati avviati direttamente dal datore di lavoro sempre per lavoratori in mobilità.

L'incentivo, l’agevolazione contributiva, consiste nel riconoscimento di uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 12 mesi, tale da consentire di pagare contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento dello stesso beneficio per altri 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il ministero del lavoro, inoltre, ha spiegato che la riforma Fornero è intervenuta stabilendo alcuni principi generali che devono essere soddisfatti per beneficiare delle agevolazioni contributive.
L'articolo 4, comma 13 della legge 92/2012 ha precisato che per «la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato», pur ravvisandosi, formalmente, in tale ipotesi, due datori di lavoro.
Anche se questa regola era già applicata dall'Inps in via amministrativa, la disposizione ha dunque introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell'agevolazione tra i contratti di lavoro subordinato e periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione di lavoro. Il ministero ha risposto positivamente al quesito precisando che l'impresa dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.


Per la fruizione allo sgravio di mobilità è necessario utilizzare una specifica modulistica (Inps, messaggio 12957 del 2 agosto 2012) e per il periodo di missione l'impresa utilizzatrice (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri) deve rilasciare all'agenzia per il lavoro un'autocertificazione accompagnata da copia del documento d'identità di chi l'ha sottoscritta.

giovedì 10 marzo 2011

Mobilità per gli studi professionali

Il parere del ministero del Lavoro sul quesito sollevato da Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e da Confprofessioni ha cambiato gli orientamenti dei centri per l'impiego che non vogliono iscrivere nelle liste di mobilità questa categoria di dipendenti, perché non licenziati da imprese.
Adesso con l'interpretazione del ministero del Lavoro i dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla procedura della mobilità, come prevista dalla legge 223 del 91 in caso di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività.
L’interpello n 10 del 2011 ha risposto al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che era volto a chiarire la possibilità, per i dipendenti degli studi professionali di essere iscritti alla lista di mobilità.
Sicuramente risulta una vittoria “legale” da parete degli studi professionali o dei dipendenti che lavorano presso di loro.
Ricordiamo che secondo l'articolo 4 della legge n. 236 del 1991, possono essere iscritti nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo riconducibile a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività lavorativa.
Il ministero ha sottolineato che la Corte dell'Unione Europea ha esteso la nozione di datore di lavoro, affermando che bisogna applicare la dottrina ai licenziamenti collettivi effettuati da qualunque datore, persona fisica o giuridica. La possibilità di iscrivere nelle liste anche i dipendenti degli studi professionali, licenziati per riduzione di personale, va dunque nella linea delle direttive dell'Unione Europea. Oltre che essere iscritti alla lista, questi lavoratori potrebbero aver diritto anche all'indennità di mobilità in deroga, se possono vantare un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. Le leggi 203 del 2008 e 2 del 2009 hanno esteso alcune misure di sostegno, in deroga ai canonici ammortizzatori, a categorie di lavoratori che per il settore di attività o per le dimensioni aziendali ne sarebbero stati esclusi.
Pertanto, l’indennità di mobilità in deroga può essere erogata anche dai dipendenti licenziati da studi professionali a seguito della crisi, se posseggono i requisiti richiesti e dichiarano la loro immediata disponibilità al lavoro e a percorsi formativi, senza che rilevi la forma giuridica, individuale o associata, dello studio professionale di provenienza.
Si è trattato di un risultato importante perché il chiarimento del ministero ha posto sullo stesso livello i lavoratori degli studi professionali ai lavoratori degli altri settori, commercio, industria e servizi in cui la legge per la legislazione in materia di cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione era già in vigore.
Il ministero ha precisato che i lavoratori degli studi professionali, in presenza di almeno 12 mesi di anzianità lavorativa presso lo stesso studio (di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato) hanno diritto anche all'indennità di mobilità in deroga.
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