domenica 25 ottobre 2015

Riduzione dello stipendio ai lavoratori con il Jobs act è possibile


La riforma del lavoro detta Jobs act non solo ha cambiato il paradigma dei contratti di lavoro per i neoassunti, ma tramite i decreti attuativi finirà per impattare tangibilmente anche sui contratti in essere. Innanzitutto in virtù dei decreti su controllo a distanza dei dipendenti e demansionamento, in quest’ultimo caso con possibilità di diminuzione dello stipendio. La possibilità di tagliare lo stipendio, anche se ancora non è stata adeguatamente valutata dalla giurisprudenza, poiché non sono emerse questioni inerenti, è in realtà uno degli aspetti più rilevanti del decreto, che ha modificato il Codice Civile.

Quindi ha previsto il demansionamento del lavoratore a condizioni che sono nelle mani del datore di lavoro.

Nella peculiarità, il decreto stabilisce che:
“In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore”.
Appare evidente come la modifica degli assetti organizzativi sia un presupposto nelle mani dell’azienda e che abbia un significato molto generale, forse troppo.

L’assegnazione ad una mansione pari al livello contrattuale inferiore non dovrà però intaccare il margine contributivo raggiunto.

E se la discesa del lavoratore sembra decisione facilmente applicabile, non è altrettanto per la salita, ovvero per il passaggio ad una mansione superiore, che potrà avvenire in termini più lunghi. Prima, infatti, l’assegnazione a un livello superiore diventava definitiva dopo tre mesi di lavoro in quell’attività, con il decreto, questo arco di tempo passerà da tre a sei mesi.

Il decreto prevede, inoltre, la possibilità di stipulare accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione.

Questo significa che il lavoratore in accordo con il datore di lavoro può stipulare livelli inferiori di tutela.

È seppure tale operazione avviene con il consenso del dipendente, che non è lasciato da solo di fronte all’imprenditore, e pur vero che l’azienda può mettere il dipendente di fronte a una scelta: o il lavoratore accetta le condizioni, che possono comprendere riduzione di mansione o di  stipendio, o sarà licenziato con un indennizzo di poche mensilità.

La nuova formulazione del Codice, infatti, non solo ammette il demansionamento, ma aggiunge – previo accordo tra datore e lavoratore in sede protetta – la possibilità di ridurre la retribuzione: possibilità esplicitamente vietata dalla vecchia formulazione del Codice Civile, che prevedeva la nullità di ogni patto di diminuzione della retribuzione. Formulazione fin qui sempre condivisa dai giudici, anche in presenza di accordi privati. Con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs act cambia tutto, gli accordi di diminuzione dello stipendio sono validi, anche se individuali, rispettando determinate condizioni.

Ora in sostanza, perché il patto individuale di modifica (sia delle mansioni, che della categoria, dell’inquadramento e della retribuzione) sia valido, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
l’accordo deve essere concluso nelle sedi di conciliazione deputate (le cosiddette sedi protette:

commissioni sindacali, presso la Dtl, commissioni di certificazione dei contratti…);

deve sussistere l’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione;
in alternativa, deve sussistere l’interesse del lavoratore all’acquisizione di una diversa professionalità;

in alternativa, deve sussistere l’interesse del lavoratore al miglioramento delle condizioni di vita.

I minimi retributivi previsti dai Contratti Collettivi, corrispondenti all'inquadramento (livello) del lavoratore, restano in ogni caso inderogabili, anche nei casi in cui non sia applicato alcun Contratto Collettivo, poiché il giudice può utilizzare tali minimali come misura di adeguatezza della remunerazione, in base alla Costituzione.

Inoltre con la legge di stabilità del 2016 è stato inserito un comma che allarga il tetto agli stipendi dei super-manager delle partecipate bello Stato e degli enti locali, anche ai dirigenti e ai dipendenti delle società. Oggi esistono tre tetti alle retribuzioni a seconda delle dimensioni dell’azienda: il più alto di 240 mila euro, uno intermedio di 192 mila euro, e uno più basso di 120 mila euro. La norma attuale fermo restando che il limite massimo di 240 mila euro, i  tetti dovranno diventare cinque. Dunque è probabile che la soglia di 120 mila euro sarà abbassata. Ma la vera novità è che i limiti non si applicheranno più solo agli amministratori delegati e ai presidenti, ma a tutti i dipendenti delle società.

I tetti saranno cumulativi, nel senso che terranno conto di tutti i compensi percepiti, anche da parte di altre società o amministrazioni pubbliche. La stessa norma contiene anche un'altra nota. Quando nei consigli di amministrazione di un'azienda pubblica viene nominato un dipendente dello Stato o di un ente locale, il gettone di presenza incassato per la poltrona nel cda, dovrà obbligatoriamente essere devoluto all'amministrazione di appartenenza.


Cgil: a settembre torna ad aumentare la disoccupazione


A settembre torna ad aumentare la Cig (cassa integrazione guadagni) sul mese di agosto (+54,31%), aumento in parte prevedibile ma con un'accelerazione più marcata di 10 punti percentuali rispetto a quella che c'era stata tra settembre e agosto 2014. Lo afferma la Cgil. Un incremento in parte prevedibile ma con un’accelerazione più marcata di 10 punti percentuali rispetto a quella che c’era stata tra settembre e agosto 2014. A fotografare l’andamento della cassa integrazione è il rapporto della Cgil che legge i dati come un «segno che il miglioramento nelle attività produttive tende a stabilizzarsi piuttosto che continuare a seguire una linea di crescita».

Secondo la Cgil, le ore di Cig totali tornano nel livello medio registrato in questo anno, intorno ai 60 milioni di ore mese. Le ore di Cig a settembre sono state 60.690.783 con una riduzione su settembre 2014 del 38,10 per cento. Mentre in questi nove mesi del 2015 sono state autorizzate 517.904.592 ore di Cig con una riduzione sul 2014 del 31,98 per cento. Il volume delle ore di Cig in questi nove mesi del 2015 conferma l’assenza di attività produttiva (zero ore) per potenziali 330mila posizioni lavorative dalle prospettive sempre più incerte.

La richiesta delle ore di Cigs e di Cigo di questo mese, spiega l’Osservatorio Cig del sindacato, conferma le preoccupazioni legate agli alti volumi di ore della Cigs che continuano a indicare un contenuto strutturale delle crisi industriali anche in questi mesi del 2015, mentre anche le ore di Cigo tornano ad aumentare. È però anche il segno che il miglioramento nelle attività produttive tende a stabilizzarsi piuttosto che continuare a seguire una linea di crescita. Il miglioramento, sottolinea il rapporto, riesce comunque contribuisce a recuperare gli ampi margini indotti dalla crisi, nella sottoutilizzazione degli impianti e nella messa a regime del sistema produttivo, certo anche con un riflesso sull’aumento occupazionale.

Per la segretaria confederale della Cgil, Serena Sorrentino, «il rialzo della cassa dimostra che i dati andrebbero letti con maggiore prudenza e attenzione e che i toni entusiastici del governo e di alcuni politici dopo il dato del mese precedente erano del tutto fuori luogo».

Inoltre, aggiunge Sorrentino, «l’aumento in settembre della cassa con una percentuale così significativa è il segnale di una ripresa più lenta di quella prevista dalle stime. Per questa ragione continuiamo a chiedere al governo di modificare il decreto sugli ammortizzatori sociali che, peraltro, sta già evidenziando una serie di pasticci: dal regime delle sospensioni, non solo per gli artigiani, alla riduzione delle durate che rendono scettiche le imprese, alle assurde penalizzazioni per i lavoratori sui contratti di solidarietà». Insomma: per la sindacalista della Cgil, «non siamo nella ripresa che traina la piena occupazione e il volume consistente di lavoratori a zero ore e gli aumenti dei costi per imprese e lavoratori sugli ammortizzatori rischiano di produrre ricadute sociali che spostano dal lavoro al sostegno per disoccupazione migliaia di lavoratori».

«Cgil surreale, anche suoi dati confermano andamento positivo», replica a stretto giro il responsabile economico del Pd Filippo Taddei. «Sul mercato del lavoro non ci sono toni trionfalistici da parte del Partito Democratico, ma solo un riconoscimento che il recupero dell’occupazione (+325mila occupati tra agosto 2015 e agosto 2014) e del lavoro stabile (+220mila posti di lavoro a tempo indeterminato in più) è davvero sorprendente e in completa controtendenza rispetto agli ultimi 5 anni (-950mila occupati e -610mila rapporti di lavoro a tempo indeterminato)», ha spiegato Taddei, evidenziando che il dato della Cig di settembre 2015 sul 2014 «conferma l’andamento positivo con un calo del 38,1%».

Il responsabile Economia del Pd definisce poi «sorprendente» utilizzare questi dati per attaccare la riforma del Governo sugli ammortizzatori sociali o sul contratto a tempo indeterminato: «In primo luogo perché ai lavoratori in cassa integrazione fino a settembre non si applica la riforma, in secondo luogo perché l’anomalia non è chiedere alle imprese che usano la cassa di contribuire al suo costo ma esattamente il contrario. Infatti il contributo all'uso della cassa integrazione da parte delle imprese utilizzatrici già esiste in Austria e in Germania ed è molto più elevato di quanto non preveda la riforma appena approvata dal Governo italiano».

Il sindacato riconoscendo come "il miglioramento contribuisce a recuperare gli ampi margini indotti dalla crisi, nella sotto utilizzazione degli impianti e nella messa a regime del sistema produttivo anche con un riflesso sull'aumento occupazionale" ammonisce l'esecutivo a far conto sulla possibile crescita "spontanea dell'economia": "non si può aspettare un aumento indotto da una crescita spontanea dell'economia, non in grado di recuperare i gravi e profondi scompensi e inefficienze presenti nel sistema Italia, dove anche le recenti proposte sulla legge finanziaria (da liberi tutti) rischiano di aggravare.

venerdì 23 ottobre 2015

Infortunio fuori orario di lavoro: azienda responsabile


L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni. Si tratta del sintomo più evidente del mancato rispetto degli obblighi di prevenzione previsti per tutelare la salute dei lavoratori. La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi e che copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere).

Il datore di lavoro è responsabile degli infortuni dei dipendenti, anche fuori orario, se mancano i requisiti di sicurezza: è quanto è stato disposto dalla sentenza n .37598 del 16 settembre 2015 dalla Corte di Cassazione.

Le responsabilità dell’azienda nel caso di infortuni sul lavoro di un dipendente restano tali, sul fronte giuridico, anche se c’è stata negligenza da parte del lavoratore infortunato e anche se l’incidente avviene fuori orario di lavoro in relazione al caso di un operaio edile caduto dall'impalcatura di un cantiere. L’impresa è stata ritenuta responsabile di lesioni personali colpose, anche se in effetti il dipendente aveva commesso una serie di irregolarità, presentandosi in cantiere fuori dall'orario di lavoro e non indossando l’imbracatura di sicurezza.

I giudici hanno sottolineato che le misure di sicurezza sul cantiere erano comunque insufficienti: mancavano reti di protezione e impalcature adeguate. Non aver indossato l’imbracatura di sicurezza fornita è certamente motivo di negligenza del lavoratore ma non esclude le responsabilità del datore di lavoro. Così come non è rilevante il fatto che l’incidente sia avvenuto al di fuori orario di lavoro: il dipendente stava comunque svolgendo le sue mansioni e di fatto è questo il dato determinante.

L’unico caso in cui il datore di lavoro non è responsabile, ricorda la Cassazione, è rappresentato da una causa del tutto estranea al processo produttivo e alle mansioni attribuite, con carattere di eccezionalità. Nel caso specifico, invece, mancavano questi elementi. Viceversa, è certo che erano assenti misure di sicurezza sul lavoro obbligatorie, come un’impalcatura a norma e una rete anti caduta, e il fatto che il lavoratore non indossasse gli indumenti di sicurezza è un’aggravante a carico dell’impresa, che non è riuscita a dare a quest’obbligo il carattere di assoluta prioritaria necessità.

Vediamo il caso di una vicenda lontana avvenuta in Australia riguardante un episodio da leggere alla luce della circolare INAIL n. n.52/2013. Nel dettaglio, la circolare richiama le caratteristiche essenziali dell’occasione di lavoro come elemento qualificante della nozione di infortunio con riferimento alla fattispecie specifica dell’infortunio in attualità di missione, con un punto di partenza del ragionamento significativo nel tempo della missione il lavoratore cessa di essere nella propria disponibilità per rientrare nella obbligatorietà organizzativa prodotta dal datore di lavoro.

Che possiamo sintetizzare così: che qualsiasi infortunio occorso sia nella normalità della prestazione di lavoro sia nelle ore occupate fuori orario per le proprie esigenze di vita è riferibile al rischio della missione affidata dal datore di lavoro che ne sopporta (e l’assicurazione con lui) tutte le conseguenze.

Anche quelle di un infortunio occorso nella camera di albergo, a differenza degli infortuni occorsi nella propria abitazione, esclusi dalla tutela assicurativa poiché il lavoratore esce dal vincolo aziendale per entrare in un ambiente di rischio da lui stesso governato.

La conclusione è inattaccabile e costituisce una chiave di lettura della scelta del decreto 38/2000 per
la definizione di infortunio in itinere indennizzabile, comprensiva degli infortuni su mezzi (e strade) pubblici, ma non – salvo eccezioni –  su mezzi privati. Istintivamente, infatti, verrebbe da privilegiare l’infortunio da circolazione stradale in quanto più rischiosa; mentre in una assicurazione basata sul rischio professionale la diversa scelta accolta nel decreto 38 è ineccepibile poiché si tutela, così, le situazioni in cui il lavoratore esce dalla propria sfera affidandosi alla costrittività del trasporto pubblico, ideale prosecuzione di quella aziendale.

La Cassazione ha stabilito che il caso di trasferta del lavoratore senza imposizione del luogo del soggiorno da parte del datore di lavoro (lasciato a libera scelta del lavoratore), concreta un’ipotesi di rischio “elettivo”, cioè non immediatamente connesso con la prestazione lavorativa, con la conseguenza che all’infortunio occorso al lavoratore durante il percorso per recarsi all’albergo prescelto non può riconoscersi la natura di infortunio in itinere.

Ricordiamo inoltre che con la lettera del 1 agosto 2013 l’INAIL ha chiarito che, in base al regolamento comunitario, il lavoratore che dovesse subire un infortunio sul lavoro durante un distacco o la trasferta in un altro paese della Comunità Europea ha comunque diritto alle conseguenti prestazioni mediche e all’indennità economica da parte dell’INAIL . A tale riguardo l’Istituto suggerisce ai datori di lavoro la preventiva richiesta del modulo PD DA1, anche con validità semestrale o annuale, da consegnare al lavoratore interessato, precisando che comunque il mancato espletamento di questa formalità non comporta sanzioni.

La Cassazione, inoltre, ha fissato un principio fondamentale in ordine al rapporto tra sicurezza e responsabilità del datore di lavoro, stabilendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sempre e comunque, a prescindere dall'orario di lavoro dei dipendenti. In particolare la Corte ha previsto che “il legale rappresentante della società, quale responsabile della sicurezza, risponde dell’infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell’orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio”.

mercoledì 21 ottobre 2015

Lavoro: le nuove misure per l’occupazione per l’anno 2016


Ricordiamo che lo sgravio triennale sulle assunzioni previsto dal comma 118 dell’articolo 1 della legge 190/2014 riguarda le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.

Dunque una agevolazione transitoria, per i contratti firmati nel 2016 la riduzione dei contributi al 40% avrà una durata massima di 24 mesi per una soglia di 3.250 euro;  ecco il motivo per il quale la Legge di Stabilità 2016 interviene nuovamente. Dimezzati gli sgravi contributivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato rispetto all'attuale tetto dagli attuali 8.060 euro per 36 mesi di oggi.

Più in particolare:
dal 2017 la durata massima scende a 12 mesi, con una soglia di circa 1.600 euro.

Dal 2018 il meccanismo dovrebbe essere completamente azzerato. La misura porta, complessivamente, ad un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

Bonus 80 euro trasformato in sgravio, dimezzati gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, ripristinata e ampliata la detassazione dei premi produttività: tutte le misure per l'occupazione della Legge di Stabilità 2016.

Diverse le misure contenute nella Legge di Stabilità 2016 a favore dell’occupazione in Italia, dal bonus di 80 euro in busta paga che cambia veste e viene trasformato in sgravio fiscale, al dimezzamento degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, al ripristino e l’ampliamento della detassazione dei premi produttività.

Vediamoli nel dettaglio.
Cambia il bonus di 80 euro in busta paga per i dipendenti che guadagnano fino a 26mila euro annui: d’ora in poi non sarà più una “prestazione sociale” diventa uno sgravio fiscale che viene tolto dalla busta paga. Un modo per alleggerire la pressione fiscale perché in questo modo il bonus non figura più come maggior spesa per ben 10 miliardi l’anno e il peso del fisco scenderà il prossimo anno dall’attuale 43,1% al 42,6%. In parole povere il bonus non corrisponderà più ad un esborso di Stato ma ad un mancato introito per l’Erario. Cambia inoltre, seppur di pochi euro, l’ammontare della detrazione: lo sgravio sarà variabile a seconda del reddito.

Per il 2016 viene ripristinata la detassazione dei premi produttività, con uno stanziamento di 430 milioni nel 2016, che salgono a 589 milioni gli anni successivi. Tra le novità anche l’ampliamento della platea di beneficiari, includendo i redditi fino a 50mila euro lordi annui (non più i 30-40 mila euro ammessi finora): anche i quadri, oltre agli impiegati e agli operai, potranno godere dell’agevolazione fiscale. La Legge di Stabilità 2016 fissa l’asticella a 2.500 euro per l’importo del premio legato al raggiungimento di obiettivi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, assoggettato alla tassazione del 10%. Le aziende potranno inoltre distribuire ai dipendenti gli utili fino a 2.500 euro sempre con tassazione al 10%. L’altra novità è che le somme incentivanti non concorrono alla formazione del reddito ai fine ISEE. In buona sostanza, le somme corrisposte ai lavoratori fini a 2.500 euro a seguito di accordi collettivi aziendali o territoriali sconteranno un’aliquota fiscale del 10% e sarà una imposta sostitutiva che non andrà a cumularsi con gli altri redditi del lavoratore.

Debutterà anche lo Statuto dei lavoratori autonomi finalizzato ad estendere nuove tutele e benefici fiscali sarà una misura organica su fisco e nuove tutele;

contrattazione decentrata, sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei
lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi; il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro;

pensionati, aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef; per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall'attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro; per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro;
previsto il part-time per gli over 63 che dal 2016 a fine 2018 maturano i requisiti per la pensione sulla base della Legge Fornero;

Opzione donna – il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

Il decreto attuativo del Jobs Act tra le novità per il mondo del lavoro ha previsto una serie di incentivi volti a promuovere il ricorso ai contratti di apprendistato.

Così i datori di lavoro che concludano contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 potranno contare su:

l’esenzione dal contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;

la riduzione dell’aliquota contributiva del 10% di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al 5%;

lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI di cui dello 0,30 per cento, previsto dall’articolo 25 della legge n. 845 del 1978;

lo sgravio pari allo 0,30% delle aliquote contributive previste dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per favorire l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi dell’Unione Europea.

domenica 18 ottobre 2015

Rinnovato CCNL chimico farmaceutico 2016- 2018


Federchimica, Farmindustria e tutte le organizzazioni sindacali di settore - Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal - hanno rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.

L'accordo riguarda oltre 171.000 lavoratori e circa 3.000 imprese e riconosce 75 euro nel triennio In riferimento al contratto precedente anche attraverso la scelta di nessun onere economico per le imprese nel corso del 2016 e l'abolizione del premio presenza annuo (circa 220 euro medie). Importante novità contrattuale rispetto al passato è anche la verifica ex-post degli scostamenti tra inflazione programmata e reale.

Il rinnovo del CCNL prevede un aumento medio sui minimi di 90 euro (cat. D1), distribuiti in tre “tranche”: la prima di 40 euro dal 1 gennaio 2017; la seconda, 35 euro dal 1 gennaio 2018; la terza, 15 euro dal 1 dicembre 2018.In sostituzione della tranche di incremento del trattamento contrattuale mensile prevista dal vigente CCNL per il mese di ottobre 2015, sarà erogato un E.d.r. (Elemento distinto della retribuzione) di pari importo: tale importo sarà erogato fino al 31 dicembre 2016, per poi cessare definitivamente. Ma la vera novità dell’intesa è la verifica annuale dei minimi agli eventuali scostamenti rispetto all’inflazione: a partire dal 2017, nel giugno di ogni anno, si riscontrerà lo scostamento di inflazione relativo all’anno precedente tra il consuntivo Istat e la previsione utilizzata in fase di rinnovo.

Sempre più partecipative e di indirizzo, soprattutto per l'estensione della contrattazione di secondo livello a cui dare più responsabilità e compiti ma anche più strumenti. Consolidati e migliorati gli Osservatori aziendali per affidare loro materie come le politiche degli investimenti, progetti di sviluppo, le dinamiche salariali complessive. Proprio sulla contrattazione di secondo livello, le parti hanno ritenuto utile il suo rafforzamento, la sua estensione e la sua qualificazione attraverso un rinnovamento della normativa del contratto. Infatti a livello nazionale viene cancellato il premio di presenza, le cui disponibilità economiche vengono messe a disposizione della contrattazione di 2° livello. In tutte quelle imprese in cui non si fa contrattazione aziendale, una quota parte del premio di presenza viene messa a disposizione per implementare la quota perequativa.

Oltre a proseguire nel rafforzamento della previdenza e sanità integrative, veri fiori all'occhiello del settore, l'ipotesi di accordo prevede anche la trasformazione della festività della Pasqua (1/25 della retribuzione mensile) in contribuzione aggiuntiva per il welfare contrattuale, con una equivalente erogazione da parte aziendale: +0,25 (8 euro) su “Fonchim” (previdenza integrativa), 2 euro in più per la prestazione del turno notturno.

Sui provvedimenti disciplinari, confermato il sistema di tutele previste dal contratto in materia di progressività e proporzionalità delle sanzioni.

Potenziata la formazione continua e il ruolo dell'Obc, l'organismo bilaterale per la formazione chimica. Rafforzata la figura del delegato alla formazione per programmare e indirizzare piani di formazione continua da sviluppare in azienda. Aumentate anche le ore per la formazione e l'aggiornamento annuo degli Rlssa (rappresentanti dei lavoratori su salute sicurezza e ambiente, n.d.r.). L'ipotesi di accordo stipulata – fanno sapere i sindacati – sarà unitariamente e immediatamente sottoposta all'approvazione delle assemblee dei lavoratori che termineranno entro novembre 2015.

“Abbiamo accettato (e vinto) la scommessa di fare il contratto in tempi brevi.- dichiarano con soddisfazione Emilio Miceli, Angelo Colombini, Paolo Pirani, rispettivamente segretari generali di Filctem, Femca, Uiltec – Un segnale di responsabilità utile per riaprire il tavolo confederale e gli altri tavoli di categoria, che i sindacati e le imprese chimiche e farmaceutiche offrono al paese; una concreta risposta in difesa del reddito dei lavoratori del settore, del welfare contrattuale, della prestazione lavorativa proprio in un comparto che ha saputo dare risposte innovative anche attraverso il rinnovo contrattuale”.
“Con questo rinnovo le Parti si sono impegnate, a rendere il Ccnl sempre più uno strumento moderno e flessibile. E anche idoneo a incentivare una contrattazione di secondo livello che colga le esigenze e le specificità aziendali” commenta la nota delle associazioni imprenditoriali. Il rinnovo contrattuale intessa più di 171.000 lavoratori impiegati in quasi 3.000 imprese, di cui il 90% di piccole e medie dimensioni.

sabato 17 ottobre 2015

Curriculum vitae: come presentare competenze ed esperienze lavorative


Innanzitutto il modo di scrivere per un curriculum vitae deve essere chiaro ed efficace e nello stesso tempo deve mostrare in modo sintetico le proprie competenze, conoscenze e d esperienze. Quindi primo consiglio semplicità e linearità.

Il principale scopo del curriculum vitae, ovviamente, è quello di segnalarsi, per consentire l'avvio delle fasi successive del processo di conoscenza e di eventuale colloquio di lavoro e deve essere compito del candidato suscitare un certo interesse.

Il curriculum vitae, infatti, non serve a mettere in risalto soltanto le proprie esperienze professionali e formative, ma è un buon modo per tirare fuori le proprie creatività e personalità. E’ il primo strumento che hai per tirare fuori i tuoi punti di forza e spiccare.

Il candidato deve prima di tutto differenziarsi dalla mischia, apparire unico, diverso e migliore rispetto agli altri, accumulando esperienze e credenziali non banali, come ad esempio un’esperienza all’estero, anche la grafica e l’impaginazione, poi, sono importanti: le competenze devono essere risaltate, infatti nel curriculum esistono posizioni più determinanti rispetto ad altre, come per esempio l’inizio e la fine.

A seconda dell’azienda e del ruolo lavorativo per il quale ci si vuole presentare è importante personalizzare il proprio curriculum. Infatti, nonostante il candidato sia sempre lo stesso e le sue esperienze lavorative ed extracurriculari non cambino, queste devono essere rappresentate in maniera diversa a seconda delle esigenze dell’azienda.

E’ ovvio che  per ogni posizione vacante annunciata ci sarà una moltitudine di aspiranti a candidarsi, quindi è indispensabile saper far valere le proprie qualità e saper vendere le proprie competenze.

Vediamo Ecco alcuni consigli per migliorare la candidatura e assicurarsi che l'azienda capisca ciò che è  presentato curriculum vitae.

Il curriculum dovrà essere ben strutturato e della giusta lunghezza per risultare gradevole all'occhio.

Bisogna evitare di riempire il curriculum con ogni singola informazione che potrebbe sembrare inutile, bisogna fare in modo che ogni riga del curriculum sia attinente e soprattutto sia lì per un motivo. È importante sapere dove uno ha studiato.

Non bisogna elencare tutti gli esami che si è sostenuto, si devono sottolineare le esperienze lavorative pregresse e con hobby e interessi che permettono di conoscere meglio la persona:

precedenti esperienze di lavoro: indicare le esperienze significative per il lavoro che ritenete possa avervi arricchito la storia formativa;

interessi professionali: indicate il tipo di mansioni a cui aspirate;

disponibilità ad eventuali trasferimenti o se è del caso ad un eventuale lavoro a tempo parziale o a contratto a tempo determinato;

conoscenze informatiche dall’utilizzo dei programmi applicativi, conoscenza dei sistemi di programmazione ed eventualmente fino a determinati software.

Bisogna ricordarsi di inserire l'autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali (legge 196 del 2003) e di allegare fotografie, ma solo se esplicitamente richiesto.

Non è sempre necessario aspettare che si liberino posizioni presso un'azienda per proporre la propria candidatura. Molte aziende accettano candidature spontanee, e tengono una banca dati con i profili più interessanti da contattare all'occorrenza.

Mentre però una candidatura per una posizione vacante è come una risposta ad una domanda specifica, nel caso di una candidatura spontanea occorre presentare il proprio profilo con un angolo più ampio, perché possa adattarsi a diverse posizioni.


giovedì 15 ottobre 2015

Pensioni 2016: flessibilità in uscita part-time agevolato


Flessibilità in uscita nella Legge Stabilità 2016, dai 63 anni un part-time volontario al 50% per tre anni, con contribuzione piena ai fini della pensione.

Se per le pensioni flessibili bisognerà aspettare il 2016 in stabilità entrerà comunque una misura di «invecchiamento attivo» per consentire ai lavoratori di optare per un part-time volontario con contribuzione piena negli ultimi tre anni di contratto. Il sistema sarebbe basato su un'intesa tra datore e dipendente: quest'ultimo opta per un part-time volontario (almeno al 50%) con la garanzia del versamento in busta paga dei contributi netti che l'azienda avrebbe dovuto versare all'INPS, mentre la contribuzione figurativa al cento per cento viene fiscalizzata. I beneficiari saranno tutti i dipendenti over 63 del settore privato e per l'azienda non ci sarebbero vincoli per nuove assunzioni.

Quindi alla fine, una prima misura di flessibilità entra nella Legge di Stabilità 2016: un part-time agevolato, per gli ultimi tre anni di lavoro prima della maturazione del requisito per ritirarsi, che si può scegliere a partire dai 63 anni: l’impresa pagherà comunque i contributi pieni così che, al momento della pensione, avrà un assegno senza decurtazioni.

E’ una forma di prepensionamento attivo, opzione volontaria del lavoratore. E’ quindi necessario un accordo fra datore di lavoro e dipendente. Il part-time dev’essere almeno al 50% dell’orario. Il lavoratore riceve in busta paga i contributi che l’impresa avrebbe dovuto versare all’INPS con il tempo pieno, ma il periodo in part-time è coperto da contribuzione figurativa. La pensione, quindi, sarà piena.

Esiste già una norma simile, inserita nel decreto ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro del Jobs Ac, che prevede la possibilità di un part time in vista delle pensione per i dipendenti a cui mancano al massimo due anni, nelle imprese che applicano contratti di solidarietà espansiva in forza di clausole che prevedano nuove assunzioni. Anche in questo caso, part-time al 50%, è necessario l’accordo del lavoratore.

Prevista anche una misura di solidarietà espansiva, tramite accordi collettivi. Uno scivolo per i lavoratori a due anni dalla pensione che possono optare per il part-time condizionato a nuove assunzioni. Nel dettaglio, la misura proposta in manovra dai tecnici del ministero del Lavoro prevede un part-time almeno al 50%. Per la quota non lavorata, tali occupati cumulano la pensione. Le aziende che opteranno per questo regime avranno degli sgravi sulle assunzioni di giovani lavoratori.

La forma di pensionamento agevolato con part-time in Legge di Stabilità si differenzia da quella del Jobs Act in una serie di punti fondamentali:

è accessibile a tre anni dalla pensione;

non è condizionata da alcun accordo di nuove assunzioni;

è una scelta volontaria del dipendente, che può accedere alla pensione con gradualità, con un meccanismo che consente di non dimezzare lo stipendio pur scegliendo un part time al 50%, e con la garanzia di ricevere alla fine un assegno pieno.

Rammentiamo che la Legge di Stabilità contiene anche altri due interventi, questi attesi, sul prepensionamento: una nuova salvaguardia esodati (la settima e, nelle intenzioni dell’esecutivo, l’ultima), e un prolungamento per l’intero 2015 dell’Opzione Donna. Sempre sulle pensioni, c’è l’innalzamento della no tax area per i pensionati.

«Per noi è indispensabile che nella legge di Stabilità siano contenuti alcuni interventi sul tema della previdenza». Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera. «Siamo disponibili a esaminare anche le ipotesi di part time per gli over 63, pur sapendo che si tratta di una misura che non può essere considerata sostitutiva di un intervento strutturale sulla flessibilità», conclude Damiano «Sulla settima salvaguardia degli esodati - continua l'esponente - la Commissione Lavoro della Camera ha definito un testo che prevede la tutela di altri 26mila lavoratori, con l'impiego dei risparmi delle precedenti salvaguardie. Va risolta la questione relativa alla Opzione Donna, attraverso la correzione della circolare restrittiva dell'Inps, che per noi non ha bisogno di coperture finanziarie come del resto confermato nelle audizioni informali dallo stesso ministero del Lavoro».

«Per quanto riguarda il tema della flessibilità - aggiunge Damiano - abbiamo già sottolineato come l'annuncio del premier, che rimanda la misura al 2016, sia un errore. Si renderà necessario trovare soluzioni che traccino un cammino giudicato ormai da tutti irreversibile: infatti, l'attuale sistema pensionistico è troppo rigido e consentire un'uscita flessibile, a partire dai 62 anni, può evitare di aumentare il numero dei nuovi poveri, cioè di coloro che avendo perso l'occupazione rimangono per anni senza alcun sostegno, e favorire l'ingresso dei giovani nel lavoro attraverso il turn over».

Idee e consigli per trovare lavoro


Trovare un lavoro, ormai, è più difficile e spesso il lavoro migliore non va al candidato più qualificato, ma a quello più bravo a cercarne uno.

Per aumentare le vostre possibilità di trovare lavoro bisogna essere disposti ad adattarsi, perché il lavoro perfetto è più difficile da reperire, soprattutto di questi tempi. Imparate ad accontentarvi, a superare pregiudizi e preconcetti; non siate eccessivamente selettivi.

Quando vi candidate per una posizione lavorativa, fate attenzione a compilare e presentare un buon curriculum vitae, utile per farvi conoscere in poche righe ed esporre i principali risultati che avete conseguito.

E' importante la preparazione per affrontare il colloquio di lavoro. Per fare bella figura raccogliete un po’ di informazioni sull'azienda per la quale sperate di lavorare e sulle attività che vi si svolgono.

Quindi pensate a cosa indossare in fase di appuntamento, perché abbigliamento e l'aspetto forniscono informazioni sulla vostra persona e sulla cura che avete per voi stessi.

Arrivate al colloquio con leggero anticipo e tenete presente che i primi secondi sono spesso decisivi, influendo sull'opinione che il selezionatore si farà di voi (e la prima impressione è difficile da cambiare). E tenete presente che il selezionatore non è un nemico e sa bene come vi sta ascoltando.

Sorridete e non perdete di vista quali sono i requisiti richiesti e quali le vostre competenze. Mantenete il contatto visivo con il selezionatore e utilizzate una buona dizione. Siate concisi e onesti; rispondete con coerenza e fate domande pertinenti relative all'azienda e al lavoro offerto.

Per trovare lavoro ci sono delle strategie da seguire e si consiglia di utilizzarne almeno tre strade: si va dalla lettura degli annunci pubblicati su quotidiani, riviste e siti specializzati, al chiedere consigli alle persone delle propria cerchia; dal rivolgersi a centri per l’impiego o agenzie interinali, al proporsi per stage non pagati nella speranza di fare colpo e strappare un contratto.

Il curriculum va compilato nella maniera più precisa possibile, ma bisogna considerare che adesso il vero curriculum è quello che si trova online ed è costituito dalle tante tracce che ognuno di noi si lascia dietro navigando su internet (e che qualsiasi datore di lavoro può scoprire digitando nome e cognome su Google). Attenzione, quindi, alla propria “reputazione digitale”, che si può migliorare sia cancellando (o rendendo accessibili solo agli amici) le immagini e le informazioni “sconvenienti”, sia partecipando a forum professionali o aprendo blog sulle tematiche di propria competenza.

Innanzitutto il modo di scrivere per un curriculum vitae deve essere chiaro ed efficace e nello stesso tempo deve mostrare in modo sintetico le proprie competenze, conoscenze e d esperienze. Quindi primo consiglio semplicità e linearità.

Porsi alcune domande. L'azienda a cui sto per  inviare il curriculum di cosa si occupa? può interessarsi al mio curriculum? in che modo potrei interessare all'azienda?.
Il principale scopo del cv, ovviamente, è quello di segnalarsi, per consentire l'avvio delle fasi successive del processo di conoscenza e di eventuale colloquio di lavoro e deve essere compito del candidato suscitare un certo interesse.

Vediamo alcune regole e competenza da porre in evidenza:

Competenze linguistiche. Se vi state candidando ad un'offerta di lavoro, non dimenticate di segnalare il livello di conoscenza delle lingue straniere, con eventuali attestati. Non li avete? procurateveli: infatti i dirigenti tendono a lamentarsi per il basso livello delle competenze linguistiche tra giovani, il 75% le trova assolutamente insufficienti.

Competenze informatiche. Capacità di capire la tecnologia e soprattutto il suo funzionamento, non solo di usarla: è una competenza che la maggioranza dei dirigenti d'azienda richiede, ma stenta a trovare (59,4%). Se siete molto tecnologici, non fatene un mistero: piacerà a chi vi sta di fronte durante il colloquio.

Esperienze e professionalità. Dimostrare di avere esperienze che richiedano proattività, imprenditorialità, gestione del tempo e organizzazione e capacità di decidere vi porterà i favori del capo del personale. L'81,7% dei "boss" si dichiara infatti deluso dai lavoratori su queste particolari caratteristiche. Non solo: più del 75% trova molto inferiori alle attese le competenze relazionali e manageriali delle nuove leve (capacità di relazione, dialogo, confronto, lavoro di gruppo, ecc.), nonché quelle cognitive (analisi, sintesi e problem solving). Se pensate di essere dei fuoriclasse in queste particolari competenze, non dimenticate di segnalarlo nel cv.

Master e Formazione Post-Universitaria. Se vi siete laureati da poco, e avete qualche difficoltà a trovare lavoro, sappiate che quasi la metà (45,4%) dei manager suggerisce di non fermarsi alla laurea, ma di scegliere un master/formazione post universitaria come ulteriore titolo da inserire nel vostro curriculum.

Erasmus. Un'esperienza all'estero, anche solo con l’Erasmus, durante l’Università è ben visto da ben il 71,6% dei capi d'azienda intervistati dalla ricerca. Averla sul cv darà una marcia in più.
Lavoro durante gli studi- Avere avuto un'esperienza lavorativa durante la scuola superiore o l’università, anche non coerente con il tipo di studi o con le proprie aspirazioni, è una peculiarità particolarmente apprezzata. Ben il 74,3% dei manager lo consiglia: è una prova generale per essere preparati al mondo del lavoro.

Il metodo migliore, e più efficace è quello di chiedere informazioni a familiari, amici, ex colleghi ha una percentuale di successo del 33%: chi vi conosce può parlare bene di voi a potenziali datori di lavoro, evitandovi così di presentarvi come perfetti sconosciuti. Una soluzione valida soprattutto in Italia, dove la conoscenza più o meno diretta è la strada di assunzione più diffusa.


mercoledì 14 ottobre 2015

CCNL commercio: contratto a tempo determinato


Vediamo le novità sul contratto a termine nei settori Commercio e Servizi: limiti, aree turistiche contratto di sostegno sperimentale.

Come noto il 30 marzo 2015 è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi con decorrenza a far data dal 1° aprile 2015 e scadenza al 31 dicembre 2017.

L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

- la tipologia del contratto di assunzione;

- la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata prevista e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del Datore di lavoro che consentono l’apposizione del termine;

- la deroga alla precisazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo in caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi;

- la località in cui presterà la sua opera;

- la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;

- l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;

- la durata dell’eventuale periodo di prova;

- le altre eventuali condizioni concordate.

La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale del Datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge. Il Lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.

Tra le novità più significative spicca la possibilità di ricorrere ad una nuova tipologia di contratto a termine per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro ad una serie di soggetti “ deboli” di difficile ricollocazione o inserimento lavorativo".

Il nuovo “contratto a termine presenta le seguenti particolarità:

questo contratto non deve rispettare i limiti dettati dal Ccnl Commercio (20% del personale a tempo indeterminato e 28% quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione;

la nuova tipologia contrattuale verrà monitorata e diventerà definitiva solo in occasione del prossimo rinnovo del Ccnl.

I soggetti destinatari di questa nuova forma di contratto a termine sono:

1) coloro che “ negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi”; o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro)

2) coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non hanno visto “consolidarsi” il proprio rapporto al termine del periodo formativo;

3) coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito come NASPI, DIS-COLL;
il nuovo contratto ha una durata di 12 mesi e può essere applicabile a tutte le mansioni lavorative;

la nuova tipologia contrattuale è soggetta ad uno specifico obbligo formativo di 16 ore con approfondimento della materia di prevenzione antinfortunistica con l'obbligo di evidenziare la formazione sul Libro Unico del Lavoro;

l’inquadramento e la retribuzione dei lavoratori di cui al nuovo contratto di sostegno all’occupazione può essere inferiore nei primi 6 mesi di due livelli rispetto a quello finale previsto e di uno nel successivo periodo);

in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il trattamento economico sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione per ulteriori 24 mesi (eccetto per i lavoratori a tempo determinato assunti per una qualifica compresa nel se¬sto livello)

la contribuzione previdenziale del nuovo contratto dispone una percentuale ASpI maggiorata dell’1,40%, mentre la con¬tribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare Fonte è pari all’1,05% per tutta la durata del rapporto.

Il Ccnl Commercio introduce una specificità per i contratti a tempo determinato applicabile alle aziende situate nelle località turistiche che, pur non esercitando attività stagionali, hanno la necessità di gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno.

Per tale motivo è stato concordato che i contratti a tempo determinato riconducibili agli eventi appena descritti sono esclusi da limitazioni quantitative.

Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.

In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di l livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività.

Formazione: i contributi per l’apprendistato formativo


L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il contratto si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’apprendistato di cui alle lett. a) e c) integra formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni.

E’ stipulato in forma scritta e contiene, in forma sintetica: 1) il piano formativo individuale; 2) nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca.

II contratto ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto per gli stagionali.

L’apprendistato è un particolare rapporto che prevede l’acquisizione di specifiche competenze professionali, da parte del lavoratore che viene inserito nell'organizzazione produttiva dell’impresa presso la quale svolge le proprie mansioni. Un periodo dalla profonda natura formativa.

Le novità principali riguardano l' «apprendistato per la qualifica ed il diploma» che viene nominato «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale» e l'«apprendistato di alta formazione e ricerca». Il provvedimento non ha invece modificato in termini significativi la regolazione dell'apprendistato cd. «professionalizzante e di mestiere», se non per il fatto della sua denominazione in «apprendistato professionalizzante» e della possibilità di assumere senza limiti di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

Lo scopo che ha suggerito la Riforma è porre le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, possa avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa. Si tratta di una modifica importante perché consentirà ai giovani di acquisire titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e il praticantato per l'accesso alle professioni appartenenti ad un ordine con il contributo della formazione in azienda.

Una volta a regime il datore di lavoro potrà in sostanza assumere un giovane studente dopo aver stipulato con l'istituzione formativa presso la quale è iscritto (es. scuola, istituto professionale, università) uno specifico protocollo per la formazione in azienda. Tramite l'accordo impresa-istituzione formativa lo studente lavorerà in azienda e potrà ottenere in cambio dei crediti formativi utili per il conseguimento del titolo formativo.

Contributi fino a 35mila euro per l’apprendistato formativo concessi dal Jobs Act: il bando di Italia Lavoro seleziona 300 Centri di Formazione Professionale privati e pubblici, che offrano ai giovani percorsi con metà ore da svolgersi in azienda. La scadenza per la presentazione delle istanze è il 29 ottobre. La domanda si trasmette esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo sperimentazioneduale@pec.italialavoro.it.

I percorsi incentivati come abbiamo sopra sono di tipo duale: metà orario in aula e metà in azienda, anche attraverso il nuovo apprendistato formativo di primo e terzo livello. A disposizione ci sono 10,5 milioni di per avviare percorsi formativi nel prossimo biennio rivolti a 60mila giovani, con un risultato atteso di 15mila nuovi contratti di apprendistato formativo e circa 40/45mila percorsi di alternanza.

La sperimentazione partirà dopo la selezione delle strutture formative e mira al più ampio coinvolgimento delle imprese, che potranno beneficiare dell’abbattimento del costo del lavoro per l’apprendistato formativo previsto dal Jobs Act e accedere a un bonus sia nel caso di nuova assunzione di apprendisti sia quando ospitino giovani studenti nei percorsi formativi di alternanza rafforzata.

«Con l’avvio della sperimentazione – ha sottolineato Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro – vogliamo dare una significativa svolta sia all'apprendistato formativo, che languiva da molti anni ed era ormai ridotto a meno di 3.000 contratti di lavoro, sia alle Istituzioni formative che cominceranno ad essere valutate per la capacità di far conseguire una maggiore occupazione ai giovani che svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale».

L’Avviso Pubblico prevede la concessione di un contributo a centri - accreditati presso le Regioni per la gestione di percorsi volti al conseguimento della qualifica e del diploma professionale - con requisiti di idoneità ed esperienza nella gestione di stage e tirocini curriculari, una consolidata pratica nei rapporti con le imprese del territorio e adeguati laboratori che possano simulare i contesti produttivi. I centri per la formazione professionale devono: costituire e/o rafforzare i propri servizi di orientamento e collocamento attraverso la definizione e attuazione di standard di qualità, orientare i giovani alla scelta dei corsi più idonei per la propria formazione, promuovere e attivare gli strumenti di transizione Scuola-Lavoro quali l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’alternanza Scuola-Lavoro e l’impresa formativa simulata, avviare percorsi di formazione completati con questi strumenti.

lunedì 12 ottobre 2015

Incentivi assunzioni anche nel 2016


Esteso al 2016 lo sgravio contributivo per le imprese per le assunzioni a tempo indeterminato, ma con soglia annua dimezzata. L’attuale misura è uno sgravio del 100% per 36 mesi (tre anni) fino a un massimo di 8.060 euro. Significa che la decontribuzione è totale con uno stipendio fino a 26mila euro.

La decontribuzione introdotta assieme al contratto a tutele crescenti con il Jobs Act, nel 2015 sta funzionando bene: quasi 787mila assunzioni nei primi sette mesi, oltre le stime dello stesso Governo. La misura potrebbe essere dunque rifinanziata per far fronte a tutte le richieste in corso.

In vista, come detto potrebbe esserci un’analoga misura anche per il 2016, ma con un tetto annuo più basso, intorno ai 4mila euro, In pratica, lo sgravio sarebbe totale per stipendio molto più bassi, mentre e scenderebbe poi con l’alzarsi del salario. Non si escludono altre tipologie di rimodulazione, che tengano comunque conto delle risorse finanziarie, come detto più basse dell’anno scorso. In compenso ritorneranno con novità gli incentivi per la contrattazione di secondo livello legata agli incrementi di produttività. Quindi, mentre chi assume entro il 2015 beneficia di una riduzione dei contributi fino a 8.060 euro per tre anni, dall'anno prossimo il taglio sarà al massimo di 4000 euro e durare 2 anni invece di 3 e si esaurirà nel 2017.

Nel medio termine, invece, il contratto a tempo indeterminato dovrebbe essere strutturalmente meno oneroso per le aziende, con una riduzione di 4-5 punti percentuali del cuneo contributivo.
Significherebbe portare il peso dei contributi dall'attuale 33% al 27-28 per cento.

Novità per la parte di retribuzione legata alla produttività. Nel recente passato è stata prevista una decontribuzione (modificata nel tempo) per le somme erogate a fronte di prestazioni che aumentavano la produttività in azienda (straordinari, nuova turnazione ecc.) nell'ambito di un contratto aziendale di secondo livello. Finora l'incentivo era costituito da una riduzione dei contributi, ma questa soluzione comportava tempi lunghi per l'incasso, che nei migliori dei casi erano di un anno e mezzo.

Per il 2016 l'incentivo dovrebbe essere fiscale, cioè una defiscalizzazione immediata in busta paga per il dipendente un po’ come successo per il bonus mensile da 80 euro per i redditi più bassi introdotto quest'anno. In compenso, però, arriveranno requisiti più stringenti per accedere all'agevolazione rispetto al passato, quando in molti casi la normativa era stata applicata a maglie larghe ed era sufficiente avere un contratto di secondo livello, magari non troppo collegato alla produttività, per ottenere la decontribuzione.

Attualmente lo sgravio prevede un esonero contributivo per il datore di lavoro del 100% per 36 mesi, con un tetto massimo di 8060 euro annui per ogni lavoratore. Questo significa che per stipendi fino a 26 mila euro lordi l’anno lo sgravio è sul totale dei contributi. Verrebbe esteso al prossimo anno, ma con un tetto massimo per ogni lavoratore pari a 4mila euro annui, la metà rispetto ad ora.

Lo sgravio totale dei contributi, in questo modo, ci sarebbe soltanto su stipendi molto bassi, e la percentuale di decontribuzione scenderebbe con l’aumentare del salario corrisposto.

L’agevolazione va richiesta dal datore di lavoro tramite il cassetto previdenziale Inps; una volta concessa, l’azienda conguaglierà l’incentivo in sede di versamento dei contributi, compensandolo con la contribuzione dovuta.


domenica 11 ottobre 2015

Come funziona il portale dei pagamenti INPS



Sul sito dell'INPS è attivo sul proprio portale un nuovo servizio che consente ai cittadini di controllare on line i dati dei pagamenti INPS delle prestazioni a sostegno del reddito; vale a dire, indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ecc.

La nuova funzione si trova all'interno dell’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” che consente a tutti i cittadini muniti di pin di controllare la propria situazione nei confronti dell’Istituto Previdenziale.

Per accedere alla consultazione dei pagamenti della disoccupazione e simili, una volta entrati nel proprio cassetto previdenziale, bisogna selezionare sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

Quindi, appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato. Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento.

Il Portale permette di eseguire pagamenti online tramite il POS Virtuale di Intesa SanPaolo, stampare il bollettino MAV, visualizzare la lista dei pagamenti effettuati per:
Lavoratori Domestici;
Riscatti Ricongiunzioni e Rendite (vitalizie);
Versamenti Volontari;
Lavoro  Accessorio;
Attività Sociali Gestione Dipendenti Pubblici.
mentre permette di stampare il bollettino MAV e visualizzare la lista dei pagamenti effettuati per:
Amministratori Locali;
Fondo Clero;
Mutui Gestione Dipendenti Pubblici

Per il Lavoro Accessorio il servizio permette di acquistare online i voucher (buoni-lavoro),  utilizzando la Porta dei Pagamenti di Poste Italiane, senza recarsi alle sede Inps, e di visualizzare la lista dei pagamenti effettuati.

Con questo nuovo strumento   si semplificano le operazioni di pagamento   e si evitano le code agli sportelli, con la garanzia di una migliore qualità del servizio.

Diviso in tre aree (area pagamenti, informazioni sui pagamenti, contatti), il portale offre ai cittadini e agli utenti un punto unico dove si possono trovare tutti i servizi abilitati per eseguire il pagamento dei bollettini online, stampare i bollettini MAV, acquistare i buoni lavoro o voucher online, visualizzare i pagamenti effettuati e avere notizie e aggiornamenti sulle nuove modalità di pagamento.

Il cittadino può utilizzare i servizi di interesse semplicemente cliccando all'interno del quale la navigazione sarà possibile dopo aver provveduto autentificatone tramite Pin. Le modalità di accesso sono indicate in ogni area.

Possono accedere alla nuova funzionalità sia i cittadini che gli operatori INPS:
il  cittadino  si collega al sito istituzionale www.inps.it e, previa identificazione tramite PIN, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menu a sinistra, la voce Prestazioni・e poi la sottovoce Pagamenti・

l’operatore INPS  si collega al sito intranet dell’Istituto e seleziona, in successione, il menù “Processi”, la voce “Assicurato pensionato” e l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino”; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il “Dettaglio soggetto”, seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

Una volta selezionata la sottovoce “Pagamenti” apparirà il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti” suddiviso per anno, accedendo poi alla categoria di prestazione desiderata relativamente ad un determinato anno potranno essere visualizzate le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”. Da qui, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento, apparirà il “Dettaglio pagamenti” con il prospetto delle singole voci che compongono l’importo in pagamento:

Beneficiario: xxxxxx xxxxxx
Prestazione in pagamento: xxxxxx
Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx
Giorni erogati: xxx
Periodo di riferimento: xx/x/xxxx – xx/x/xxxx
Importo indennità: + xxxxxx
Trattenute sindacali: – xxxxxx
Importo ANF: + xxxxxx
Tattenute IRPEF Anno Corrente: – xxxxxx
Netto Pagamento: + xxxxxx



sabato 10 ottobre 2015

Cessione gratuita ferie e riposi ai colleghi


Tra le novità del d.lgs 14 settembre 2015 la cessione gratuita dei permessi e ferie maturati a colleghi che devono assistere figli minori. Ovvero i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Sarà possibile cedere le proprie ferie ai colleghi: è questa una delle novità più interessanti contenute nel “Decreto Semplificazioni”, uno dei tanti che attua la riforma contenuta nel Job Act. Il sistema prevede la possibilità, per i dipendenti di cedere gratuitamente parte delle ferie e riposi ai colleghi impiegati in mansioni di pari livello e categoria che devono assistere figli minori bisognosi di cure costanti. Spetterà ai contratti collettivi di lavoro stabilire poi le modalità pratiche per l’attuazione di questa previsione.

Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai  colleghi,  dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori.

Insomma, la cessione delle ferie non potrà avvenire in modo completamente libero, ma solo se il dipendente beneficiario avrà dimostrato esigenze familiari e, in particolare, relative allo stato di salute dei propri figli e sempre che questi ultimi siano ancora minorenni.

Di conseguenza, oggetto della cessione potranno essere:
le giornate di ferie ulteriori (rispetto alle quattro settimane), maturate dal lavoratore e definite dalla contrattazione collettiva;

i permessi di genesi contrattuale. Le ulteriori limitazioni e modalità di cessione e conseguente godimento sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Quindi i lavoratori dipendenti di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro impiegati in mansioni di pari livello e categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

venerdì 9 ottobre 2015

Naspi: calcolo, durata e importo



Tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015 in via del tutto sperimentale e dal 2017sarà erogata la Naspi, prevista dal Dlgs 4 marzo 2015.

Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni (Dlgs 165/01) e degli operai agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. La Naspi è inoltre concessa in caso di dimissioni per giusta causa nei casi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la Dtl in seno al tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla riforma Fornero.

Si ha diritto alla Naspi per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione negli ultimi quattro anni di lavoro. Si ricorda, a tal proposito, che tale tipologia di assegno di disoccupazione non potrà essere percepita per più di 78 settimane, e fino a quando, comunque, permane lo status di disoccupazione. Nel caso in cui il lavoratore con diritto alla Naspi stipuli un nuovo contratto di lavoro della durata inferiore ai sei mesi, può interromperlo per un periodo massimo di sei mesi; se si instaura un nuovo rapporto di lavoro con retribuzione annuale inferiore al minimo consentito per fare la dichiarazione dei redditi, è possibile continuare a percepire l'assegno Naspi in percentuale ridotta. Nel caso di avvio di un’attività autonoma, il lavoratore è tenuto a informare l'Inps entro trenta giorni, dichiarare il reddito annuo previsto, e si avrà ancora diritto a percepire l'assegno Naspi per un importo pari all’80% di tale somma prevista.

Il nuovo sostegno contro la disoccupazione viene erogato a chi è disoccupato e vanta contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro, nonché 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Tutte le condizioni devono essere presenti contemporaneamente.

L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.195 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza. Si applica un massimale di 1.300 euro e di importo differente in relazione alla differenti tipologie di contratto di lavoro, se co.co.co, co.co.pro, a progetto.

La Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione; Il beneficiario riceverà la Naspi per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni.

Chi fruirà della Naspi dovrà, a pena di decadenza, partecipare alle iniziative di orientamento e riqualificazione, proposte dai centri per l’impiego. ( Ad esempio se si aveva una retribuzione di 1.000 euro, si avrà un assegno mensile Naspi di 750 euro; se si aveva uno stipendio di 1.500 euro, si dovrà calcolare il 75% di quella somma e l'ulteriore 25% della differenza dal tetto massimo per ricevere l'assegno mensile di sostegno al reddito, pari a 1.195 euro).

La durata del nuovo ammortizzatore sociale sarà rapportata alla contribuzione del lavoratore e si protrarrà per un massimo di 24 mesi, per coloro che hanno lavorato negli ultimi quattro anni. Il minimo è invece stato fissato a 18 mesi alla data 1 gennaio 2017. Per ricevere la Naspi è necessario inoltrare istanza telematica all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Integrazione salariale: rimborso alle aziende entro sei mesi


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni in tema di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento durata e procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

La cassa integrazione riformata comporta novità anche per le imprese, con la nuova decadenza per la richiesta di rimborso all’INPS. Il trattamento viene infatti anticipato dall’azienda alla fine di ogni periodo di paga, con importo rimborsato dall’INPS o conguagliato in base alle norme sui contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Per i trattamenti richiesti dal 24 settembre (entrata in vigore del Dlgs 148/2015) o in data anteriore ma non ancora conclusi al 24 settembre, è introdotto il termine di 6 mesi dalla fine del periodo di paga. In via esemplificativa, se il periodo autorizzato scatta il giorno 1° ottobre, l’azienda potrà richiedere il rimborso all’INPS o effettuare il conguaglio entro 6 mesi decorrenti dal 30 ottobre, quindi entro il 30 aprile, a pena di decadenza.

Se il provvedimento di concessione è successivo al termine del trattamento di integrazione salariale autorizzato, i 6 mesi decorrono dalla concessione. In via esemplificativa, nell’ipotesi in cui il trattamento sia autorizzato per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, con decreto direttoriale emesso e datato 1° gennaio 2017, i sei mesi decorrono dalla data del provvedimento, ovvero dal 1° gennaio 2017.

Nel caso in cui non sia ancora stato chiesto il rimborso INPS per trattamenti conclusi prima del 24 settembre, i 6 mesi decorrono dall’entrata in vigore del decreto (quindi, bisogna chiedere il rimborso entro il 24 marzo, a pena di decadenza) oppure, se successiva, dalla data del provvedimento di autorizzazione. Esempio: trattamento di integrazione salariale dal primo dicembre 2013 al 30 novembre 2014, i sei mesi si calcolano dal 24 settembre 2015 (entrata in vigore del decreto di riforma ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro). Se però il decreto di concessione è stato emesso il 30 settembre 2015, i 6 mesi decorrono da tale data.

Resta possibile, per la cassa integrazione straordinaria, il pagamento diretto da parte dell’INPS, che deve essere disposto dal ministero del Lavoro contestualmente al provvedimento di concessione.

L’impresa deve farne richiesta, sulla base di documentate difficoltà finanziarie. Il pagamento diretto INPS può essere revocato nel caso in cui il servizio ispettivo accetti l’assenza di difficoltà finanziarie dell’azienda.

Cambia il sistema di calcolo dei contributi da parte delle imprese beneficiarie della cassa integrazione. C’è un collegamento diretto tra costo del trattamento e la sua durata. Le aziende devono un contributo ordinario e, nei casi di utilizzo delle integrazioni salariali, un contributo aggiuntivo.

Il contributo ordinario per la cassa integrazione ordinaria. A carico delle imprese potenziali beneficiarie della cassa integrazione ordinaria è stabilito un contributo ordinario, nella misura di:

a) 1,70 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali
che occupano fino a 50 dipendenti;

b) 2,00 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;

c) 4,70 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;

d) 3,30 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;

e) 1,70 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;

f) 2,00 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Il contributo ordinario per la cassa integrazione straordinaria. L’articolo 23 del Decreto conferma l’aliquota di contribuzione ordinaria già prevista dalla normativa precedente: “E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 % a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 % a carico del lavoratore.

Poi c’è un contributo dovuto sia per la cassa integrazione ordinaria che straordinaria in caso di presentazione della domanda di integrazione salariale. L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 stabilisce la contribuzione addizionale che devono versare le imprese: “A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 % oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 % oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Si passa quindi dalle vecchie aliquote del 4% per la CIG ordinaria (che diventava 8% nelle aziende con oltre 50 addetti) e del 3% per la CIGS (che diventava 4,5% nelle imprese con più di 50 dipendenti) alla percentuale identica per entrambi i trattamenti del 9% che poi diventa il 12% e il 15%, come chiarito sopra. Per la cassa integrazione straordinaria le aliquote raddoppiano come minimo. Ovviamente in caso di utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale.

Dall’altro lato calano invece i contributi ordinari dovuti da tutte le imprese potenziali beneficiarie per la cassa integrazione ordinaria, mentre quelli per la cassa integrazione straordinaria rimangono identici. La percentuale per la CIGO infatti è ora dell’1,70% per le aziende fino a 50 dipendenti, mentre nel passato era dell’1,90%. Per le aziende con oltre 50 dipendenti la percentuale è del 2% rispetto al 2,2% della precedente normativa.

Esodati: istruzioni INPS per l’accesso alla procedura di esodo


L'Inps ritorna sulla questione esodati con i messaggio n.5804 del 18 settembre 2015, in cui illustra le modalità di accesso alla denuncia della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo a partire dal 1° maggio 2015, data in cui è entrata in vigore la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, la NASpI, fornendo indicazioni per i lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals e alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.

Nel documento l'INPS ricorda che "con circolari n. 90 del 2014 e n. 63 del 2014 (disciplinanti rispettivamente le prestazioni a favore dei lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals ed alle gestioni pubbliche ex Inpdap, al fine di incentivarne l’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter) l’Istituto aveva reso noto che la quantificazione della contribuzione correlata avviene in analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI."

Dopo aver descritto l'ambito di applicazione della nuova prestazione di sostegno al reddito, vengono fornite le indicazioni operative per la "composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico e dei lavoratori iscritti ad una delle gestione pensionistiche dei dipendenti pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS)  per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo ex art. 4, Legge n. 92/2012 a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi programmi di esodo annuali con la medesima decorrenza".

L'Inps precisa, inoltre, che per quei lavoratori le cui imprese esodanti abbiano già presentato domanda di accesso alla procedura di esodo in data anteriore al 1° maggio 2015, continueranno ad essere applicate le disposizioni fino al termine del programma di esodo.

In conclusione ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda per la procedura di esodo a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi programmi di esodo annuali con la medesima decorrenza.

In particolare:
- per i lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals, all’interno dell’elemento <Qualifica1> nel flusso Uniemens, i datori di lavoro di cui si tratta dovranno valorizzare il valore “V” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”. Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, ed anche il <TipoLavoratore> mentre, continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare. I dati esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice “M161”.

- per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap, per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento<InquadramentoLavPA>,deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 39 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012” e gli elementi <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile.

L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 81 ”Lavoratore inesodo ex art.4 legge n.92/2012 - Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”. All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>. L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare.

giovedì 8 ottobre 2015

INPS: bonus e assegno di maternità


Secondo le indicazioni dell’Inps, l’assegno famigliare viene corrisposto a nuclei composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, oppure di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, o, ancora, a immigrati titolari di permesso di soggiorno permanente, con tre o più figli di età inferiore a 18 anni, che rispecchino i limiti di reddito preposti dalle normative Isee per nuclei di almeno cinque componenti.

Possono accedere al beneficio:
• le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
• le lavoratrici iscritte alla gestione separata (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

La dipendente perde il diritto al bonus (voucher) di maternità a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro: lo chiarisce l‘INPS, che con il Messaggio 5805/2015 fornisce precisazioni sull’assegno destinato a servizi per l’infanzia, fruibile al posto del congedo parentale. Si tratta di un sussidio di 600 euro al mese per baby sitting o asilo.

Il voucher è legato al rapporto di lavoro attivo: viene riconosciuto dal giorno di presentazione della domanda e fino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.

Esempio: presentazione domanda 12 gennaio 2015, cessazione rapporto 12 marzo 2015 – alla madre lavoratrice saranno riconosciuti due mesi di beneficio, dal 13 gennaio al 12 marzo.

Se il rapporto di lavoro subisce modifiche, ad esempio con passaggio da tempo pieno a parziale, il voucher per i giorni successivi alla trasformazione saranno riconosciuti in modo proporzionale al nuovo orario di lavoro. Il mese è interamente riconosciuto per le frazioni inferiori a 15 giorni, se superiori ricade nel calcolo del part-time.

Esempio: madre lavoratrice con sei mesi di assegno, domanda 12 gennaio 2015 e modifica del rapporto di lavoro a part-time dal 28 aprile 2015: l’assegno pieno copre i giorni dal 13 gennaio al 28 aprile, ossia 3 mesi e 16 giorni, arrotondati a 4 mesi di beneficio intero più 2 mesi di assegno riproporzionato in ragione della percentuale di part-time. Se invece una lavoratrice a cui siano stati riconosciuti cinque mesi di beneficio, presenta domanda il 12 gennaio 2015 e la modifica da part-time a full-time è il 27 aprile, passano tre mesi e 15 giorni, e in questo caso sono solo due i mesi di beneficio intero, e tre quelli proporzionato al part-time.

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
2. voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".
Per ottenere l’assegno è necessario presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla nascita/adozione/affidamento preadottivo.

Poiché l’incentivo è divenuto operativo il 27 aprile 2015, per tutti i figli nati o adottati tra il 1° gennaio e il 27 aprile, il termine per la presentazione della domanda scade il 27 luglio 2015.

Se la domanda è stata presentata nei termini (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. Se la domanda è tardiva l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

L’erogazione dell’assegno viene interrotta se si verifica uno dei seguenti eventi (che va comunicato all’INPS entro 30 giorni):
• decesso del figlio;
• revoca dell’adozione;
• decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
• affidamento del minore a terzi.


I congedi di maternità, paternità e parentali come cambiano


Per quest’anno i genitori possono chiedere il congedo non più fino a 8 ma fino a 12 anni di vita del bambino. Inoltre, il Jobs Act alza anche da 3 a 6 anni i limiti temporali di indennizzo, nel quale il genitore in congedo percepisce il 30% dello stipendio. La stessa norma si applica ai casi di adozione o affidamento. La riforma  consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Inoltre i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente.

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

Resta possibile estendere l’indennizzo per periodi di congedo ulteriori rispetto ai 6 mesi, oppure fra i 6 e gli 8 anni del bambino, se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6mila 531,07. I periodi che vanno dagli 8 ai 12 anni di vita del figlio, non sono mai indennizzabili. La fruizione del congedo parentale è sempre coperta da contribuzione figurativa fino ai 12 anni del figlio (quindi anche per i periodi non indennizzati).

Nel caso in cui i genitori abbiano già fruito solo in parte del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio, possono utilizzare i giorni rimanenti fino al compimento del 12esimo anno di età, a partire dal 25 giugno. In questo caso, come spiegato dall’INPS per il solo mese di luglio si presenta domanda cartacea usando l’apposito modulo INPS, per consentire l’adeguamento del sistema informatico per la richiesta online (che continua a funzionare per le richieste relative ai primi 8 anni di vita del bambino). La norma si applica anche per i casi di adozione e affidamento, in questo caso i 12 anni partono dall’ingresso del minore in famiglia (i congedi non possono comunque essere fruiti quando il figlio diventa maggiorenne).

Durata del congedo

limite individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;

limite complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi;

limite per il genitore solo pari a 10 mesi;

periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.

Esempio: genitore “solo” di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale residuino ancora 10 mesi di congedo parentale. Il congedo è fruibile fino ai 12 anni di vita ma non è indennizzabile.
genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l’indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.

Esempio 1: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora periodi di congedo parentale. Questi periodi residui, se fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto all’indennità al 30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6 mesi.

Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito.

Le finalità delle misure del provvedimento sono quelle precipue di tutelare la maternità delle lavoratrici – ma in verità le norme guardano con attenzione anche alla tutela della paternità dei lavoratori – e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

Assunzioni nominative per i disabili


Il decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, introduce diverse novità in materia di collocamento obbligatorio. La nuova normativa modifica la legge n. 68/1999 nella prospettiva di una maggiore semplificazione per l’inserimento lavorativo degli appartenenti alle categorie protette. Le aziende potranno assumere tramite richiesta nominativa o convenzione. Arriva maggiore libertà nella scelta delle persone da avviare al collocamento obbligatorio.

Dal punto di vista delle aziende il decreto intende attribuire maggiore libertà per le aziende nella scelta dei lavoratori da avviare al lavoro. I datori di lavoro infatti potranno assolvere l'obbligo di avviamento al lavoro scegliendo tra la chiamata nominativa o la stipula di apposite convenzioni con i centri per l'impiego aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali.

All'azienda viene anche riconosciuta la possibilità di far anticipare la richiesta nominativa dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli speciali elenchi tenuti dai centri per l’impiego che aderiscano alla specifica occasione di lavoro (sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro).

Oltre alla chiamata nominativa o per convenzione i datori di lavoro potranno effettuare l'assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà, riconoscendo altresì per tali datori di lavoro il diritto a fruire degli incentivi all’uopo previsti. Nello specifico la chiamata diretta potrà essere effettuata nei confronti di persone con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978 o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate, oppure lavoratori con disabilità intellettiva e psicofisica e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per un periodo di 60 mesi.

Solo in caso di mancata assunzione secondo le richiamate modalità entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione, scatta l’obbligo, per gli uffici competenti, di avviare o i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono altresì procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro).

Un’altra novità riguarda la modulazione variabile degli obblighi quantitativi di assunzione (cosiddette quote di riserva) che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, non saranno subordinati alle nuove assunzioni.

Questo significa che, per i datori di lavoro che impiegano tra 15 e 35 dipendenti, l’obbligo sussisterà
a prescindere da una nuova assunzione, purché ovviamente ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

Un ulteriore obbligo introdotto dal decreto legislativo n. 151/2015 è quello di inserire nella quota di riserva i lavoratori dipendenti che risultavano disabili prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, con capacità lavorativa ridotta al 60% o con disabilità psichica maggiore del 45%.

In conclusione il decreto, dal punto di vista delle aziende, lascia una maggior libertà nella scelta dei dipendenti da avviare all’attività. Essi potranno, infatti, scegliere tra la chiamata nominativa e la stipula di convenzioni con i centri dell’impiego mirate al raggiungimento degli obiettivi occupazionali. Allo scopo di agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili gravi, si prevedono incentivi economici per un periodo di 36 mesi. L’incentivo, che si applica dal 1 gennaio 2016, è pari al:  70% se si assumono disabili con riduzione della capacità lavorativa di almeno l’80%; 35% se si assumono disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%; 70%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili psichici con riduzione superiore al 45%.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog